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Comunicazione della PEC - Si avvicina la scadenza del 30 giugno 2013 termine entro il quale anche le imprese individuali hanno l'obbligo di iscrivere al Registro delle Imprese la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale obbligo è già in vigore dal 29 novembre 2011 per le società. Le imprese individuali già iscritte (attive e non soggette a procedura concorsuale) devono comunicare la propria PEC al Registro Imprese entro il 30 giugno 2013. Le imprese individuali che presentano domanda di nuova iscrizione devono indicare l'indirizzo PEC dell'impresa nella pratica di iscrizione.
Cosa è la PEC - La PEC in definitiva è una modalità di trasmissione valida a tutti gli effetti di legge, garantendo al mittente la certezza oltre che della spedizione del messaggio anche che lo stesso è stato consegnato al destinatario. Queste caratteristiche hanno contribuito a diffondere il ricorso allo strumento nei rapporti tra imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni. È lo stesso Codice dell'amministrazione digitale che impone dal 1° luglio 2013 la presentazione esclusivamente tramite PEC di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra imprese e PA.
Il registro INI-PEC - Anche per far fronte a quest'obbligo, è stata disposta l'istituzione presso il Ministero per lo Sviluppo economico dell'Ini-Pec, indice nazionale degli indirizzi Pec di imprese e professionisti, secondo le modalità individuate con decreto ministeriale del 19 marzo 2013. INI-PEC è l'Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il registro raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano ed è pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l'indirizzo di PEC di un professionista o di un'impresa che desidera contattare. Senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi, chiunque può accedere alla sezione di ricerca del portale e cercare l'indirizzo di posta elettronica certificata di proprio interesse.
Iscrizione della pec – Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda (fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni, trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata). L'iscrizione o la modifica della PEC deve essere trasmessa al Registro Imprese tramite una pratica di Comunicazione Unica, utilizzando i consueti strumenti dedicati.
Mancata comunicazione della Pec - Con riferimento alla mancata comunicazione (obbligatoria) della PEC dobbiamo distinguere le imprese individuali neo iscritte e quelle già iscritte. Per le prime in caso di mancata comunicazione vi è la sospensione della domanda fino all’integrazione della casella PEC e comunque entro 45 giorni, oltre i quali la domanda si ha per non presentata. Relativamente alle imprese individuali già iscritte, per la mancata comunicazione della PEC sono previste le sanzioni ex articolo 2630 del Codice civile per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi. In particolare per le denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successive alla scadenza, si andrà da un minimo di 34.33 euro, ad un massimo 344 euro, per le denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza si va da un minimo di 103 euro ad un massimo 1.032 euro.
Associazione della PEC a più soggetti - Ricordiamo che sull’argomento si è espresso il Ministero dello Sviluppo economico con nota n. 53687 del 2.4.2013, affermando che è necessario che l’indirizzo PEC dell’impresa sia ricondotto esclusivamente e unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso terzi. In sede di verifica della pratica, è stato quindi inserito un controllo automatico per verificare se l'indirizzo dichiarato è già presente perché riferito ad altra impresa.