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Decreto n. 44 del 21 febbraio 2011. Il Ministero della Giustizia, con il Decreto n. 44 del 21 febbraio 2011, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 89 con la data del 18 aprile, definisce il regolamento con le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie informatiche nel processo civile e nel processo penale. Regole che saranno operative a partire dal 18 maggio prossimo.
Obiettivi. Il processo telematico si pone l'obiettivo principale di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari relativamente ai processi civili e penali.
Struttura. Il decreto è composto da una parte nella quale vengono specificate le caratteristiche dei soggetti (gestore dei servizi telematici e della posta certificata) e degli strumenti (portale dei servizi telematici, registro generale degli indirizzi elettronici, sistemi informatici per abilitati interni ed esterni sistema informatico di gestione del fascicolo informatico infrastruttura di comunicazione); da un'altra parte nella quale vengono delineate le procedure di acceso e di scambio della documentazione giuridica online.
Funzioni. Tra le principali funzioni disponibili troviamo: a) le consultazioni via internet, ovvero sarà possibile per gli avvocati consultare via internet, in tempo reale, i dati e i documenti relativi ai procedimenti, nonché effettuare ricerche giurisprudenziali, presso tutti gli uffici giudiziari abilitati; b) le notificazioni e le comunicazioni, indirizzate dagli uffici giudiziari agli avvocati o ai consulenti tecnici, che verranno effettuate soltanto per via telematica, utilizzando la posta elettronica certificata (Pec); c) al posto del sistema tradizionale del deposito di documenti cartacei è prevista la ricezione degli atti e la consultazione dei fascicoli mediante strumenti telematici; d) tramite il Punto di accesso, l’utente abilitato potrà, inoltre, richiedere telematicamente la copia semplice o autentica dell’atto e dei documenti.
Nel processo penale. Alcuni dubbi si potrebbero sollevare in merito all’applicazione di queste nuove regole al processo penale, sia in materia di sicurezza che di applicazione tecnica.
Un esempio è dato dal’art. 19 del Decreto che impone, durante le indagini preliminari, che le comunicazioni tra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria avvengano su canali cifrati, mentre le comunicazioni di atti e documenti relativi ai procedimenti devono avvenire tramite Pec.
Bisognerà vedere come questa regola andrà ad incidere con l’art. 148, comma 2 bis, c.p.c, il quale lascia al Pubblico ministero la libertà di scegliere forme alternative per le notifiche e gli avvisi ai difensori.
In merito, probabilmente si renderanno necessari ulteriori passaggi normativi e regolamentari.
Decreto n. 44 del 21 febbraio 2011. Il Ministero della Giustizia, con il Decreto n. 44 del 21 febbraio 2011, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 89 con la data del 18 aprile, definisce il regolamento con le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie informatiche nel processo civile e nel processo penale. Regole che saranno operative a partire dal 18 maggio prossimo.
Obiettivi. Il processo telematico si pone l'obiettivo principale di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari relativamente ai processi civili e penali.
Struttura. Il decreto è composto da una parte nella quale vengono specificate le caratteristiche dei soggetti (gestore dei servizi telematici e della posta certificata) e degli strumenti (portale dei servizi telematici, registro generale degli indirizzi elettronici, sistemi informatici per abilitati interni ed esterni sistema informatico di gestione del fascicolo informatico infrastruttura di comunicazione); da un'altra parte nella quale vengono delineate le procedure di acceso e di scambio della documentazione giuridica online.
Funzioni. Tra le principali funzioni disponibili troviamo: a) le consultazioni via internet, ovvero sarà possibile per gli avvocati consultare via internet, in tempo reale, i dati e i documenti relativi ai procedimenti, nonché effettuare ricerche giurisprudenziali, presso tutti gli uffici giudiziari abilitati; b) le notificazioni e le comunicazioni, indirizzate dagli uffici giudiziari agli avvocati o ai consulenti tecnici, che verranno effettuate soltanto per via telematica, utilizzando la posta elettronica certificata (Pec); c) al posto del sistema tradizionale del deposito di documenti cartacei è prevista la ricezione degli atti e la consultazione dei fascicoli mediante strumenti telematici; d) tramite il Punto di accesso, l’utente abilitato potrà, inoltre, richiedere telematicamente la copia semplice o autentica dell’atto e dei documenti.
Nel processo penale. Alcuni dubbi si potrebbero sollevare in merito all’applicazione di queste nuove regole al processo penale, sia in materia di sicurezza che di applicazione tecnica.
Un esempio è dato dal’art. 19 del Decreto che impone, durante le indagini preliminari, che le comunicazioni tra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria avvengano su canali cifrati, mentre le comunicazioni di atti e documenti relativi ai procedimenti devono avvenire tramite Pec.
Bisognerà vedere come questa regola andrà ad incidere con l’art. 148, comma 2 bis, c.p.c, il quale lascia al Pubblico ministero la libertà di scegliere forme alternative per le notifiche e gli avvisi ai difensori.
In merito, probabilmente si renderanno necessari ulteriori passaggi normativi e regolamentari.