18 maggio 2016

IL CNDCEC IN AUDIZIONE AL SENATO PRESENTA OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA SULLA CONVERSIONE DEL DECRETO BANCHE

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Sulla scorta delle critiche mosse già all’indomani della sua entrata in vigore, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha predisposto il testo dell’audizione che – tramite il suo Segretario nazionale, Achille Coppola – verrà presentato presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato in vista della “Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”.

Il documento formula e chiarisce una serie di osservazioni e proposte che su alcune previsioni del DL n.59/2016 (cd. Decreto Banche) che, in particolare, erano immediatamente apparse non condivisibili dalla categoria, come già dichiarato dal Presidente Gerardo Longobardi.

Anzitutto, con riguardo all’impianto della normativa, il documento contesta la scelta del Legislatore di intervenire a distanza di pochissimo tempo sul Codice di procedura civile che, sul processo di esecuzione, aveva già subito sensibili modifiche con il DL n. 83/2015. In proposito si lamenta il rischio di disorientamento che dallo stratificarsi di provvedimenti normativi mal coordinati possa derivare per il lavoro di magistrati e professionisti. Altra critica viene mossa, poi all’ abusato impiego dello strumento del Decreto legge, per sua natura provvedimento disposto per interventi connotati da caratteri di necessità ed urgenza, in ambiti in cui invece si renderebbe necessaria la preventiva condivisione delle forze politiche rappresentate in Parlamento.

Passando poi al contenuto concreto del Decreto, il documento invita primariamente ad un riesame delle previsioni contenute negli artt. 1 e 2, muovendo dal timore che l’introduzione di nuove forme di garanzie (pegno non possessorio e trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato a garanzia di un finanziamento) – ove non ben delineate e disciplinate – si trasformino in veri e propri strumenti legittimanti patti altrimenti lesivi per gli imprenditori.

In particolare, circa l’iscrizione del pegno non possessorio, volendo rimarcare il ruolo prevalentemente conservativo ed informativo del registro informatico tenuto presso l’Agenzia delle Entrate, si sostiene che non possa impiegarsi quello stesso strumento con finalità costitutiva e, di conseguenza, si propone di istituire il registro dei pegni non possessori presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio.

Quanto, invece, al trasferimento immobiliare a garanzia di finanziamenti, il documento si concentra sull’opportunità che l’impiego di tale strumento debba aver riguardo ai soli finanziamenti concessi successivamente alla legge di conversione, senza invece estenderlo ai rapporti già in essere in precedenza, a rischio che le modifica di condizioni contrattuali di finanziamenti già sottoscritti possa risultare lesiva della certezza dei traffici giuridici e dei diritti dell’imprenditore, che verrebbe così a subire un aggravamento delle condizioni contrattuali.

E sempre con riguardo allo stesso argomento, viene altresì rimarcata la necessità di ben definire il i criteri di quantificazione del valore dell’immobile o del diritto ceduto, onde evitare sconfinamenti nel campo della nullità per violazione del divieto di patto commissorio, ma, altresì, per meglio definire gli ambiti di configurabilità (e di ammissibilità) del patto marciano.

Sulla riforma del processo esecutivo il documento ribadisce la non condivisibilità delle modifiche apportate (dall’art. 4 del Decreto) al testo dell’art. 560, quarto comma, C.p.c. che, nel rivedere il ruolo del custode nella procedura di esecuzione immobiliare, gli attribuisce il compito di attuare direttamente il provvedimento di liberazione dell’immobile emesso dal giudice: con ciò attribuendo ad un soggetto privato una funzione di quelle tipicamente spettanti all’ufficiale giudiziario, senza tuttavia guarnirlo di analoghe facoltà, in particolare quella di farsi assistere dalla forza pubblica. Si propone, pertanto, il ripristino del procedimento di rilascio dell’immobile ai sensi dell’art. 605 sgg. C.p.c. o, in alternativa, l’assegnazione anche al custode dell’ausilio della forza pubblica.

Altre proposte contenute nel documento riguardano l’art. 596 C.p.c., circa l’ulteriore specifica delle modalità di predisposizione dei progetti di distribuzione parziale ai creditori, con riferimento tanto ai limiti di valore che di tempo.

E sull’art. 6 del Decreto n. 59, in tema di modifiche alla Legge Fallimentare, l’accento dell’intervento in cui si sostanzia il documento viene posto sull’inaccettabilità della previsione – tra le ipotesi di revoca per giusta causa del curatore - del mancato rispetto dell’obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme disponibili ogni quattro mesi a partire dalla data di emissione del decreto di esecutività dello stato passivo. Previsione, questa, che evidentemente non tiene conto della complessità e degli aggravi di adempimenti che spesso rallentano l’attività del curatore e che, oltretutto, denota un’ingiustificata sfiducia nei suoi confronti, in contrasto, peraltro, con i poteri che viceversa gli vengono riconosciuti dallo stesso decreto n. 59 ove – modificando l’art. 155-sexies, Disp. Att. C.p.c.- ha incluso anche il curatore tra quei soggetti (il commissario ed il liquidatore) che possono accedere alle informazioni contenute nelle banche dati che raccolgano informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti la procedura vanta ragioni di credito, anche in mancanza di un titolo esecutivo, purché previamente autorizzati dal Giudice delegato.

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