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Dopo il passaggio al MEF dello scorso 26 ottobre, il CNDCEC ribadisce nuovamente ed in altra sede, il proprio disaccordo su alcuni contenuti del decreto fiscale: ieri, infatti, nel corso dell’audizione tenutasi presso la Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, cui hanno preso parte il Presidente Gerardo Longobardi ed il Consigliere delegato alla fiscalità, Luigi Mandolesi, è stato consegnato un documento contenente osservazioni e proposte del Consiglio sul disegno di legge n. 4110 di “conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.
In particolare il documento si sofferma sui due nuovi adempimenti trimestrali disposti dall’art. 4 del decreto-legge n.193 del 2016 a decorrere dal 1° gennaio 2017: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (in relazione al c.d. spesometro) e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, in relazione alla cui omessa o errata comunicazione vengono inoltre fissate gravose sanzioni.
A fronte delle ragioni dichiarate dal Governo a sostegno delle nuove previsioni (indurre i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale e realizzare un aumento di gettito grazie all’incremento delle somme riscosse tramite i controlli automatizzati, favorito dall’anticipazione delle relative procedure), il CNDCEC ribadisce la sua contrarietà avverso lo spesometro trimestrale, rilevando che un obbligo di comunicazione analitica dei dati delle fatture con periodicità così ravvicinata non è previsto da nessuno dei Paesi ad economia avanzata, comunitari e non, ed è peraltro contrario alle raccomandazioni espresse dal Fondo Monetario Internazionale (che nel suo Rapporto sul “Rafforzamento della governance e dell'efficacia delle agenzie fiscali” del 2015 sostiene l’opportunità di una notevole semplificazione delle dichiarazioni periodiche IVA, in ordine alle quali riconosce una funzione di raccolta di “informazioni aggregate” e non - come invece disposto dal D. L.193 - comunicazioni analitiche periodiche dei dati delle singole fatture emesse e ricevute) e dall’OCSE (nel suo rapporto sull’“Amministrazione fiscale italiana - A Review of Institutional and Governance Aspects”, del febbraio 2016, ove si raccomanda di evitare l’imposizione d’inutili oneri ai piccoli commercianti e la semplificazione della dichiarazione annuale IVA). Inoltre esso contraddice la scelta fatta dallo stesso Governo un anno fa, in sede di attuazione della delega fiscale, di introdurre soltanto come regime opzionale e non obbligatorio la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture.
Peraltro, come si legge pure nel documento, l’esigenza di anticipazione dei controlli è già soddisfatta dal nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, da effettuarsi con cadenza trimestrale, che permetterà un riscontro più veloce della correttezza e della tempestività dei versamenti e delle compensazioni effettuate dai contribuenti, senza necessità anche di una comunicazione analitica trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute.
Il Consiglio propone, pertanto, di abolire il nuovo obbligo comunicativo trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, indicando come alternativa che esso sia previsto con una periodicità semestrale e lasciando, in ogni caso, la possibilità, prevista con l’attuale “spesometro” annuale, di effettuare la comunicazione in forma semplificata, aggregando i dati delle operazioni per singolo cliente/fornitore.
Ritiene altresì necessaria una drastica riduzione del regime sanzionatorio come introdotto dal D.L. 193, in particolare eliminando la sanzione specifica commisurata alla singola fattura e sostituendola con una sanzione unica (da euro 500 a euro 1.000), prevedendone peraltro una riduzione alla metà nel caso in cui la comunicazione sia regolarmente effettuata con un ritardo non superiore a quindici giorni, fermi restando gli ulteriori benefici del ravvedimento operoso. Ritiene altrettanto necessario prevedere la non applicabilità delle sanzioni per il primo anno di vigenza della nuova previsione e l’estensibilità del regime sanzionatorio così riformulato anche all’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Come già prospettato al MEF, il Consiglio ribadisce anche in questo documento la necessità di recuperare quel pacchetto semplificazioni “a costo zero”, già condiviso nel Tavolo tecnico appositamente attivato dallo stesso MEF con esso Consiglio Nazionale, l’Agenzia delle Entrate e le principali organizzazioni imprenditoriali, e con i cui contenuti le previsioni del nuovo D.L. 193 appaiono in stridente contrasto.
In particolare si rimarca la necessità di attuare misure quali: la sospensione feriale dei termini amministrativi a carico dei contribuenti e per la definizione degli avvisi bonari; l’eliminazione della presunzione legale sui prelevamenti bancari per le imprese e di quella sui versamenti bancari per i professionisti; la soppressione del registro delle dichiarazioni d’intento; l’eliminazione delle comunicazioni dei beni aziendali in godimento soci e dei finanziamenti soci; la trasformazione degli studi di settore da strumento di accertamento a strumento di valutazione dell’affidabilità del contribuente; il ripristino del modello F24 cartaceo per i soggetti senza Partita IVA; la non sanzionabilità della mancata comunicazione della cessazione di attività ai fini dell’IVA; l’irrilevanza per il professionista delle spese viaggio e trasporto anticipate dal committente; il nuovo calendario delle scadenze fiscali, con posticipazione al mese di luglio dei versamenti relativi al modello UNICO.
Ulteriore indicazione contenuta nel documento del CNDCEC è quella di estendere anche all’ambito IVA la previsione della compensabilità del credito emergente dalla dichiarazione integrativa, prevista attualmente dal D.L. 193 solo per le dichiarazioni integrative IRPEF, IRAP e sostituti d’imposta.
Con riguardo, poi, alla previsione contenuta nell’art. 6 del decreto-legge che consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015 (c.d. rottamazione dei ruoli, che limita la riscossione alle sole somme dovute a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, eliminando quindi quelle dovute per sanzioni, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali) ed il relativo pagamento in un’unica rata o in un massimo di quattro rate, il Consiglio propone la dilazionabilità del pagamento di quanto dovuto in un maggior numero di rate e anche oltre la data del 15 marzo 2018 attualmente prevista per la scadenza dell’ultima rata.
Ritiene anche opportuno di estendere la definizione agevolata ai tributi locali la cui riscossione non sia stata affidata ad Equitalia, ai carichi affidati all’agente della riscossione anche prima dell’anno 2000 ed ai debiti rateizzati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate risultanti dai c.d. avvisi bonari o derivanti dagli istituti deflativi del contenzioso tributario (accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale, acquiescenza e definizioni agevolate degli inviti a comparire e dei processi verbali di constatazione).