31 maggio 2012

Gratuito patrocinio: esclusa legittimazione passiva delle Entrate

Le SS.UU. della Cassazione si sono espresse in tema di legittimazione passiva nei giudizi di liquidazione degli onorari destinati a rimanere a carico dell’Erario
Autore: Redazione Fiscal Focus

E’ il Ministero della Giustizia, e non l’Agenzia delle Entrate o la Procura della Repubblica, il soggetto legittimato a stare in giudizio, nel caso di controversia avente a oggetto l’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 al decreto di liquidazione degli onorari dovuti al difensore di chi sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese delle Stato.

La sentenza. Quello che precede è il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 8516 del 29 maggio 2012.

La causa. La questione affrontata dalle Sezioni Unite ha riguardato l’asserita legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, in un giudizio avente a oggetto l’opposizione al decreto di liquidazione dell’onorario di un avvocato, che aveva svolto la sua attività difensiva, nell’ambito di un processo penale, in favore di un uomo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Difetto di legittimazione. In particolare, il professionista aveva instaurato il contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, all’atto della costituzione in giudizio, aveva invocato, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Corte. Ebbene, investiti dell’esame della questione, gli Ermellini hanno concluso che lo Stato, e per suo conto il Ministero della Giustizia, quale soggetto in concreto chiamato a far fronte ai correlativi esborsi, riveste il ruolo di parte necessaria nel procedimento di opposizione alla liquidazione degli onorari spettanti ai difensori dei soggetti gratuitamente patrocinati. In tale prospettiva ed approfondendo il tema dell’identificazione del soggetto destinatario ad assumere, per l’Erario, il ruolo di legittimato passivo nei procedimenti promossi ex art. 170 del D.P.R. 115/2002 (Testo sulle spese di giustizia), la Corte ha escluso la bontà della tesi che riconosce tale ruolo all’Agenzia delle Entrate. Ugualmente, il Massimo Consesso ha ritenuto di dover disattendere l’orientamento che ravvisa nel Pubblico ministero il soggetto destinato a rivestire il ruolo di legittimato passivo nei procedimenti di liquidazione di compensi e onorari destinati a restare a carico dell’Erario.

Il rinvio. Alla luce di quanto sopra, gli Ermellini, decidendo sul ricorso del professionista, hanno dichiarato la carenza di legittimazione passiva delle Entrate. Per l’effetto, il provvedimento impugnato è stato cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Brescia, che dovrà provvedere anche sulle spese.

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