12 gennaio 2015

Dichiarazione omessa per colpa del commercialista

Sanzionato il cliente che non ha vigilato sull’invio delle dichiarazioni
Autore: Redazione Fiscal Focus

In tema di omessa dichiarazione, è tenuto al pagamento delle sanzioni il contribuente che non ha vigilato sull’operato del commercialista, ad esempio, chiedendo la copia delle ricevute attestanti l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni.
La non punibilità del contribuente, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997, dipende dalla dimostrazione in sede contenziosa che il mancato o tardivo pagamento del tributo è dipeso da fatto esclusivamente addebitabile al professionista incaricato, denunciato all’A.G.
È quanto emerge dalla sentenza n. 299/02/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo.
Una società ha proposto ricorso avverso alcuni avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito induttivamente il reddito d’impresa procedendo al recupero delle imposte IRES, IVA e IRAP per gli anni 2008 e 2009.
La ricorrente ha lamentato l’illegittimità dei predetti avvisi per difetto di motivazione, nonché l’illegittimità delle sanzioni irrogate per la sussistenza di cause oggettive di esclusione della punibilità, posto che della presentazione delle dichiarazioni e della tenuta della contabilità era stato incaricato un professionista che non aveva però adempiuto al suo mandato e contro il quale stava per essere intentata azione legale volta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società, compresi quelli inerenti al contenzioso tributario.
Ebbene, entrambe le suddette eccezioni sono state respinte dal collegio giudicante.
La CTP ha innanzitutto ritenuto esaustiva la motivazione degli atti impugnati, contenendo gli stessi tutti gli elementi necessari a porre il ricorrente nella condizione di opporre un’ampia e articolata difesa, come avvenuto nei fatti.
Per quanto riguarda invece le sanzioni, la CTP ha escluso la ricorrenza nella fattispecie delle condizioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 472/97. “È evidente infatti”, scrive la Commissione, “che nel caso in esame non può neppure parlarsi di errore di fatto o di diritto, trattandosi di dichiarazione omessa, né di ipotesi di forza maggiore in quanto l’omissione della presentazione della dichiarazione non è episodicama sistematica, ossia riferita a più annualità. La responsabilità del contribuente pertanto permane, atteso peraltro che lo stesso nulla ha fatto per vigilare sull’operato del commercialista (ad esempio, come l’Ufficio ben osserva nelle proprie controdeduzioni, chiedendo copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni). Nella specie il contribuente non potrà pertanto essere esonerato dalla propria diretta responsabilità che sarebbe venuta meno, ai nostri fini, soltanto qualora l’omesso versamento fosse stato riferibile a terzi per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, così come previsto dal comma 3, art. 6, del D.Lvo. 472/1997”.
Dunque, il collegio bergamasco ha rigettato in toto i ricorsi riuniti, condannando la società al pagamento delle spese processuali in favore dell’Ufficio.

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