6 maggio 2026
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6 maggio 2026

Enti Terzo Settore, aggiornato il modello CNDCEC per la relazione dell’organo di controllo sul bilancio d’esercizio

Il nuovo documento fornisce indicazioni operative per la relazione sul bilancio d’esercizio e sul bilancio sociale, con un focus rafforzato sulle imprese sociali e sui controlli a presidio di trasparenza, conformità e credibilità degli enti

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato l’aggiornamento del documento dedicato alla relazione dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio. Il modello, riferito agli enti con esercizio chiuso al 31 dicembre, è rivolto all’assemblea degli associati o, nel caso delle fondazioni, all’organo equivalente competente all’approvazione del bilancio. 

La relazione rappresenta uno strumento centrale non solo per i destinatari formali dell’informativa ma anche per tutti gli stakeholder interessati a valutare il grado di affidabilità dell’ente, la coerenza della gestione rispetto alle finalità istituzionali e il rispetto delle regole poste a presidio della credibilità degli ETS nei confronti delle istituzioni, dei sostenitori e dell’opinione pubblica.

Il contenuto della relazione dell’organo di controllo

Il documento CNDCEC propone uno schema di relazione redatto sulla base dell’attività di vigilanza svolta ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. n. 117/2017. In tale ambito, l’organo di controllo è chiamato a riferire sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e sul loro concreto funzionamento. 

Particolare attenzione è dedicata al monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con riferimento alle attività di interesse generale, alle eventuali attività diverse, alla raccolta fondi, alla destinazione del patrimonio e all’assenza di scopo di lucro. 

La relazione distingue inoltre il ruolo dell’organo di controllo da quello del revisore legale. Qualora l’organo di controllo non sia incaricato della revisione legale, l’attività sul bilancio si sostanzia in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il documento sia stato correttamente redatto, senza assumere la natura di una revisione legale dei conti. 

Bilancio d’esercizio e schemi applicabili

Il modello richiama la disciplina dell’articolo 13 del Codice del Terzo settore e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, integrato dall’OIC 35, che regolano la redazione del bilancio degli ETS. A seconda delle caratteristiche dimensionali dell’ente, il bilancio può essere composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, oppure dal rendiconto per cassa, anche in forma aggregata nei casi previsti. 

Nella sezione dedicata alle osservazioni sul bilancio, l’organo di controllo è chiamato a verificare la conformità degli schemi adottati alla normativa applicabile e a segnalare eventuali profili rilevanti emersi nell’esercizio della propria attività di vigilanza. Il documento prevede anche formule alternative da utilizzare in presenza di rilievi, limitazioni, incertezze significative o giudizi negativi, offrendo così ai professionisti un tracciato operativo adattabile alle diverse situazioni concrete. 

Monitoraggio e bilancio sociale

L’aggiornamento contiene anche lo schema di relazione dell’organo di controllo relativo al bilancio sociale. In questa sezione viene disciplinata sia la rendicontazione dell’attività di monitoraggio sia l’attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019. 

L’organo di controllo deve verificare, tra l’altro, la conformità della struttura del bilancio sociale all’articolazione prevista dalle Linee guida, la presenza delle informazioni richieste e il rispetto dei principi di redazione, inclusi quelli di rilevanza e completezza. Deve inoltre rilevare l’eventuale incoerenza manifesta tra il contenuto del bilancio sociale, i dati del bilancio d’esercizio e le informazioni in suo possesso. 

Le novità per le imprese sociali

La principale novità dell’aggiornamento riguarda l’inclusione degli schemi di relazione al bilancio sociale delle imprese sociali. Tali schemi tengono conto delle disposizioni del D.lgs. n. 112/2017 e delle Linee guida ministeriali in materia di bilancio sociale.

Per le imprese sociali, l’attività di monitoraggio dell’organo di controllo riguarda in particolare l’osservanza delle finalità sociali, con riferimento alle attività di interesse generale, all’assenza dello scopo di lucro, alla struttura proprietaria, alle forme di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati, nonché al rispetto delle regole sul trattamento economico dei lavoratori e sul rapporto tra volontari e lavoratori. 

Il CNDCEC non ha invece predisposto uno schema autonomo di relazione sul bilancio d’esercizio delle imprese sociali. La ragione risiede nella varietà delle forme giuridiche che tali enti possono assumere: società di capitali, società di persone, associazioni, fondazioni o altri enti non lucrativi. Di conseguenza, la relazione sul bilancio d’esercizio dovrà essere calibrata sulla forma giuridica adottata, potendo i sindaci delle imprese sociali adattare, ove opportuno, gli schemi già elaborati dal Consiglio nazionale per le società di capitali non quotate.

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