22 settembre 2016

I CHIARIMENTI CHE NON CHIARISCONO

Quasi a voler replicare alla provocazione lanciata nei giorni scorsi (si veda l’articolo “Che sarà, sarà), è giunta nella giornata di ieri la tanto attesa risposta del Ministero della Giustizia in merito alla soluzione dei quesiti formulati, in più riprese, dai Commercialisti su una serie di argomenti in diversa misura collegati alla svolgimento delle prossime tornate elettorali.
Stavolta il documento è senz’altro più corposo; ma, dopo una “pausa di riflessione” tanto lunga da parte del Dicastero, che lasciava quanto meno preludere ad un provvedimento ben misurato ed esaustivo, i contenuti espressi lasciano ben più di una perplessità. Come dire che “parturient montes, nascetur ridiculus mus”, ovvero: dopo cotanto travaglio la montagna ha partorito solo un topolino!
Difatti, in apertura della nota fatta pervenire al CNDCEC, la questione forse più scottante – quella relativa alla revisione delle date fissate per le elezioni degli Ordini locali e del Consiglio Nazionale, in ragione della necessità di salvaguardare un criterio di rappresentatività che, per via della loro eccessiva vicinanza, sembra palesemente difettare – viene liquidata con una superficialità disarmante. “Talune delle questioni prospettate” - si legge - “segnatamente quelle riguardanti l’individuazione delle date per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli territoriali (nonché il loro insediamento) e del Consiglio Nazionale, hanno già trovato soluzione per effetto della emanazione, in data 11 luglio 2016, del decreto col quale il Ministro della Giustizia ha indicato la data del 1° dicembre 2016 per la convocazione dei Consigli degli Ordini Territoriali per l’elezione del nuovo Consiglio nazionale nonché con la indicazione, da parte del Consiglio nazionale, delle date del 3 e 4 novembre 2016 per il rinnovo dei Consigli territoriali”.
Insomma, Ipse dixit.
Le date sono state indicate e, dunque, non si discutono; pazienza se anche siano state scelte puntando a caso il dito sul calendario, tra le ultime pagine; e, suvvia, che sarà mai se non si è tenuto conto, nell’indicarne una, tanto dell’effetto conseguenziale sulla scelta dell’altra che dell’inceppamento della macchina democratica derivante dal loro quasi sovrapporsi!
Ma non è la sola “disinvolta minimizzazione”, perché, nel capoverso successivo della nota, pure la questione relativa al doppio mandato dei vice presidenti viene licenziata con un laconico “sarà affrontata con successiva nota, anche alla luce delle risultanze dell’approfondimento ancora in corso, sul punto, presso l’Ufficio legislativo”: ma si, che fretta c’è?! Peccato che le liste debbano essere presentate “quasi prima di subito” e forse i candidati avrebbero necessità di un chiarimento preventivo!
Segue, poi, un altro autocelebrativo Ipse dixit: riguardo ai rapporti giuridici tra ordini sopprimendi ed ordini accorpanti “si ritengono sufficienti le indicazioni contenute nella nota del 31 marzo 2016….nella quale si è specificato che, in mancanza di una norma primaria che disciplini le formalità di liquidazione degli ordini soppressi, si deve ritenere che i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli enti saranno regolati secondo la disciplina generale delle persone giuridiche nella cui tipologia essi sono annoverabili, ferma restando l’autonomia negoziale degli stessi ove intendano regolare tali rapporti prima della cessazione”. Esempio straordinario di intervento risolutivo di matrice Pilatesca (nel senso di Ponzio Pilato), equiparabile ad una sorta di “vedetevela voi”, altrimenti, visto che ci siamo dimenticati (vabbè, capita!) di disciplinare questo aspetto, applichiamo il sempiterno principio dell’interpretazione analogica. Più o meno.
E poi arriva la perla: Costituzione dell’Ordine di Lagonegro.
Dopo una premessa che, per un po’, lascia sperare in una risposta più chiara ed articolata (anche perché occupa circa una pagina intera, a fronte delle poche righe in cui si concentrano le altre!), arriva una soluzione a metà tra il ridicolo ed un abile gioco di prestigio.
In sintesi, il succo della vicenda è: vero è che Lagonegro, per deficit numerico (gli iscritti sono meno di 200) in base alla previsione contenuta nell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. 139/2005 non può avere un Ordine; vero è altresì che il Tribunale di Sala Consilina è stato soppresso e dunque – in virtù di un altro Ipse dixit contenuto sempre nella nota del 31 marzo scorso – “poiché esiste una completa sovrapponibilità tra il territorio del Circondario del Tribunale ed il territorio dell’Ordine (territoriale) dei commercialisti” anche quest’ultimo va soppresso; tuttavia vero è, pure, che il circondario del Tribunale di Sala Consilina è confluito in quello del Tribunale di Lagonegro “con tutto il cucuzzaro” , se si passa la licenza. Il risultato di questa serie di premesse è allora che – abracadabra - oggi Lagonegro ha “di fatto” (citazione testuale) un suo ordine professionale dei commercialisti, “ancorchè rechi ancora la denominazione di “ordine di Sala Consilina””. Di conseguenza, continua la nota, “Si ritiene che nulla osti a che l’Ordine dei commercialisti attualmente con sede in Sala Consilina sia tenuto fermo, in quanto rispettoso del parallelismo tra circondario di tribunale e un ordine professionale dei commercialisti”. E ancora: “Alla luce della ricostruzione operata non si ravvisano dunque gli estremi per ritenere che l’ordine avente sede in Sala Consilina sia da reputare soppresso per effetto della soppressione del tribunale; né d’altra parte, sarebbe conforme a principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa immaginare la soppressione di un ordine esistente e tutt’ora rispettoso dei requisiti di legge, con contestuale ricostituzione dello stesso eventualmente con diversa denominazione”.
Ogni commento pare superfluo, ma forse a Sala Consilina i commercialisti saranno contenti di avere l’esclusiva di una sorta di “doppia cittadinanza”, per l’invidia di tutti gli altri colleghi d’Italia!
Il successivo capoverso della nota dedica attenzione alla questione dell’Ordine di Imperia che - patita la stessa sorte degli altri Ordini inglobati i cui iscritti, nell’inerzia degli Ordini inglobanti, sono stati ad essi trasferiti d’ufficio (e cioè d’imperio) – ha l’aggravante di essere stato assorbito da un Ordine commissariato (Sanremo). La nota chiarisce che è al commissario straordinario che spetta la loro convocazione ai fini della partecipazione alle elezioni del nuovo Consiglio locale.
Infine, l’ultima parte del documento è dedicata alla questione degli Ordini di Alba ed Ariano Irpino.
Anche qui, con un altro fantasioso congegno viene “chiarito” che, benché per territorio geografico Alba rientri nella provincia di Cuneo ed Ariano Irpino in quella di Avellino, il criterio che conta è quello della “corrispondenza biunivoca tra circondari di tribunale ed estensione dell’ordine territoriale”, il che implica che, poiché i loro Tribunali sono stati accorpati, rispettivamente, ad Asti e Benevento è bene che anche i loro Ordini subiscano la stessa sorte.
Qui, evidentemente, il criterio del “diverso nome” impiegato per Lagonegro non era estensibile…..Dio solo sa perché!

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