19 maggio 2016

I COMMERCIALISTI ELABORANO LE LINEE GUIDA PER LA DETERMINANZIONE DEL MANTENIMENTO IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

Autore: Ester Annetta

Non essendo infrequente, in sede di definizione giudiziale di cause di separazione o divorzio, la scelta di un commercialista quale consulente tecnico d’ufficio designato dal Giudice per l’accertamento della capacità reddituale e patrimoniale dei coniugi - ai fini sia dell’ammissione che della determinazione quantitativa dell’assegno di mantenimento - il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato le “Linee guida sulla consulenza tecnica d’ufficio nei procedimenti in materia di rapporti familiari”.

Il documento – redatto dal Gruppo di Lavoro Separazioni e Divorzi della Commissione CTU – Area Funzioni Giudiziarie, presieduta da Carmine Franco D’Abate e rientrante nell’area di delega del Consigliere Maria Luisa Campise e del Consigliere codelegato Felice Ruscetta - traccia un interessante nonché dettagliato quadro degli accertamenti esperibili, individuando sia i contenuti che le modalità attraverso i quali sia possibile ricostruire le consistenze dei coniugi, soprattutto in considerazione delle studiate manovre che perlopiù vengono poste in essere da quello economicamente più forte al fine di occultare disponibilità economiche che possano incidere notevolmente sulla quantificazione del mantenimento dovuto.

Il lavoro è composto, dunque, da una prima parte relativa alle metodologie di accertamento da parte del C.T.U. della posizione reddituale del coniuge oggetto d’indagine; e da una seconda parte dedicata agli accertamenti di carattere patrimoniale residuali.

In esso si precisa, altresì, che i contenuti esposti – a seguito della recente approvazione del disegno di legge n. 2081, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” – debbano ritenersi applicabili anche ai casi di scioglimento dell’unione civile e, nei limiti di compatibilità, alla cessazione della convivenza di fatto.

Dopo aver esplicato la valenza probatoria (alquanto “relativa”) delle dichiarazioni dei redditi prodotte dai coniugi già in sede di udienza presidenziale, le Linee tracciano una sorta di vera e propria mappatura di tutti quegli altri elementi che concorrono alla determinazione del patrimonio e dei redditi, ivi compreso l’ormai non più decisivo criterio del “tenore di vita” sussistente in costanza di matrimonio.

La grande novità, nonché la svolta decisiva, è, in tale direzione, rappresentata dalla possibilità riconosciuta al CTU (una volta che il Giudice abbia accolto la richiesta formulata dai coniugi di procedere ad indagini di natura fiscale e bancaria e, conseguentemente, ammesso la collaborazione della Polizia Tributaria che può, appunto, disporre una consulenza tecnica di ufficio con la nomina di un ausiliario al quale affidare i compiti, di regola, attribuiti alla Guardia di Finanza) di avvalersi dei dati acquisiti dall’Anagrafe Tributaria e, dunque, di poter procedere, anzitutto, ad un reperimento molto più agevole che in passato degli elementi necessari alle verifiche; successivamente, di poter incrociare i dati confluiti da diverse fonti (registri mobiliari ed immobiliari, banche, enti erogatori di finanziamenti o di assicurazioni,etc.), sì da ricostruire una trama quanto più veritiera possibile della corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto risulta all’Amministrazione finanziaria. E “Serpico” (ovvero “Servizio per il contribuente”) è il nome del software utilizzato dall’Agenzia delle Entrate che, attraverso la connessione a tutti gli archivi informativi alimentati dai dati personali associati al codice fiscale (motorizzazione, P.r.a., Enti previdenziali, ecc.) consente di ottenere una serie di informazioni relative a patrimoni, spese e guadagni dei contribuenti, ivi compreso l’accesso in tempo reale ai conti correnti ed ai diversi strumenti finanziari.

Passando poi alla metodologia di verifica (che segue la fase dell’accertamento), il documento indica ed esamina le voci da considerare ai fini della determinazione del reddito complessivo (redditi fondiari; redditi di capitale; reddito di lavoro dipendente; reddito di lavoro autonomo; reddito di impresa; redditi diversi), che va completato con il dettaglio analitico di ogni tipologia di oneri da esso deducibili e degli oneri che danno luogo a detrazioni d’imposta, nonché con le indicazioni (anche provate per testi) dell’effettivo tenore di vita antecedente alla separazione (o al divorzio), divenuto ormai criterio residuale poichè la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che esso non costituisce l’unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull’assegno divorzile, ma individua in astratto “il tetto massimo della misura dell’assegno”, dovendo essere in ogni caso bilanciato con gli altri criteri indicati a tal fine dall’art. 5 della legge sul divorzio.
Segue poi la disamina della metodologia degli accertamenti patrimoniali, con specifiche indicazioni circa i contenuti rilevanti del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Infine vi è un accenno al regolamento (CE) n.4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, quale strumento volto alla tutela dei minori che devono recuperare gli alimenti dovuti da un genitore che vive all’estero e che si dimostri inadempiente: detto regolamento ha difatti istituito un nuovo sistema di cooperazione tra gli Stati membri, chiamati a collaborare tra loro per fornire assistenza agli aventi diritto alle prestazioni alimentari.

Sull’importanza del contributo delle Linee guida all’attività del commercialista chiamato a svolgere il ruolo di consulente tecnico si è espresso il Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, che le ha definite un utile strumento per lo svolgimento di un delicato compito di supporto ai giudici ed agli avvocati che, nelle cause di famiglia, si trovano a dover gestire pure la complessità della materia fiscale.
Ed il Consigliere Maria Luisa Campise ha calcato l’accento sulla necessità che il professionista nominato CTU “svolga il proprio incarico con professionalità e con la massima obiettività, cercando di ottenere la collaborazione dei legali e dei consulenti coinvolti e, soprattutto, facilitando per quanto possibile un accordo volontario tra le parti”, all’uopo collocandosi opportunamente, le Linee, come un’utile guida per lo svolgimento di detta attività.

Il contenuto delle Linee guida sarà illustrato dallo stesso Consigliere Campise il 28 maggio presso l’Università degli Studi di Milano, nel corso della seconda giornata dell’XI Assemblea nazionale degli osservatori sulla giustizia civile.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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