21 novembre 2014

Funzione sociale dello sport. Audizione Cndcec

Focus sui due disegni di legge.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commercialisti e sport - Doppio intervento ieri in audizione al Parlamento per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Dopo aver disquisito di rientro capitali e di voluntary disclosure, la categoria è intervenuta anche per fornire “Osservazioni ai disegni di legge abbinati recanti Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva”. L’audizione si è svolta presso la Commissione permanente Cultura, Scienza e istruzione della Camera e vi ha partecipato il consigliere nazionale Sandro Santi.

Le due proposte di legge – Le due proposte di legge oggetto dell’audizione di ieri sono la C1680 e la C1425. In riferimento a entrambi i disegni di intervento legislativo, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si è detto favorevole, tenendo presente che le due proposte “vanno nella giusta direzione di riconoscere alle organizzazioni che operano in ambito sportivo un ruolo importante nella promozione della funzione sociale dello sport e, in particolare, nel rispetto dei principi derivanti dalla crescita dei giovani”.

Proposta C1980 – Per quel che concerne la prima proposta di legge analizzata nel corso dell’intervento, il Consiglio nazionale si è soffermato sugli articoli 2 (Responsabilità per le obbligazioni sociali), 3 (Gestione degli impianti sportivi pubblici), 6 (Garanzia della proprietà dei diritti sulla comunicazione e sul marchio per gli eventi promossi dalle società sportive e associazioni sportive), 7 (Detrazione fiscale), 8 (Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica), 9 (Disposizioni tributaria in materia di associazioni sportive dilettantistiche), 10 (Destinazione degli utili), 11 (Misure in materia di controlli sui circoli privati) e 12 (Delega al governo per la redazione di un testo unico in materia di attività sportiva). Per l’art. 2, pur condividendone l’impostazione e considerato che si chiede anche alle ass. sportive dilettantistiche di predisporre prospetti di rendicontazione, il Consiglio nazionale chiede una più specifica e attenta forma di rendicontazione perché al momento la norma di riferimento resta al quanto vaga. Una maggiore certezza renderebbe più agevoli i controlli. Appare altresì doveroso “inserire nella norma la previsione di un collegio sindacale/collegio dei revisori che […] sia tenuto a svolgere attività di vigilanza e revisione legale dei conti”. Sull’art. 3, il Consiglio ritiene che “una riforma delle norme di utilizzo degli impianti sportivi dovrebbe comprendere anche l’estensione allo Sport Dilettantistico della previsione di cui all'art. 32, co.4 della legge 383/2000 secondo cui la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Circa l’art. 6, il parere è che si potrebbe prevedere l’uso di sistemi di finanziamento quali il sale and lease-back del marchio, la cui liquidità si può gestire e restituire in un lasso di tempo definito contrattualmente. Il Consiglio condivide inoltre l’art. 7 che anche ai soggetti con età pari o superiore a 60 anni la detrazione ex art. 15, co. 1, lett. I-quinquies) del Tuir. In merito all’art. 8, il punto è quello della lett. e) che porta da 1500 a 3000 euro il limite entro cui si può detrarre il 19% dell’ammontare delle erogazioni liberali eseguite a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche ex artt. 15, lett. i-ter e 78 del Tuir. Questo innalzamento andrebbe dunque coordinato con l’art. 7 del ddl C 1425 che “prevede che il limite entro il quale è possibile portare in detrazione, sia ai fini Irpef che IRES, il 19% dell’ammontare delle erogazioni liberali eseguite a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche sia elevato da 1.500,00 euro a 2.000,00 euro, e non a 3.000,00 euro”. Medesime considerazioni valgono per l’art. 9 che aggiorna il “limite annuo complessivo entro il quale sono esclusi dal reddito imponibile delle società e associazioni sportive dilettantistiche – che si avvalgono del regime IVA e IRES forfettario – i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, ovvero per il tramite di raccolte pubbliche di fondi”. Sull’art. 10 circa l a’destinazione degli utili, il suggerimento è di sostituire ‘utili’ con ‘avanzi’. Circa l’art. 11, il Consiglio nazionale plaude all’estensione alle società sportive dilettantistiche iscritte al Coni dell’esonero dall’onere di trasmettere alle Entrate, tramite mod. EAS, i dati rilevanti ai fini fiscali. Infine, il Testo unico la cui redazione è disposta dall’art. 12 dovrebbe imprimere chiarezza, ordinamento e coerenza alle disposizioni poc’anzi analizzate.

Proposta C1425 – In questo caso gli articoli posti in esame sono: 7 (Trattamento tributario delle associazioni sportive dilettantistiche), 8 (Trattamento tributario dei compensi a dilettanti), 9 (Proventi delle associazioni sportive dilettantistiche), 10 (Destinazione degli utili), 11 (Regolarizzazione con versamento volontario). Per quel che concerne l’art. 7, il punto è stato analizzato con l’art. 8 della precedente proposta. Sugli artt. 9 e 10, il Consiglio plaude al combinato disposto che “prevede l’esclusione dalla determinazione del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche dei proventi derivanti dalle attività commerciali poste in essere per il perseguimento delle finalità istituzionali, a condizione che gli eventuali utili derivanti dalle attività commerciali siano totalmente reinvestiti nell’attività sportiva”. L’art. 11 prevede un condono fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche, con efficacia esimente per i reati tributari. Tale condono non dovrebbe comportare nessun tipo di perdita di gettito erariale tant’è che il Consiglio nazionale invita il legislatore a permettere che vengano mantenuti i requisiti della L. 398/91 anche davanti a inadempienze non sostanziali.

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