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Nel corso dell’audizione tenutasi ieri presso la Commissione Parlamentare per la semplificazione, presieduta dall’On. Bruno Tabacci, il CNDCEC ha presentato un documento contenente l’indagine conoscitiva da esso condotta sulle possibili semplificazioni nel settore fiscale, nell’intento di approfondire lo stato di effettiva realizzazione di tale processo onde definire gli obiettivi più immediatamente perseguibili e delineare le maggiori criticità.
Partendo, perciò, dall’analisi dell’attuale sistema fiscale, come modificato a seguito dei recenti interventi normativi, il documento elaborato dal Consiglio Nazionale evidenzia quali siano gli ambiti specifici nei quali gli interventi si rendono più urgenti, formulando anche le proprie proposte in relazione alle diverse tematiche considerate.
L’attenzione primaria è stata anzitutto incentrata sulla considerazione degli innegabili vantaggi connessi all’impiego del fisco telematico, nel duplice verso di aver reso più agevole l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti e di aver notevolmente ridotto i costi posti a carico dell’Amministrazione Finanziaria. Difatti, secondo i dati della Tax Administration 2015 dell’OCSE la spesa aggregata sostenuta in Italia per le funzioni fiscali si è ridotta del 50,3% tra il 2007 ed il 2011(a fronte di una molto inferiore riduzione o addirittura di aumenti registrati in altri Stati, quali Regno Unito, Germania; Usa), e del 60% si è ridotta la spesa per le risorse umane impiegate.
Tuttavia, alla riduzione delle spese così ottenuta è corrisposto – d’altro canto – un aumento della complessità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti che, di fatto, si è a sua volta tradotta nell’insorgenza di nuovi costi dovuti all’attuazione delle nuove procedure.
Le maggiori criticità sono state riscontrate con riguardo alla raccolta ed alla trasmissione dei dati IVA, in ordine alle quali si registra una vera e propria controtendenza rispetto a quella degli altri Paesi europei. Difatti, per contro alle indicazioni fornite nel Rapporto del Fondo Monetario Internazionale, che evidenzia l’opportunità di sostituire la dichiarazione annuale IVA con dichiarazioni periodiche, peraltro semplificandole notevolmente (Si legge, infatti, nel Rapporto che “la sua funzione (dell’IVA annuale) è quella di permettere ai contribuenti di effettuare aggiustamenti e/o raccogliere informazioni aggregate. Dato che tali aggiustamenti possono essere effettuati nelle dichiarazioni periodiche IVA e le informazioni possono essere aggregate dalle stesse dichiarazioni presentate dalle imprese, la dichiarazione annuale IVA potrebbe essere abolita", ad oggi nel nostro Paese il D.L. 193/2016 ha viceversa previsto l’aggravio di nuovi adempimenti: l’obbligo di comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”), con periodicità trimestrale (semestrale, per il 2017); l’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con periodicità trimestrale.
Peraltro, con riferimento al primo dei suddetti obblighi, si è determinata un’ulteriore discrepanza: il citato Decreto ha trasformato in obbligatorio un adempimento dapprima previsto soltanto come opzionale e “gratificato” da premialità che, invece (e paradossalmente) sono state escluse in vigenza di questo nuovo regime di obbligatorietà.
Il Consiglio Nazionale ha pertanto formulato alcune proposte: modificare l’attuale obbligo comunicativo dei dati delle fatture emesse e ricevute, stabilendo che esso abbia una periodicità annuale, possa essere assolto anche in forma semplificata, valutando l’opportunità di aggregare i dati delle operazioni per singolo cliente/fornitore, e che assicuri tutte le premialità previste dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015.
Nel documento in esame il Consiglio si esprime, peraltro, a favore dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica (oggi prevista solo per i rapporti con le P.A.) anche ai rapporti tra privati (cd. B2B), evidenziando tuttavia la necessità che essa sia accompagnata da un meccanismo di verifica della corrispondenza tra i dati contenuti nel flusso telematico trasmesso all’Agenzia delle Entrate e la documentazione di base a supporto dell’operazione, nonché della loro successiva corretta contabilizzazione. Compito, questo di verifica, che dovrebbe essere affidato a “Certificatori” dotati di specifiche competenze nel settore fiscale e nella tenuta della contabilità oltre che dotati di particolari conoscenze dei processi aziendali. I commercialisti rispondono appieno a tali requisiti, ed inoltre, in quanto iscritti ad un ente pubblico non economico (l’Ordine professionale) svolgono una professione vigilata dal Ministero della Giustizia e sono sottoposti ad obblighi deontologici, di assicurazione dei rischi e di formazione continua, e garantiscono obiettività, indipendenza, imparzialità nonché competenza, diligenza e qualità delle prestazioni.
Riguardo ai contenuti del D. Lgs.vo n. 175/2014 recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” e dei successivi interventi normativi ad esso connessi (in particolare quelli – apprezzabili - in materia di reddito d’impresa) il Consiglio ha rilevato altre criticità: il difetto di allineamento delle regole fiscali ai nuovi criteri civilistici di redazione del bilancio operato dalla L. 19/2017 di conversione del D.L. 244/2016, osservando come a riguardo non basti il semplice rinvio alle regole dei principi contabili internazionali da impiegare “in quanto compatibili” (ex D.M. 48/2009), ma servono disposizioni più puntuali e chiarimenti amministrativi; le difficoltà connesse al passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa nell’ambito del nuovo regime di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata, in particolare con riguardo alle “rimanenze finali” che si ritiene che anziché essere imputate integralmente a componente negativo del reddito d’impresa del 2017 e perciò invocate come perdita non riportabile negli anni successivi, possano invece essere dedotte ad esaurimento dall’anno precedente a quello di applicazione del criterio di cassa.
Anche riguardo alla disciplina del reddito di lavoro autonomo si ritiene necessario un intervento di riforma completo ed approfondito; in particolare va rivista la nozione di “compensi”, dalla quale dovrebbero essere esclusi i rimborsi spese (cui dovrebbe essere applicata la disciplina prevista per le spese anticipate dal committente, che non concorrono a formare il reddito quali componenti positivi e non sono deducibili). Ed ancora, Il Consiglio interviene sulle le questioni interpretative connesse allo scomputo delle ritenute di acconto non versate dal sostituto, in particolare in ragione del ricorrente orientamento della giurisprudenza della Cassazione secondo cui “il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell’imposta”: tesi che è chiaramente in contrasto la prassi dell’Agenzia delle Entrate che ha riconosciuto al sostituito il diritto allo scomputo delle ritenute di acconto subite anche in assenza della certificazione delle stesse da parte del sostituto, sulla base di apposita documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del compenso al netto della ritenuta. Pure qui si auspica, pertanto, un intervento normativo che chiarisca che in caso di ritenute di acconto effettuate ma non versate da parte del sostituto, l’unico soggetto responsabile nei confronti dell’erario resta il sostituto, essendo egli l’autore della violazione di omesso versamento delle ritenute.
Ulteriori semplificazioni suggerite nel documento del CN riguardano: la necessità di redazione di un Codice Tributario che dia sistematicità ed unitarietà alla normativa fiscale; la maggiore chiarezza delle disposizioni normative (attuata, ad esempio, anche col mezzo della corretta rubricazione); la messa a disposizione preventiva di modelli di dichiarazioni ed istruzioni; la più puntuale specificazione della disciplina dei regimi opzionali; l’aggiornamento della normativa ove ancora contenga riferimenti alla lira.
In tema di IRAP, si sostiene la necessità dell’unificazione delle deduzioni legate al fattore lavoro; in particolare si reclama la creazione di una disposizione unica e puntuale che disponga l’esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro a tempo indeterminato anziché doverla desumere da un complesso ed intricato sistema di norme, com’è tuttora.
Riguardo alla fiscalità locale, si sostiene: la necessità di unificazione di IMU e TASI e la standardizzazione delle delibere comunali inerenti; l’allineamento delle tempistiche di trattenuta e versamento di saldo e acconto dell’addizionale comunale IRPEF con quella regionale, nonché la pubblicazione pure delle aliquote regionali (ai fini della loro validità) sul sito ministeriale (come già avviene per quelle comunali).
Altri interventi suggeriti dal documento riguardano, infine, gli ambiti catalogati col titolo “Modulistica, dichiarazioni e altri adempimenti”; tra questi si rilevano: la sollecitazione del Consiglio Nazionale ad attivare un tavolo tecnico con operatori istituzionali finalizzato alla razionalizzazione del calendario fiscale; la previsione della proroga automatica dei termini degli adempimenti per un periodo di 60 giorni nel caso che per la loro esecuzione si richieda l’attivazione di software ed applicativi; la posticipazione del termine di presentazione della dichiarazione termine a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo per l’ipotesi di dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni dalla loro scadenza, anziché considerarle omesse; l’ampliamento dei termini previsti per le correzioni delle dichiarazioni scartate dal sistema telematico; la sottoscrizione di un impegno unico del professionista per l’assistenza a tutti gli adempimenti richiesti dal cliente, anziché di tanti quanti sono gli adempimenti stessi; l’eliminazione dell’obbligo di stampa dei registri IVA; la limitazione dell’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle entrate delle sole Certificazioni riferite a soggetti ammessi all’utilizzo della dichiarazione precompilata (lavoratori dipendenti, collaboratori e pensionati) o, in alternativa (ove non fosse possibile l’esclusione dell’invio ai soggetti comunque non ammessi al suo impiego) la coincidenza del termine di trasmissione telematica di tali Certificazioni con quello di presentazione del modello 770; l’unificazione nel modello F24 di tutti i versamenti d’imposta.