28 settembre 2018

Fatturazione elettronica subappalti: la tematica affrontata dal CNDCEC e FNC

Autore: Pietro Mosella
Con il documento di ricerca del 27 settembre 2018, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), hanno affrontato la tematica della fatturazione elettronica nel settore dei subappalti, al fine di fornire un’illustrazione delle novità, relative all’obbligo nel settore dei subappalti pubblici, alla luce del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757, e delle prime indicazioni operative fornite dalla stessa nei documenti di prassi.

La normativa – Nel documento si ricorda innanzitutto la normativa, partendo dall’articolo 1, commi da 909 e 928, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che ha previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica alle operazioni tra privati, per poi menzionare, l’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015, dov’è stabilito che, “al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio…”.

In merito alla decorrenza, il comma 916 dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2018, stabilisce che l’obbligo di fatturazione elettronica trova applicazione con riferimento «alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019».

Il successivo comma 917, invece, aveva anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica al 1º luglio 2018 per fatture relative a:
  • cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

Il D.L. n. 87/2018 (convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96), ha poi posticipato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, mentre, è rimasta confermata al 1° luglio 2018 la decorrenza per le altre cessioni di carburanti.

Già con la Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate, aveva fornito chiarimenti in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e, sempre nella stessa data, aveva emanato un Provvedimento prot. n. 89757 con il relativo Allegato A, in cui sono contenute regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi utilizzando il Sistema di Interscambio.

In questo documento sono illustrate, quindi, le novità relative al settore dei subappalti, alla luce dei primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018.

Il documento di ricerca – All’interno del documento in commento, ci si sofferma sull’ambito di applicazione di tale disciplina, partendo da quanto sancito dall’articolo 1655 del c.c., ossia che, l’appalto è il contrato col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Il subappalto, invece, è il contratto mediante il quale l’appaltatore affida ad un terzo soggetto il compimento dei lavori commissionatigli dal cliente principale. L’articolo 1656 c.c., prevede che, di regola, il subappalto sia vietato, a meno che il committente non abbia prestato il proprio consenso.
Essendo già previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori della P.A., con la Legge di Bilancio 2018 è stato disciplinato il rapporto che intercorre tra gli appaltatori e gli eventuali subappaltatori, cui è affidato l’incarico.

Si affronta poi un’altra questione, relativa all’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni, nonché alla definizione di “amministrazione pubblica” committente e, con essa, la questione relativa all’identificazione dei contratti pubblici nell’ambito dei quali deve operare la fatturazione elettronica anche nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente.
Discorso connesso e, quindi, meritevole di approfondimento all’interno del documento di ricerca, è quello relativo alla tracciabilità dei pagamenti e, di conseguenza, quello sugli adempimenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità (articolo 3, Legge n. 136/2010) nei subappalti e nei subcontratti.

Sotto l’aspetto tecnico, ci si sofferma sulle modalità operative della fattura elettronica e, come si legge nel documento, la fatturazione elettronica consiste nell’utilizzo degli standard già previsti per la FatturaPA, ossia la fattura elettronica per le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la P.A., anche per la formazione (XML), la trasmissione e ricezione (tramite il Sistema di Interscambio messo a punto dall’Agenzia delle Entrate insieme a Sogei) della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale.
Dopo aver illustrato le modalità operative, il documento fornisce indicazioni per la creazione del QR Code, predisposto al fine di agevolare l’invio delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti, nonché per rendere più sicura la ricezione del documento fiscale da parte del cliente titolare di partita IVA.

È di rilievo anche la parte riguardante la delega al professionista dei servizi relativi alla fatturazione elettronica, in quanto, appunto, il contribuente, per l’emissione delle fatture elettroniche, può avvalersi di un intermediario. La stessa delega, può essere conferita – come spiega il documento di ricerca – per la ricezione delle fatture elettroniche di cui il contribuente risulti cessionario/committente. In quest’ultimo caso, egli dovrà comunicare al cedente/prestatore l’indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) dell’intermediario delegato oppure dovrà indicare tale indirizzo nel servizio di registrazione.
Il contribuente può delegare solo gli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate della delega conferita.

Il documento conclude con l’analisi dei profili sanzionatori, in quanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del D. Lgs. n. 127/2015, modificato dalla Legge di Bilancio 2018, le fatture emesse in formato diverso da quello elettronico, si considerano non emesse e, pertanto:
  • al cedente si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 471/1997;
  • anche il cessionario o committente possono essere sanzionati ai sensi del comma 8, dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 471/1997, tranne l’ipotesi in cui provvedano a regolarizzare la violazione.
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