Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La sentenza. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 23 aprile scorso, ha chiarito le modalità con le quali il Giudice è chiamato a determinare l’ammontare del compenso professionale che gli risulti essere quello più equo, in relazione al caso concreto.
La questione. Nella fattispecie, il Giudice di merito si è trovato a dover decidere circa la correttezza o meno del compenso richiesto da un avvocato nei confronti di un suo cliente per l’attività difensiva svolta. Infatti, il cliente faceva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in suo danno dal professionista, contestando il pagamento di alcune delle attività espletate dal difensore e chiedendo al Giudice che la parcella vantata dal legale fosse, pertanto, ricondotta a equità tariffaria.
Onere della prova e modalità determinazione equo compenso. Il Tribunale di Genova, investito della questione, come prima cosa, ha affrontato, il problema relativo all’onere della prova, chiarendo che spetta al professionista che chiede il compenso dimostrare l’esistenza del credito derivante dall’adempimento diligente delle opere compiute in esecuzione dell’incarico conferitogli. Specificando, altresì, che l’assolvimento del mandato difensivo ben può essere provato dall’avvocato anche mediante il ricorso alle presunzioni semplici. Il Tribunale affronta, poi, l’aspetto relativo alla determinazione dell’ammontare del compenso professionale, mediante l’equo utilizzo del tariffario, con conseguente applicazione della tariffa che appaia come la più opportuna, in base al caso concreto. A tal proposito si afferma, innanzitutto, che è l’esame dettagliato delle singole voci della notula a guidare il giudice nella determinazione in parola. Bisognerà, infatti, accertare se e quali attività di cui viene contestata l’esistenza o l’esatto adempimento, corrispondano a quelle indicate nella parcella.
La decisione. Orbene, il Tribunale di Genova, alla luce del ragionamento appena riportato e avendo rilevato la scarsa complessità della vicenda seguita dal legale, ha reputato di poter accogliere le rimostranze del cliente – opponente, riconducendo ad equità l’onorario tariffaria. Tanto, sulla scorta delle seguenti circostanze, ossia: che, in riferimento al numero dei colloqui indicati dal legale, uno di questi non si era mai effettivamente verificato; che l’asserito incontro con il magistrato di sorveglianza risultava assolutamente inutile (e perciò non giustificabile economicamente); che la disamina delle conclusioni del PM, di fatto, non era mai avvenuta. Pertanto, ridotto il corrispettivo richiesto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo poiché non più conforme al quantum dovuto.
La sentenza. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 23 aprile scorso, ha chiarito le modalità con le quali il Giudice è chiamato a determinare l’ammontare del compenso professionale che gli risulti essere quello più equo, in relazione al caso concreto.
La questione. Nella fattispecie, il Giudice di merito si è trovato a dover decidere circa la correttezza o meno del compenso richiesto da un avvocato nei confronti di un suo cliente per l’attività difensiva svolta. Infatti, il cliente faceva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in suo danno dal professionista, contestando il pagamento di alcune delle attività espletate dal difensore e chiedendo al Giudice che la parcella vantata dal legale fosse, pertanto, ricondotta a equità tariffaria.
Onere della prova e modalità determinazione equo compenso. Il Tribunale di Genova, investito della questione, come prima cosa, ha affrontato, il problema relativo all’onere della prova, chiarendo che spetta al professionista che chiede il compenso dimostrare l’esistenza del credito derivante dall’adempimento diligente delle opere compiute in esecuzione dell’incarico conferitogli. Specificando, altresì, che l’assolvimento del mandato difensivo ben può essere provato dall’avvocato anche mediante il ricorso alle presunzioni semplici. Il Tribunale affronta, poi, l’aspetto relativo alla determinazione dell’ammontare del compenso professionale, mediante l’equo utilizzo del tariffario, con conseguente applicazione della tariffa che appaia come la più opportuna, in base al caso concreto. A tal proposito si afferma, innanzitutto, che è l’esame dettagliato delle singole voci della notula a guidare il giudice nella determinazione in parola. Bisognerà, infatti, accertare se e quali attività di cui viene contestata l’esistenza o l’esatto adempimento, corrispondano a quelle indicate nella parcella.
La decisione. Orbene, il Tribunale di Genova, alla luce del ragionamento appena riportato e avendo rilevato la scarsa complessità della vicenda seguita dal legale, ha reputato di poter accogliere le rimostranze del cliente – opponente, riconducendo ad equità l’onorario tariffaria. Tanto, sulla scorta delle seguenti circostanze, ossia: che, in riferimento al numero dei colloqui indicati dal legale, uno di questi non si era mai effettivamente verificato; che l’asserito incontro con il magistrato di sorveglianza risultava assolutamente inutile (e perciò non giustificabile economicamente); che la disamina delle conclusioni del PM, di fatto, non era mai avvenuta. Pertanto, ridotto il corrispettivo richiesto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo poiché non più conforme al quantum dovuto.