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Sulla sempre più stringente necessità di intervenire con modifiche adeguate sul Disegno di Legge al vaglio del Senato relativo alle modifiche del Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2001) si basa il contenuto del documento presentato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel corso dell’audizione tenutasi ieri preso la Commissione Giustizia del Senato.
Tanto l’esperienza maturata sul campo dai commercialisti in veste di amministratori giudiziari quanto le frequenti interlocuzioni avute con i giudici circa le modalità attuative della disciplina in questione, hanno motivato la stesura del documento, nel quale – pur riconoscendosi il valore ed i pregi di alcune previsioni – vengono tuttavia ancora una volta rimarcati gli aspetti necessitanti di revisione.
Nello specifico, su quattro ambiti si sollecita l’attenzione:
1- Il ruolo dell’amministratore giudiziario ed i criteri di nomina. A riguardo il Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, ha ribadito il carattere penalizzante delle previsioni contenute negli artt. 10 e 13 del citato DDL nella parte in cui, modificano il contenuto, rispettivamente, degli artt. 34 e 35 del Codice Antimafia, dispongono che:
- all’amministratore giudiziario non vadano corrisposti emolumenti qualora il tribunale disponga che egli eserciti i poteri spettanti agli organi di amministrazione ed agli altri organi sociali nelle società su cui gravino provvedimenti di sequestro (al fine di consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa);
- l’amministratore giudiziario non possa assumere più di tre incarichi aziendali.
La prima previsione non è confortata da alcuna logica che motivi il perché, a fronte degli oneri e delle responsabilità connesse alle funzioni che andrebbero a gravare sull’amministratore giudiziario non debba essere previsto un compenso; l’altra, oltre ad apparire costituzionalmente illegittima, non tiene conto neppure delle ragioni di economia che, nella prassi giudiziaria, suggeriscono di affidare ad un unico amministratore giudiziario una pluralità di incarichi aziendali che facciano tuttavia campo ad un unico proposto.
La scelta operata sembrerebbe dimostrare una scarsa ed immotivata diffidenza verso la categoria degli amministratori giudiziari, ove invece parrebbe più adeguato un criterio di attribuzione degli incarichi basato su limiti qualitativi anziché quantitativi, come peraltro già originariamente proposto dalla Commissione Antimafia alla Camera.
Un ulteriore motivo di scontento risiede poi nella previsione del DDL contenuta nel proposto nuovo art. 41 bis, nel quale, con riguardo alle “aziende di straordinario interesse socio-economico” si prevede che la scelta dell’amministratore giudiziario possa effettuarsi tra i dipendenti della società INVITALIA SPA: si contesta l’idoneità di tali soggetti alla funzione, rilevandosi che essa debba necessariamente affidarsi ad un libero professionista (avvocato o commercialista) anziché ad un dipendente, anche per scongiurare il rischio di possibili conflitti d’interesse, e pure in considerazione della costanza dell’impegno richiesto, di certo mal conciliabile con i compiti e gli orari lavorativi di un dipendente pubblico. Il CN propone pertanto che al dipendente INVITALIA possa eventualmente attribuirsi l’incarico di coadiutore dell’amministratore giudiziario.
2 - Il ruolo dell’Agenzia Nazionale (A.N.B.S.C.). A riguardo, come ribadito dal Consigliere Nazionale delegato alle funzioni giudiziarie, Maria Luisa Campise, nel riprendere la proposta formulata dal CN, “pur rimanendo le competenze di ausilio e supporto in costanza di procedura giudiziaria, l’Agenzia dovrebbe assumere la competenza gestoria e quella relativa alla destinazione dei beni soltanto con la confisca definitiva”, e ciò in considerazione sia delle scarse risorse umane di cui l’Agenzia dispone sia dell’imponente mole di beni che la magistratura sequestra e confisca ogni anno.
Ne’ il CN condivide l’utilità dell’istituzione di un “Comitato consultivo e di indirizzo all’interno dell’Agenzia” con funzioni consultive relative alla scelte della destinazione dei beni sequestrati o confiscati: organo superfluo, poiché la predetta funzione potrebbe ben più validamente essere risolta coinvolgendo direttamente i rappresentati delle Pubbliche Amministrazioni all’interno dell’organo deliberativo dell’ANBSC e convogliando all’interno dei Nuclei di Supporto Prefettizi (già istituiti) le proposte per la “migliore destinazione” provenienti dai soggetti non rappresentativi delle Pubbliche Amministrazioni.
3- La gestione dei beni sequestrati e confiscati. Stante la previsione di cui all’art. 5 del DDL che, modificando gli artt. 20 e 24 del codice antimafia, recepirebbe la prassi tribunalizia del c.d. “sequestro o confisca in via autonoma”, si creerebbero evidenti problemi gestionali. La proposta del Consiglio Nazionale è di eliminare la previsione che consente – nei casi di sequestro totalitario di partecipazioni sociali – l’estensione automatica del sequestro (e della successiva confisca) anche ai beni aziendali. In proposito si evidenzia che tale norma potrebbe generare problemi gestori in capo all’Agenzia ai fini della destinazione in quanto, a seguito della confisca definitiva, i beni sui quali risulta trascritto un provvedimento di sequestro (e annotata la successiva confisca) dovrebbero essere estromessi dal patrimonio sociale dell’azienda cui afferivano (c.d. “confisca in via autonoma”) giacché a norma dell’articolo 45 del codice antimafia, “con la confisca definitiva i beni confiscati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da pesi ed oneri”.
4 - La destinazione dei beni sequestrati e confiscati. In proposito, per il CN suscita perplessità la disposizione che consente all’Agenzia di assegnare a titolo gratuito beni “ove risulti evidente la loro destinazione sociale” direttamente agli enti o alle associazioni indicati nell’art. 48, comma 3, lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La suddetta preferenza, difatti, da un lato porrebbe problemi anche di natura contabile ove un’amministrazione statale che necessitasse di un immobile per fini istituzionali dovesse soccombere di fronte ad un ente o ad una associazione che dimostrasse “l’evidente destinazione sociale”; in secondo luogo, l’ulteriore previsione del DDL della partecipazione dei detti enti a quell’istituendo Comitato consultivo di cui poc’anzi si diceva potrebbe evidentemente ingenerare il dubbio di possibili conflitti di interesse.
Il documento il CN suggerisce alcuni correttivi inerenti a tali problematiche così come pure a proposito delle previsioni in tema di restituzione all’avente diritto del bene, in natura o per equivalente.
E tornando sulla questione del ruolo dell’Agenzia Nazionale, il Consigliere Campise ha voluto ulteriormente puntualizzare lo scopo delle proposte formulate dai commercialisti, che puntano a far funzionare meglio un organismo così determinante nella lotta alle mafie quale l’Agenzia: “Lo abbiamo detto chiaramente in audizione” – ha dichiarato Campise – “le nostre sono proposte per il buon funzionamento del sistema, non corporative. E l’audizione ci lascia molto soddisfatti, sia per la competenza che per la volontà di ascolto manifestataci dal Senatore Nico D’Ascola e da tutta la Commissione Giustizia del Senato da lui presieduta.”