17 luglio 2020

Esame di stato Consulente del Lavoro: per il 2020 solo prova orale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con una nota pubblicata ieri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Dicastero, di concerto con la Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha adottato il Decreto direttoriale n. 41 per la disciplina, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 22 del 2020, delle modalità in deroga di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Consulente del lavoro per la sessione 2020.

Nella nota, viene altresì specificato che il predetto Decreto direttoriale n. 41 sarà a breve pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale e che, per tutto quanto non previsto dallo stesso, ci si dovrà attenere alle disposizioni contenute nel precedente Decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020.

Più in particolare il Decreto direttoriale n.41 stabilisce che, in deroga alle disposizioni normative vigenti e in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
  • l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro di cui al decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 30 gennaio 2020 è costituito, per la sessione dell’anno 2020, esclusivamente dalla prova orale.
  • Le prove orali avranno inizio il 26 ottobre 2020 e si svolgano in presenza, nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da SARS-CoV-2.
  • Fermo restando quanto già previsto all’articolo 4 del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, il termine per la presentazione della domanda di ammissione è differito al 16 settembre 2020.
  • La valutazione dei candidati avverrà unicamente in base alla prova orale, secondo il punteggio attribuito dai componenti della commissione ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020. Ai fini dell’abilitazione dei candidati, rimane fermo quanto stabilito dal predetto articolo 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020.
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