5 giugno 2014

Giudici tributari. Chiarimento sui compensi

Per gli arretrati vale la tassazione separata
Autore: Redazione Fiscal Focus

È illegittima la tassazione ordinaria per i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo d’imposta successivo a quello di riferimento. I compensi riferibili ad anni precedenti devono essere soggetti a tassazione separata. È quanto emerge dalla sentenza 19 maggio 2014 n. 142 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell'articolo 39, comma 5, del D.L. n. 98 del 2011, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.

La norma censurata prevede che: “I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

La questione di costituzionalità è stata sollevata dalla CTP di Campobasso la quale ha evidenziato come, fra tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati dall’articolo 50 TUIR, solo per gli emolumenti arretrati riferibili all’anno precedente corrisposti ai giudici tributari l’articolo 39 abbia introdotto la tassazione ordinaria – comportante l’applicazione dell’aliquota massima inerente ai redditi dell’anno di percezione – fino al compimento dell’intero periodo d’imposta successivo a quello di competenza.

Ebbene, la Consulta ha valutato come fondate le censure d’irragionevolezza e contraddittorietà sollevate nei confronti dell’articolo 39 comma 5 del D.L. 98/2011, posto che in tale sede il legislatore non ha espunto i compensi dei giudici tributari dal novero dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, né tantomeno ha recato altre modifiche alla disciplina generale in materia di tassazione separata, implicitamente confermando la natura degli stessi e il conseguente assoggettamento al regime di favore.

Si tratta, per i giudici costituzionali, di un’evidente disparità di trattamento che finisce non solo per collidere con il principio di eguaglianza, ma anche con quello di capacità contributiva, “atteso che l’effetto pregiudizievole della norma nei confronti di una sola categoria di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non trova alcuna giustificazione obiettiva nella situazione dei loro percettori, in assenza di qualsiasi indice peculiare della fattispecie in termini di manifestazione di ricchezza. Il parametro della capacità contributiva espresso dall’art. 53, primo comma, Cost., pur non costituendo un vincolo rigido per il legislatore, non lo esime tuttavia dal rispetto dei limiti di razionalità e coerenza, che nella fattispecie in esame sono stati valicati”.

Sul punto la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di precisare che, in materia tributaria, il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) è espressione particolare del principio di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Se infatti la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria, essa esige comunque un indefettibile raccordo con la capacità contributiva. Il controllo della Corte Costituzionale in merito alla lesione dei principi di cui all’articolo 53, come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza, non può, quindi, che essere ricondotto a un “giudizio sull’uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria” (sentenza 111/1997; conf. n. 116/2013 e n. 341/2000).

È stata pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, comma 5, del D.L. n. 98 del 2011 per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.

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