La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), hanno pubblicato ieri il documento di ricerca “
Le novità del decreto sull’emergenza da COVID-19”, il quale fornisce una prima sintesi delle disposizioni di maggiore interesse introdotte dal cosiddetto decreto “Cura Italia”, ossia il D.L. n. 18/2020, recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020) ed in vigore dal 17 marzo 2020.
Come si premette nel documento in commento, le misure contenute nel citato decreto, si muovono lungo quattro direttrici:
- finanziamento e potenziamento della capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito;
- sostegno alla liquidità delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e di altri adempimenti fiscali e introduzione di incentivi fiscali.
Si esaminano, dapprima, le
misure fiscali inerenti la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali che, come si afferma nel documento, “subiscono diversi criteri selettivi di tipo soggettivo, geografico, quantitativo e anche temporale. Tale dato – si osserva - rende le misure in esame non solo inadeguate a rispondere alle reali e generalizzate esigenze del Paese, ma anche di difficile applicazione da parte dei professionisti che quotidianamente supportano la propria clientela nei relativi adempimenti”.
Ci si sofferma, successivamente,
sulle misure fiscali inerenti la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali, con tanto di tabella riepilogativa, per poi esaminare
altre misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese quali, ad esempio, il premio ai lavoratori dipendenti, il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, il credito d’imposta per botteghe e negozi, la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori e tutte le altre misure previste in questo settore, ecc.
Vengono poi approfondite le
misure a sostegno del lavoro e, il Capo I del Titolo II, rubricato “Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale”, offre strumenti utili a fronteggiare la sospensione o la riduzione dell’attività di lavoro del tessuto datoriale e imprenditoriale italiano, alla luce della situazione epidemiologica in atto e delle relative misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio da COVID-19. Si evidenzia, sul punto, che, l’azione del legislatore in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto si dispiega in tre direzioni: semplificazione delle procedure di ricorso ai trattamenti (v. art. 19); coordinamento delle misure speciali con quelle ordinarie già in essere (v. artt. 20 e 21); ampliamento del campo di applicazione dell’integrazione salariale attraverso i c.d. ammortizzatori in “deroga” (v. art. 22).
Si analizzano le disposizioni riguardanti le norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, nonché quelle in materia di sospensione e proroga dei termini di presentazione delle domande di trattamenti previdenziali e assistenziali.
Per quanto concerne le
misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e ulteriori agevolazioni, e quindi le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese, contenute nel Titolo III del decreto, l’articolo 49 provvede a rafforzare ed estendere l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI (di cui alla L. 662/1996), attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per nove mesi dall’entrata in vigore del decreto e che sono elencate dettagliatamente nel documento in commento. Si approfondiscono, a seguire, le disposizioni relative alle misure in favore dei lavoratori autonomi e a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.
Relativamente alle
misure in materia di giustizia, si osserva che, le previsioni in materia di giustizia riscrivono, e nello stesso tempo abrogano, quelle introdotte con gli articoli 1 e 2 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11. È, in tal senso, opportuno ricordare che il primo comma dell’art. 1 del D.L. n. 11/2020 ha stabilito a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso D.L., vale a dire dal 9 marzo, e sino al 22 marzo 2020, il rinvio d’ufficio, a data successiva al 22 marzo 2020, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le uniche eccezioni dei procedimenti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera g), del D.L..
Si tratta di procedimenti civili e penali con carattere urgente o prioritario. L’attenzione, quindi, si pone sulle modifiche che tali disposizioni apportano a quelle del decreto precedente e sopra citato, analizzandone dettagliatamente gli aspetti rilevanti relativi a tutte le tipologie di procedimenti (civili, penali, amministrativi, tributari, mediazione, negoziazione assistita, procedimenti di risoluzione stragiudiziale, controversie pensionistiche).
Il documento di ricerca prosegue con l’esame delle
misure in materia di approvazione dei bilanci di società ed enti, in quanto, l’articolo 106 del decreto, prevede disposizioni relative al funzionamento delle assemblee delle società che in questi giorni devono procedere all’approvazione dei bilanci. Per far fronte alla delicata situazione emergenziale del Paese – si legge nel documento - il Governo ha adottato rigorose misure di contenimento e distanziamento sociale che non consentono di poter procedere agevolmente con le assemblee dei soci e degli azionisti presso la sede sociale.
Il decreto – osservano i commercialisti - si muove su due piani differenti ma del tutto complementari:
- per un verso, si interviene sui termini per l’approvazione dei bilanci di tutte le società, consentendo una proroga ex lege di quelli già fissati nel codice civile e nel TUF;
- per altro verso, si potenzia la partecipazione all’assemblea con collegamento da remoto.
Non è ipotesi del tutto trascurabile – affermano FNC e CNDCEC - che le società di dimensioni modeste potrebbero non aver allestito la struttura organizzativa per tenere assemblee con strumenti di telecomunicazione.
Infine, ci si sofferma sulle misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale, in quanto, il decreto, reca una serie di misure finalizzate a rafforzare il servizio sanitario nazionale e la protezione civile. Si tratta di previsioni che mirano al potenziamento delle risorse umane del Ministero della Salute e degli Uffici periferici dello stesso, all’incremento del personale medico e infermieristico della sanità militare, nonché al rafforzamento del personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario nazionale, prevendo, a tal fine, alcune misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario e, al contempo, deroghe alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell’UE o in Paesi terzi.