13 novembre 2013

Fondazione Telos: Società di comodo come cambiarle

La Fondazione Telos propone delle modifiche alla Legge di stabilità
Autore: Redazione Fiscal Focus

La proposta della Fond. Telos - In questo periodo denso di discussioni sul disegno di legge sulla stabilità per il 2014, testo che è attualmente in esame al Senato, anche i commercialisti della Fondazione Telos (Centro Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma) si sono soffermati sull’argomento, ponendo un focus in merito ai temi di più vicino interesse per la professione. Nello specifico, è stato infatti proposta una modifica alle disposizioni sulle ‘Società di comodo’ depositata a Palazzo Madama ai fini di un’integrazione al testo che sta seguendo il suo iter parlamentare. L’oggetto della proposta è, in sostanza, la riapertura dei termini dello scioglimento agevolato delle citate ‘Società di comodo’.

La proposta – Ritenendo che non si possa più posticipare la previsione di una finestra di scioglimento agevolato delle società non operative, la Fondazione Telos è intervenuta con una proposta normativa che possa non solo migliorare un siffatto scenario, quanto anche garantire un buon rientro di gettito e limitare, al tempo stesso, le istanze di interpello disapplicativo che potrebbero essere presentate già a partire dal prossimo anno. In prima battuta, la proposta prevede che “sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 2 a 8 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 30 settembre 2013”, le società non operative al 31 dicembre 2013 e quelle che, trovandosi a quella data al primo periodo d’imposta, “entro il 31 maggio 2014, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione”. Poi la Fondazione propone che si applichi un’imposta sostitutiva di quelle sui redditi e di quella regionale sulle attività produttive nella misura del 7% sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, o, se si parla di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto. A ciò si aggiunge il fatto che le perdite sui redditi non saranno ammesse a deduzione. Inoltre, “le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 3 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione”. Nel terzo punto, per quel che concerne la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci, la proposta indica che tali importi “non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva”. Proseguendo, nel testo presentato al Senato si legge che “ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale”. In base al punto successivo, quanto fin qui esposto dovrebbe essere applicato “a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione”. In riferimento alle assegnazioni ai soci, secondo la proposta queste “sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'l per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; per l’applicazione dell’Imposta di Registro la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate”. L’applicazione di ciò è richiesta nell’atto di assegnazione dei soci, a pena di decadenza. Gli ultimi due punti presentati prevedono: nel primo caso, “per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi”; e nel secondo “entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701”.

Le motivazioni - “Crediamo che si tratti di un intervento normativo di buon senso, fuori da qualsiasi logica di schieramento politico, che porterà gettito e potrà ridurre notevolmente gli interpelli disapplicativi”, ha dichiarato il presidente della Fondazione Telos, Giovanni Castellani. L’intervento auspicato dalla Fondazione è stato innanzitutto motivato dalle ultime novità che hanno riguardato la disciplina delle Società di comodo ai fini della tassazione diretta, finendo per inasprirla. La Fondazione Telos, a ben vedere, ritiene possibile che la già difficile situazione possa aggravarsi a seguito degli effetti di quanto stabilito dall’art. 15, commi 16 e ss.gg. del D.L. 185/2008 in tema di rivalutazione dei beni per le imprese. le conseguenze sono infatti analizzate in relazione alla grave congiuntura economica che ha condotto a una rigida contrazione del valore delle locazioni, a fronte di valori immobiliari rivalutati nel 2008.

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