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Con l’avvio del triennio formativo 2026-2028 cambiano le istruzioni operative per la formazione continua dei revisori legali. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare n. 15 del 7 settembre 2026, ha definito le modalità di assolvimento dell’obbligo formativo, il riconoscimento dei crediti, la gestione delle attività formative e le procedure di verifica. Le nuove indicazioni sostituiscono quelle relative al triennio 2023-2025.
Resta centrale il principio dell’annualità dell’obbligo formativo: non è sufficiente conseguire complessivamente 60 crediti nell’arco dei tre anni, ma occorre maturarne almeno 20 in ciascun anno, senza possibilità di compensare eventuali eccedenze maturate in un’annualità con carenze relative a un’altra.
Per ciascun anno del triennio 2026-2028 il revisore iscritto nel Registro deve acquisire almeno 20 crediti formativi, dei quali almeno 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale, ricomprese nel gruppo A del programma annuale di aggiornamento professionale.
I crediti residui possono essere maturati nelle materie non caratterizzanti comprese nei gruppi B e C oppure nelle materie caratterizzanti ai fini dell’attestazione della sostenibilità, ricomprese nel gruppo D.
Il MEF conferma inoltre la corrispondenza tra durata della formazione e crediti riconosciuti: un’ora di formazione equivale a un credito. Sono riconosciuti esclusivamente crediti interi e non frazioni di credito. I corsi possono essere seguiti in presenza, a distanza oppure in modalità mista.
Particolare attenzione deve essere prestata anche alla ripetizione dei corsi. Nel corso dello stesso triennio, la partecipazione reiterata al medesimo corso non consente di ottenere nuovi crediti. È invece possibile frequentare corsi riferiti alla stessa materia, purché organizzati da enti diversi o attraverso differenti canali formativi e caratterizzati da contenuti differenti.
Una disciplina rafforzata è prevista per il revisore legale abilitato all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
In questo caso l’obbligo annuale sale a 25 crediti formativi, dei quali almeno:
La distinzione è rilevante soprattutto per i professionisti che, oltre all’attività di revisione legale, intendono mantenere l’abilitazione relativa alla rendicontazione di sostenibilità, per i quali la pianificazione della formazione annuale dovrà quindi tenere conto di entrambe le componenti obbligatorie.
La formazione continua può essere acquisita attraverso tre differenti canali: la piattaforma FAD messa a disposizione direttamente dal MEF, i corsi organizzati da enti pubblici o privati accreditati presso il Ministero e la formazione prevista dagli Albi professionali o, nei casi previsti, dalle società di revisione, purché riconosciuta equivalente dal MEF. I diversi canali possono essere utilizzati anche in maniera complementare.
Per quanto riguarda la piattaforma FAD del Ministero, i corsi sono disponibili gratuitamente in modalità e-learning. Il credito viene riconosciuto solo dopo il completamento del modulo e il superamento del test finale con almeno il 70% delle risposte corrette. Dopo tre tentativi consecutivi non superati è necessario ripetere la visione del modulo.
Un altro aspetto rilevante riguarda la registrazione dei crediti. Gli enti accreditati devono comunicarli al MEF con cadenza almeno trimestrale e, per ciascuna annualità, comunque entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Le comunicazioni effettuate oltre tale termine non sono considerate utili ai fini del riconoscimento dei crediti. Il revisore, inoltre, non può sostituirsi all’ente trasmettendo direttamente al Ministero l’attestato di partecipazione: in caso di mancata registrazione dovrà rivolgersi all’organizzatore del corso affinché provveda alla comunicazione nei termini. Analoga disciplina viene prevista per la formazione erogata dagli Albi professionali, ai quali compete la trasmissione periodica dei crediti maturati dai propri iscritti.
La circolare precisa infine che l’obbligo formativo deriva direttamente dall’iscrizione al Registro dei revisori legali.
Non assume quindi rilevanza l’effettivo svolgimento di incarichi di revisione, l’appartenenza alla sezione A o B del Registro, l’età anagrafica o l’anzianità di iscrizione. Il MEF chiarisce espressamente che non sono previste deroghe, esenzioni o esoneri.
Per chi viene iscritto al Registro nel corso dell’anno, l’obbligo decorre invece dal 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di iscrizione.
Diversamente, il revisore che presenta domanda di cancellazione volontaria non è più tenuto all’assolvimento dell’obbligo formativo già a decorrere dall’anno nel quale presenta l’istanza, anche qualora il decreto di cancellazione venga pubblicato nell’anno successivo.
Il rispetto del monte crediti annuale assume particolare importanza anche sotto il profilo sanzionatorio. Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo rientra infatti tra le fattispecie sanzionabili ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 39/2010. Il Ministero procederà alla verifica dell’assolvimento dell’obbligo da parte dei singoli revisori a partire dal termine previsto per la comunicazione dei crediti relativi all’ultimo anno del triennio formativo.