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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esprime soddisfazione per le novità contenute nel decreto Omnibus, il correttivo della riforma fiscale che interviene sul trattamento tributario dei differenziali positivi derivanti dalla cessione e dalla compensazione dei crediti d’imposta da parte degli esercenti arti e professioni.
L’intervento normativo introduce nell’articolo 54 del TUIR i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies, chiarendo che concorre alla formazione del reddito esclusivamente il differenziale positivo tra il valore nominale del credito d’imposta e il relativo costo di acquisto. La disposizione interessa anche i crediti derivanti dai bonus edilizi e supera l’impostazione che comportava la rilevanza separata del costo di acquisto tra i componenti negativi di reddito e dell’intero valore nominale del credito tra quelli positivi.
Secondo il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, la modifica restituisce coerenza alla disciplina del reddito professionale, eliminando le distorsioni generate dalle interpretazioni amministrative fondate sul principio di onnicomprensività. La nuova formulazione normativa consente infatti di tassare soltanto l’effettivo vantaggio economico conseguito dall’operazione.
Tra le novità più significative del decreto Omnibus figura l’assoggettamento dei differenziali positivi a un’imposta sostitutiva applicata con la medesima aliquota prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 461/1997. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste per il saldo delle imposte sui redditi.
La scelta del legislatore mira a garantire maggiore semplicità applicativa e uniformità di trattamento, superando le incertezze che hanno caratterizzato negli ultimi anni la gestione fiscale delle operazioni di acquisto e compensazione dei crediti d’imposta, in particolare quelli riconducibili al comparto edilizio.
Il decreto Omnibus conferma inoltre che, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti acquistati, la tassazione del differenziale positivo resta ancorata al criterio di cassa.
La quota imponibile dovrà essere determinata in proporzione all’ammontare dei crediti effettivamente compensati nel periodo d’imposta, evitando che il prelievo fiscale maturi prima dell’effettivo utilizzo del beneficio.
Esclusi i crediti ricevuti come corrispettivo professionale
Restano escluse dal nuovo regime le ipotesi in cui il credito d’imposta costituisce il corrispettivo di una prestazione professionale. In tali casi continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria del reddito di lavoro autonomo, senza ricorso all’imposta sostitutiva prevista dal correttivo.
Particolare rilievo assumono le norme transitorie contenute nel decreto Omnibus. La nuova disciplina si applica ai crediti acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento, ma viene riconosciuta la possibilità di estenderne gli effetti anche ai crediti acquistati dal 2024.
Per beneficiare del nuovo regime sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa. Resta tuttavia fermo il principio secondo cui non è ammesso il rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate in applicazione della disciplina previgente.