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La legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), ai commi da 100 a 114 dell’art. 1, ha delineato un regime fiscale agevolativo speciale per i cd. “piani di risparmio a lungo termine”, con il triplice intento di offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie, aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine, favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.
I piani possono essere costituiti da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, requisito soggettivo imprescindibile che ne determina la qualifica di “individuali” (PIR – Piani di investimento individuali).
La disciplina dettata dalle succitate norme indica, tra l’altro, gli ulteriori requisiti di natura sia spaziale che temporale nonché i vincoli ed i limiti all’entità richiesti per gli investimenti destinati al PIR.
Difatti i PIR prevedono una destinazione di somme o valori per un importo massimo, per ciascun anno, di € 30.000, al netto dei costi, per persona fisica con un limite d'investimento massimo di € 150.000.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge istitutiva dei PIR, è obbligatoria la detenzione di ciascun investimento annuale per almeno 5 anni. L'agevolazione decade se gli importi vengono ritirati prima del vincolo temporale quinquennale o se non vengono rispettate le quote d'investimento previste dalla legge. Al verificarsi di tale evento sorge l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, con i relativi interessi.
I piani possono essere costituiti solo da strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni sociali qualificate e dagli strumenti da cui derivano redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile; possono dunque consistere in fondi comuni d'investimento, SICAV, gestioni individuali di portafogli di investimento, polizze assicurative a contenuto finanziario, depositi amministrati. Tali investimenti sono inoltre soggetti ad alcuni vincoli tra i quali il principale è l'obbligo di riservare una quota del 70% in obbligazioni e azioni di società quotate e non, emesse comunque da imprese residenti in Italia, negli Stati membri dell'UE e dell'Spazio economico europeo ma con attività stabile in Italia. Altresì almeno il 30% di tale 70%, deve essere inoltre investito in strumenti finanziari non inclusi nell’indice FTSE MIB.
Infine, le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti” (il c.d. limite alla concentrazione).
Le agevolazioni previste dalla normativa consistono in una duplice esenzione:
Un documento redatto a cura della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, dal titolo “Piani Individuali di risparmio: quadro normativo ed aspetti operativi”, appena pubblicato sul sito istituzionale, torna ora nuovamente sull’argomento, anche a seguito delle ulteriori modifiche normative introdotte alla disciplina dalla legge di bilancio 2018, che ha ulteriormente ampliato il campo di applicazione dei PIR.
Difatti, il D.L. 50/2017 (la cd.”Manovrina”) ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche anche alle Casse di previdenza ed ai Fondi pensione che sottoscrivano “PIR conformi”, all’uopo destinando fino al 5% del proprio attivo patrimoniale: ciò al fine di far confluire risorse finanziarie a sostegno dell’economia reale e, in specie, delle PMI.
Anche l’ambito oggettivo è stato ampliato: il decreto ha ricompreso tra gli investimenti “qualificati” (quelli, cioè, che concorrono a costituire quel 70% cui sopra si accennava) anche quote, azioni e obbligazioni emesse da società immobiliari; inoltre ha riconosciuto l’ammissibilità del cumulo tra le agevolazioni fiscali legate ai PIR e quelle legate alla costituzione di start up innovative, poiché operanti in ambiti diversi, l’uno personale e l’altro commerciale; ha infine ricompreso tra gli investimenti ammessi a costituire i PIR le quote di prestiti di fondi di credito cartolarizzati e gli strumenti di peer to peer lending gestiti mediante piattaforme da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia o da soggetti che, seppur appartenenti ad altri stati mebri dell’UE, operano sul territorio italiano nel rispetto della normativa prevista nell’art. 1 comma 73 della legge di bilancio.
Il documento redatto dalla FNC analizza pertanto sia gli aspetti operativi degli strumenti in esame che le agevolazioni fiscali ad essi riconosciuti, approfondendo in particolare i requisiti richiesti ai fini dell’applicazione di queste ultime, i termini di importo dell’investimento, i soggetti emittenti, il periodo di detenzione, tracciando altresì un quadro dei vantaggi connessi all’accensione di un PIR rispetto ad altri tipi di impiego di risorse.