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Premessa – Importante appuntamento in vista per i CdL iscritti all’ENPACL. Infatti, il prossimo 16 settembre è l’ultimo giorno utile per presentare, in via esclusivamente telematica, la dichiarazione di reddito (2012), i compensi IVA e il pagamento dei contributi. A tal fine, l’Enpacl ha reso disponibile sul proprio sito (www.enpacl.it) il modello per la dichiarazione a partire dall’ultima settimana del mese di agosto 2013. Alla suddetta scadenza si è tenuti a versare sia il contributo soggettivo sia il contributo integrativo, in unica soluzione ovvero in forma frazionata, da 2 a 7 rate. Si rammenta, inoltre, che i M.Av. per i relativi pagamenti dovranno essere generati on line dagli stessi iscritti, in quanto l’Ente non effettua più invii in cartaceo.
Gli adempimenti – Nel dettaglio, i CdL sono tenuti a presentare in via telematica entro il 16 settembre 2013, la dichiarazione di: reddito professionale relativo all'anno 2012, sul quale calcolare il contributo soggettivo del 12% per l'anno 2013; compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA relativo all'anno 2012, sul quale calcolare il contributo integrativo del 2%.
Dichiarazione del reddito – A partire da quest’anno, in base al Regolamento di previdenza e assistenza in vigore dal 1° gennaio scorso, il contributo soggettivo sarà calcolato al 12% di tale reddito prodotto nell’anno precedente, con un contributo minimo che, per l’anno 2013, è pari a 2.040 euro. Il contributo minimo è stato posto in riscossione in quattro rate, cadenti il 16 aprile, 17 giugno, 16 settembre e 18 novembre. Coloro che avranno dichiarato un reddito superiore a 17.000 euro saranno tenuti a corrispondere (in aggiunta al contributo soggettivo minimo) anche un’eccedenza calcolata nel limite di reddito di 95.000 euro, da versare in unica soluzione entro il 16 settembre ovvero in maniera frazionata, da due a sette rate mensili, entro il 16 settembre, 16 ottobre, 18 novembre, 16 dicembre 2013, 16 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo 2014.
Previdenza - Alla luce della riforma del sistema pensionistico dei CdL, che ha operato una profonda e strutturale modifica dell’intero impianto previdenziale dell’ENPACL, al fine di garantire un sistema pensionistico adeguato e finanziariamente solido, la puntuale osservanza degli obblighi contributivi è di fondamentale importanza. Ricordiamo che attualmente per ottenere la pensione di vecchiaia Enpacl occorre aver compiuto 66 anni di età ed aver maturato almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione all’Ente. Inoltre, la prestazione può essere riconosciuta solo se pari o superiore ad euro 10.200. In caso diverso, l’interessato deve attendere il raggiungimento di tale soglia ovvero i 70 anni di età. La pensione di vecchiaia anticipata (già di anzianità) è riconosciuta a coloro che hanno compiuto 60 anni di età ed hanno maturato almeno 36 anni di iscrizione e contribuzione all’Ente. Per ottenere la prestazione occorre la cancellazione dall’Ordine professionale, cui si prescinde con almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione. In ogni caso, l’erogazione dei trattamenti pensionistici ed assistenziali da parte dell’Ente è subordinata alla regolarità della posizione contributiva del richiedente.
Contributi aggiuntivo – Infine, si rammenta che tutti gli iscritti all’ENPACL hanno facoltà, con la sola esclusione dei pensionati di vecchiaia e di vecchiaia anticipata (anzianità), di effettuare il versamento di un contributo aggiuntivo, utile per migliorare la misura della pensione futura. Dal 1° gennaio 2013, la misura del contributo aggiuntivo è pari a 500 euro o multipli. Occorre sottolineare che, oltre al vantaggio previdenziale, vi è anche quello fiscale: in base all’art. 10, lettera e) del T.U.I.R., come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 47/2000, i contributi versati facoltativamente alla forma di previdenza obbligatoria presso la quale si è iscritti sono interamente deducibili.