10 maggio 2017

DAL CUP OSSERVAZIONI E PROPOSTE AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL. 50/2017

Autore: ESTER ANNETTA

Ancora una voce si leva a sostegno della necessità di rivedere i contenuti del disegno di legge di conversione del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, la manovra correttiva che ha già registrato numerosi motivi di dissenso tra gli operatori del settore economico. Si tratta stavolta del documento depositato nella giornata di ieri, nel corso di un’audizione tenutasi presso le Commissioni riunite di Camera (Bilancio, Tesoro e programmazione) e Senato (Bilancio), dal Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali (CUP).

Il testo del documento - contenente osservazioni e proposte al predetto disegno di legge - rimarca in particolare l’attenzione su quei provvedimenti fiscali introdotti dal citato D.L. 50/2017 che comportano maggiori conseguenze per i professionisti e rispetto ai quali, pur nella consapevolezza di un’azione del Governo giustificata dall’urgenza di far fronte a necessità di bilancio, il CUP ha espresso forte preoccupazione.

Split payment e compensazioni dei crediti relativi a imposte sui redditi e addizionali sono i due punti su cui il documento si concentra, rilevandone il carattere eccessivamente penalizzante oltre che contrastante con le finalità di contrasto all’evasione che formalmente dichiarano di voler perseguire.

Difatti, con riferimento al meccanismo dello split payment (scissione contabile o dei pagamenti, che dal 2015 ha imposto alla Pubblica amministrazione di pagare ai fornitori l’importo dovuto al netto dell’Iva, che viene girata direttamente all’Erario proprio allo scopo di impedire il rischio evasione), l’art. 1 del citato D.L. 50/2017 ne ha previsto l’estensione anche ai professionisti, così abrogando l’articolo 17-ter, comma 2 del decreto Iva, che espressamente escludeva dalla scissione contabile i “compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito” e, cioè, le parcelle dei professionisti.

Non solo: la norma ha pure previsto un’ulteriore estensione, stabilendo che lo split payment si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni, centrali o locali (Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Unioni di Comuni), direttamente od indirettamente, nonché alle società quotate.

Il CUP ritiene ingiustificata l’estensione dello split payment ai professionisti (come pure, più in generale, ai lavoratori autonomi che prestano servizi alla pubblica amministrazione) che, di fatto, finiscono per veder raddoppiato il prelievo sulle loro parcelle (ritenuta d’acconto più mancato incasso dell’IVA). Infatti - si ricorda – le ragioni dell’esclusione dei professionisti dal predetto meccanismo all’epoca della sua introduzione era dipesa dal fatto che essi erano già soggetti a ritenuta all’atto dell’incasso delle fatture e che, dunque, la trattenuta pure dell’IVA sulle stesse avrebbe comportato una pesante duplicazione, peraltro non necessaria a soddisfare quelle esigenze di contrasto all’evasione fiscale che quel nuovo strumento introdotto si prefiggeva. Ragioni, queste, che ritornano attuali alla luce dell’estensione dello split payment alle operazioni svolte per società pubbliche e quotate qualora i professionisti si trovino ad operare nei loro confronti, e che giustificano la necessità di salvaguardare il principio di proporzionalità di fonte comunitaria che altrimenti verrebbe contraddetto dalla doppia imposizione.

Con riguardo a tale aspetto il CUP ha perciò chiesto col proprio documento l’abrogazione della lettera c) dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 che abroga il comma 2 dell’ art.17 ter comma del decreto IVA, con conseguente reviviscenza della disciplina preesistente.

Altro punto su cui interviene il documento del CUP è quello relativo alle previsioni contenute nell’art. 3 del D.L. n. 50/2017 in materia di “contrasto alle indebite compensazioni” dei crediti di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, ed in particolare alla riduzione dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro della soglia dei crediti (relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, nonché ai crediti relativi all’IVA) liberamente utilizzabile per la compensazione; al di sopra della detta misura, i crediti potranno essere utilizzati in compensazione solo con l’apposizione del visto di conformità alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In difetto di visto di conformità o sottoscrizione alternativa o la loro apposizione ad opera di soggetti non abilitati comporta il recupero da parte dell’ufficio riscossore, a mezzo atto di contestazione, dei crediti usati in violazione delle modalità prescritte e dei relativi interessi, nonché l’irrogazione di sanzioni.

Il CUP, sebbene condivida la ratio della riduzione del tetto d’impiego del credito quale mezzo di contrasto ad abusi e frodi nell’utilizzo dello stesso, rileva dei limiti di non trascurabile portata, in primis i consistenti oneri sia economici che burocratici gravanti tanto sui contribuenti che sui professionisti in conseguenza dell’immediata entrata in vigore delle nuove norme (a riguardo si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 del 4 maggio 2017, ha comunque chiarito che, con riferimento all’efficacia temporale delle nuove norme, non essendovi altri riferimenti, si debba far ricorso ai principi generali previsti dall’ordinamento, tra cui quello secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire e che dunque la nuova disciplina si applichi per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, quindi, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017). Si sottolinea, difatti, l’onere dell’adeguamento delle procedure informatiche necessarie a fissare a regime il nuovo sistema nonché la difficoltà, per i professionisti, di dover far fronte alle prevedibili numerose richieste che conseguiranno alla serialità dei crediti fiscali oggetto della nuova disciplina e che va ad aggiungersi a quell’aggravio di adempimenti che, in tempi ancora troppo recenti, il legislatore ha già introdotto (es. comunicazioni periodiche IVA).

Tra le sollecitazioni avanzate dal CUP nel documento si evidenziano, pertanto, sia alcune richieste di precisazioni (quali la natura del Bonus Renzi e del credito d'imposta scaturente dal modello 730) che di alleggerimento delle modalità attraverso cui operare: ripristino della possibilità di trasmissione dei modelli F24 tramite i canali alternativi a quello dell'Agenzia delle Entrate e proroga dell'entrata in vigore della nuova disciplina, al fine di concedere i tempi opportuni all’adeguamento tanto delle procedure che degli strumenti informatici da impiegarsi allo scopo.

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