22 maggio 2014

Consiglio Nazionale Forense: si può parlare di “obbligo Pos”?

Autore: Redazione Fiscal Focus

Sappiamo bene ormai quale sia lo stato attuale della disciplina relativa ai pagamenti con carte dei debito: introdotto dall’art. 15 comma 4 del cd. “decreto sviluppo bis”, questo nuovo obbligo per imprese e professionisti ha, sin da subito, acceso fortissime polemiche e molte associazioni professionali sono già scese in campo.

Quello che infatti da più parti viene sottolineato è la completa mancanza di una valida ragione che giustifichi l’obbligo, a decorrere dal 30 giugno 2014, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Il punto di vista del Consiglio Nazionale Forense

Se gli altri Ordini professionali si sono battuti con accese proteste e ricorsi al Tar, il Consiglio Nazionale Forense, limitandosi a un’attenta lettura della norma, ha semplicemente rilevato come attualmente non si possa effettivamente parlare di “obbligo Pos”.

Nella Circolare 10-C-2014 del 20 maggio viene infatti evidenziato che, da una prima lettura, “la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento”.

Insomma, per risolvere tutti i problemi sarebbe sufficiente un’analisi attenta della disposizione, dalla quale emergerebbe che non vi è nessun nuovo obbligo giuridico, ma soltanto un onere in capo al professionista, non sanzionabile per l’ovvio motivo che, effettivamente, una sanzione non è prevista.

Sono infatti sempre le parti a dover decidere lo strumento di pagamento, eccezion fatta per tutti quei casi in cui l’ordinamento pone degli specifici limiti, come quelli previsti dalle norme antiriciclaggio.

Pertanto, nel caso in cui un cliente voglia effettuare un pagamento in bonifico o con assegno, potrà tranquillamente continuarlo a fare.
Tale aspetto era tuttavia già chiaro prima dell’intervento del Consiglio Nazionale Forense.

Ben più interessante è invece la soluzione prospettata nel caso in cui il cliente chieda espressamente all’Avvocato di poter pagare con la carta di debito e il professionista sia sprovvisto degli strumenti idonei.

In primo luogo la circolare premette che in considerazione della prassi in uso nei fori, tale ipotesi potrebbe anche non verificarsi mai.

Successivamente passa a chiarire che anche nel caso in cui il cliente dovesse effettivamente chiedere di corrispondere il compenso tramite carta di debito e il professionista fosse sprovvisto degli strumenti per accettare il pagamento, non si potrebbe parlare di un comportamento sanzionabile.
Si determinerebbe infatti la semplice fattispecie della mora del creditore, ai sensi dell’art. 1206 e ss. del codice civile, la quale, in ogni caso, non libera il debitore dall’obbligazione.

Come noto, infatti, gli effetti che il nostro Ordinamento ricollega alla mora del creditore riguardano principalmente l’impossibilità sopravvenuta della prestazione: infatti, nel caso in cui la prestazione diventi impossibile, il debitore conserva il diritto alla controprestazione.
Ipotesi abbastanza remota nel caso di un semplice pagamento del corrispettivo pattuito.

Qualche rilevanza, seppur minima, potrebbe invece avere un secondo effetto collegato alla mora del creditore, ovvero l’espressa previsione che non possono essere richiesti interessi sulle somme di denaro da corrispondere.

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