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Un nuovo documento di ricerca, elaborato congiuntamente dal CNDCEC e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, è stato appena pubblicato sul sito istituzionale di quest’ultima.
Si tratta dello studio intitolato "Operatività del fondo di integrazione salariale per i dipendenti degli studi professionali”, con il quale viene analizzato l’utilizzo del detto strumento quale mezzo alternativo, in attesa della costituzione del “Fondo bilaterale di solidarietà rivolto al settore delle attività professionali”, previsto dall’Accordo sottoscritto il 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.
A riguardo, il documento chiarisce anzitutto quale sia la funzione del Fondo bilaterale di solidarietà (istituito ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015) e come esso operi nel settore delle attività professionali. Da tale premessa trae, quindi, spunto per compiere una complessiva ricognizione degli ammortizzatori sociali operanti in favore dei professionisti datori di lavoro e dei loro dipendenti nei casi in cui, per effetto della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa, si versi in una condizione di disoccupazione “latente”.
Ulteriore premessa è che tra gli ammortizzatori sociali si distinguono strumenti a sostegno del reddito predisposti dal sistema pubblico di protezione e strumenti di natura strettamente privatistica. In tale cornice, il “Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali” va a collocarsi tra i primi, ma, in attesa della sua costituzione e dell’avvio della sua operatività presso l’INPS, soccorre, con funzione suppletiva, l’alternativo strumento (anch’esso pubblicistico) del “Fondo di integrazione salariale”.
È sull’analisi di tale ultimo strumento che si focalizza l’analisi del documento, che però anticipa la prossima pubblicazione di altri due studi focalizzati, rispettivamente, sul funzionamento del “Fondo bilaterale di solidarietà per il settore delle attività professionali” e sul sistema privatistico di ammortizzatori sociali sviluppato attraverso la contrattazione collettiva.
Partendo da un’illustrazione del sistema di welfare negoziale adottato nel settore degli “studi professionali”, lo studio entra quindi nel dettaglio dell’argomento trattato, analizzando in maniera più ampia, nel paragrafo rubricato “Il sistema di protezione pubblico per i lavoratori degli studi professionali “oggi”: il Fondo di integrazione salariale”, il meccanismo suppletivo appena sopra accennato.
A riguardo rileva come, nella fase di avvio del nuovo sistema di solidarietà, l’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 abbia concesso alle associazioni datoriali ed alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative tempo fino al 31.12.2015 per istituire Fondi bilaterali di solidarietà (FSB). La mancata attivazione dei detti FSB negli indicati termini ha comportato l’assoggettamento dei datori di lavoro con più di 5 dipendenti, esclusi dall’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni, all’operatività di un fondo “sussidiario”, destinato a garantire l’universalizzazione delle tutele in loro favore (appunti i Fondo di integrazione salariale – FIS). La ratio di tale meccanismo è stata quella di evitare che l’effettività del nuovo impianto di tutela fosse una variabile esclusiva della volontà dell’autonomia collettiva di costituire e gestire fondi bilaterali di solidarietà.
In questo schema “alternativo” sono dunque finite anche le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria “studi professionali”, non avendo provveduto tempestivamente all’istituzione del FSB.
Il documento prosegue, poi, soffermandosi: