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Gli ambiti d’intervento - L’evolversi della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ormai in vigore da ben undici anni, ha determinato interessanti ambiti d’intervento per il commercialista, ovvero quella figura che può assumere un ruolo significativo in tutte le fasi che caratterizzano il non semplice percorso della “compliance” (ovvero la conformazione delle attività) degli enti alla normativa della 231. Si va dall’attività di valutazione dei rischi propedeutica alla decisione di adozione del modello organizzativo all’elaborazione dello stesso, dallo svolgimento delle funzioni di componente dell’organo di vigilanza all’attività di consulenza tecnica in ambito processuale per la valutazione di idoneità dei modelli organizzativi, senza tralasciare poi l’importante funzione di commissario giudiziale prevista dallo stesso decreto.
Lo studio del Consiglio nazionale - Tutte queste considerazioni hanno portato la commissione di studio della “compliance aziendale” del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a elaborare un documento che, dopo aver brevemente esaminato l’evoluzione della disciplina, sofferma l’attenzione sulle diverse e molteplici attività che il dottore commercialista deve porre in essere per supportare il cliente che intenda affrontare l’iter di adeguamento alla 231. Tale adeguamento anche se non obbligatorio se non per specifici settori, è ormai indispensabile per la prevenzione dei reati e per conferire maggiore trasparenza ed efficienza ai sistemi di governance.
L’intervento del commercialista - Il commercialista nell’approccio professionale alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, si deve porre nei confronti del cliente come un consulente che conosce la materia ed è pertanto in grado di stimolarlo verso un processo di sensibilizzazione, di approfondimento ed eventuale sviluppo per via “esterna” del modello o anche proporsi come consulente che partecipa attivamente alla costruzione e sviluppo del sistema di gestione, organizzazione e controllo, ai sensi del citato decreto. Il professionista deve partire dal fatto che un progetto di sviluppo di un sistema gestionale e organizzativo deve essere necessariamente condiviso dai vertici aziendali, in quanto solo in questo modo si potrà sviluppare un progetto “su misura” per la singola realtà aziendale. In questo caso, il consulente non deve proporsi come un esperto che svolge il suo lavoro di consulente dall’esterno, ma deve rivestire piuttosto il ruolo di “facility manager” e di coordinatore di un “gruppo di lavoro” interno all’azienda.
Le conoscenze necessarie - Per quanto concerne la conoscenza specifica del commercialista delle materie economico aziendali e del diritto d’impresa, essa è necessaria per svolgere con competenza e professionalità oltre alle attività di elaborazione del modello organizzativo, anche quelle di verifica. Il dottore commercialista potrà anche coadiuvare l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi in merito alla validità del modello, nonché svolgere le funzioni di commissario giudiziale nei casi previsti dal decreto.
Una normativa poco conosciuta - Con il documento pubblicato sul sito del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, la commissione ha voluto offrire degli spunti di riflessione per dare un giusto rilievo a una normativa ancora non molto conosciuta dai destinatari della stessa e ha anche focalizzato l’attenzione sulle opportunità di intervento professionale che con la sua applicazione derivano in particolare per i dottori commercialisti.