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Il professionista dichiarato fallito in estensione della società può trattenere le sole somme necessarie per il mantenimento suo e dei familiari, mentre la restante parte degli introiti deve essere acquisita alla massa attiva del fallimento.
La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza 22 novembre 2013, n. 26206, della Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile.
Il caso. Un architetto, dichiarato fallito in estensione del fallimento della società, ha impugnato il provvedimento del giudice delegato che gli aveva assegnato un importo di 900 euro sui redditi percepiti a titolo di pensione e di attività professionale, obbligandolo alla presentazione del rendiconto trimestrale in luogo di quello annuale stabilito in precedenza, rispetto al quale si era reso inadempiente.
Il Tribunale, in sede di reclamo, aumentava lievemente l’importo della somma mensile che il fallito poteva trattenere per sé, confermando nel resto il provvedimento del primo giudice. Di qui il ricorso per cassazione, che si è però concluso con un nulla di fatto.
La tesi del professionista. L’architetto ha lamentato, per quanto qui interessa, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 46 L.fall. in quanto tale norma, sebbene non permetta al fallito un arricchimento, gli dovrebbe comunque consentire una soddisfazione economica che realizzi i principi costituzionali previsti dagli articoli 2, 3 e 4. Il reddito di lavoro, insomma, dovrebbe servire non solo a soddisfare le esigenze alimentari, ma anche a gratificare la persona del fallito che lavora, costituendo un effettivo incentivo all’esercizio dell’attività professionale e consentendogli un tenore di vita adeguato.
Doglianza respinta. In ordine alla suddetta doglianza, la Suprema Corte afferma che il diritto del lavoratore alla retribuzione attiene al rapporto tra datore e prestatore, mentre il diritto dei creditori di soddisfarsi sul patrimonio del debitore è stabilito dall’articolo 2740 c.c. L’articolo 46 “limitando il diritto del fallito al necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, con riguardo alle loro condizioni personali, ne salvaguarda le esigenze insopprimibili e non si espone a censure di legittimità costituzionale”. Il conflitto nascente dalle contrapposte aspettative è demandato al giudice del merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di giudizio di legittimità.
In conclusione, gli Ermellini hanno confermato in via definitiva la decisione del Tribunale non pronunciandosi sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva da parte della curatela del fallimento.