13 luglio 2026

Controlli formali delle dichiarazioni, più tempo per inviare i documenti al Fisco

Il CNDCEC rende noto che l’Agenzia delle Entrate valuterà anche la documentazione trasmessa oltre i trenta giorni. Resta applicabile la sospensione estiva dal 1° agosto al 4 settembre.

Autore: Serena Pastore

La documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2023 sarà valutata anche quando viene trasmessa oltre il termine di trenta giorni assegnato al contribuente.

Il chiarimento è arrivato a seguito delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con l’Amministrazione finanziaria, dopo che tra la fine di maggio e il mese di giugno numerosi contribuenti hanno ricevuto richieste di esibizione documentale ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Le comunicazioni sono state recapitate in una fase dell’anno particolarmente delicata per gli studi professionali, già impegnati nella gestione delle dichiarazioni, dei versamenti e delle altre scadenze fiscali. Proprio la sovrapposizione degli adempimenti ha spinto il Consiglio nazionale a rappresentare all’Agenzia delle Entrate le difficoltà operative connesse al rispetto del termine assegnato.

Documenti valutati anche oltre i trenta giorni

Il controllo formale previsto dall’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 consente all’Amministrazione finanziaria di verificare la correttezza degli elementi indicati nella dichiarazione, richiedendo al contribuente la relativa documentazione giustificativa.

Le verifiche possono riguardare, tra l’altro, gli oneri deducibili e detraibili, le ritenute, i crediti d’imposta e gli altri dati che incidono sulla determinazione dell’imposta o del rimborso spettante.

Il termine assegnato nelle comunicazioni trova riferimento nell’articolo 6, comma 5, della legge n. 212/2000, in base al quale il contribuente deve poter fornire i chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti entro un termine non inferiore a trenta giorni.

A seguito del confronto avviato dal Consiglio nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la documentazione sarà presa in esame anche quando viene trasmessa oltre il termine indicato.

Non si tratta di una proroga generalizzata, ma di un chiarimento che esclude che il semplice superamento dei trenta giorni determini automaticamente il mancato esame dei documenti prodotti dal contribuente.

Sospensione dal 1° agosto al 4 settembre

Resta inoltre applicabile la sospensione estiva dei termini relativi alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall’Amministrazione finanziaria.

L’articolo 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006 prevede infatti che tali termini siano sospesi dal 1° agosto al 4 settembre. Il periodo di sospensione non deve quindi essere computato nel calcolo dei trenta giorni.

Il conteggio si interrompe il1° agosto e riprende dal 5 settembre, tenendo conto dei giorni già trascorsi prima dell’inizio della sospensione.

Nel corso del confronto con l’Agenzia delle Entrate è stato inoltre precisato che agli Uffici territoriali sono già state fornite indicazioni affinché non si proceda alla comunicazione degli esiti del controllo formale nei casi in cui il termine per la risposta sia già scaduto o sia in scadenza prima dell’inizio della sospensione estiva.

Secondo quanto riferito dal vicepresidente del CNDCEC con delega alla fiscalità, Vincenzo Moretta, considerato il periodo nel quale sono state recapitate le comunicazioni, è ragionevole ritenere che la documentazione possa essere trasmessa senza effetti pregiudizievoli anche nei primi quindici giorni di settembre.

Il chiarimento consente quindi a contribuenti e professionisti di gestire con maggiore serenità le richieste documentali ricevute durante la stagione dichiarativa, ferma restando l’opportunità di procedere all’invio non appena la documentazione risulti completa.

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