3 aprile 2026

Tutto sul DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva

Focus Lavoro n. 13 - 2026
Autore: Federica Santoro

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva rappresenta il presupposto indispensabile per l'esercizio dell'attività d'impresa e l'accesso ai benefici normativi e contributivi. L'attuale sistema digitale di verifica tra INPS e INAIL richiede un monitoraggio costante da parte dei soggetti abilitati, rendendo gli strumenti di simulazione preventiva fondamentali per prevenire irregolarità bloccanti. Questo approfondimento esamina l'evoluzione procedurale del DURC, delineando i confini tra conformità sostanziale e corretta gestione dei portali telematici.

 

Introduzione e contesto normativo

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è una certificazione che attesta la regolarità nei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi, che le aziende e i lavoratori autonomi sono tenuti ad effettuare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e nei confronti delle Casse Edili qualora si trattasse di imprese che operano nel settore dell’edilizia o che applicano il relativo CCNL. 

Con la circolare n. 19/2015 il Ministero ha chiarito che, con riguardo agli obblighi contributivi in questione, si fa riferimento agli adempimenti cui l’azienda è tenuta con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, ai rapporti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e a tutti i soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata che operano nell’impresa.

Funzione 

La rilevanza del DURC emerge in particolare quando l’azienda intende:

  • accedere a benefici contributivi o economici previsti dalla legge;
  •  ottenere l’erogazione di contributi o finanziamenti pubblici;
  • oppure richiedere la rateizzazione di contributi o premi dovuti agli enti previdenziali e assicurativi.

Categorie di soggetti autorizzati a controllare la regolarità contributiva

Hanno facoltà di effettuare la verifica della regolarità contributiva:

  • l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega, chiunque vi abbia interesse;
  • gli istituti bancari e gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti;
  • la Società Organismi Attestazione (SOA) che hanno il compito di attestare l'esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;
  • le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti e soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;
  • le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Modalità di richiesta del DURC

A far data dal 1° luglio 2015 la regolarità contributiva viene controllata solo tramite modalità telematiche, consentendo ai soggetti legittimati, se muniti di apposita delega, di consultare in tempo reale la posizione contributiva dell’impresa. La richiesta del DURC avviene quindi mediante il servizio “DURC online” di INPS, INAIL e delle Casse Edili a cui si accede con credenziali\PIN indicando solo il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo PEC a cui verrà trasmesso l’esito del controllo.

Mediante il servizio DURC online è possibile scegliere una delle seguenti funzionalità:

richiesta regolarità;

consultazione regolarità;

lista richieste. 

In seguito all’invio della richiesta tramite i servizi telematici, se la posizione contributiva risulta regolare viene generato un documento in formato PDF non modificabile, il cui esito è trasmesso all’indirizzo PEC indicato in fase di domanda.

durc

Il documento riporta una serie di informazioni, tra cui:

  • la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
  • l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
  • la dichiarazione di regolarità;
  • il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità. 

Il DURC così prodotto ha una validità di 120 giorni dalla data della richiesta ed è consultabile, da parte di chiunque ne abbia interesse, a condizione che sia stata rilasciata apposita delega.

siti della verifica contributiva

Ai fini del rilascio del DURC, si considerano i contributi che risultano scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese precedente a quello in cui viene effettuata la verifica, purché, per quei periodi, sia già scaduto anche il termine per la presentazione delle corrispondenti denunce retributive. 

REGOLARITA’

La disciplina sul DURC prevede che, ai fini della regolarità contributiva, sia tollerato un “modesto scostamento” tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato.  In particolare, è considerato “scostamento non grave” – e quindi non impedisce il rilascio del DURC regolare – un debito complessivo (contributi, sanzioni e interessi sommati) non superiore a 150 euro.

Il Ministero del Lavoro, attraverso l'interpello n. 3/2025, ha precisato un punto fondamentale: un'azienda non può ottenere il DURC regolare se ha debiti aperti per sanzioni civili, anche nel caso in cui abbia già pagato integralmente la quota capitale dei contributi (ovvero l'importo originario dovuto).

In sintesi, il Ministero spiega che:

  • Le sanzioni contano quanto i contributi: Anche se le sanzioni sono considerate un "accessorio" del debito principale, esse derivano direttamente dal mancato o ritardato pagamento. Pertanto, non possono essere ignorate.
  • La soglia di tolleranza: Per essere considerati "regolari" nonostante qualche pendenza, la somma totale dei debiti (che deve includere contributi base, sanzioni e interessi) non deve superare i 150 euro.
    Conseguenza: Se il debito complessivo supera questa cifra (anche se composto solo da sanzioni), lo scostamento viene considerato "grave" e il DURC risulterà irregolare.
      

La regolarità contributiva sussiste anche nelle ipotesi di:

  • rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse Edili in forza di disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
  • sospensione dei pagamenti sulla base delle disposizioni legislative;
  • crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
  • crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dagli enti preposti alla verifica;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo fino alla decisione che respinge il ricorso;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario fino al passaggio in giudicato della sentenza, salvo il caso di accertamento effettuato dall'ufficio impugnato davanti all'autorità giudiziaria per il quale l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
  • carichi affidati agli Agenti della Riscossione “rottamati” nell’ambito di definizione agevolata. Tuttavia, in caso di insufficiente o tardivo versamento di una delle rate adibite al pagamento delle somme dovute, tutti i DURC già rilasciati sono annullati dagli Enti interessati (INPS circ. n. 80/2017; INPS mess. n. 142/2018; INPS mess. n. 4844/2018).

IRREGOLARITA’: In caso di mancata attestazione immediata della regolarità contributiva, INPS, INAIL e le Casse edili inviano all’interessato, o al soggetto da lui delegato, un invito a regolarizzare tramite PEC. 

L’invito indica in modo analitico le cause di irregolarità e gli importi dovuti. Per recuperare la regolarità contributiva, i pagamenti necessari devono essere effettuati entro il termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell’invito; se la regolarizzazione avviene entro tale termine, viene generato il documento di regolarità (DURC on line). Durante tale periodo e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla richiesta di rilascio del DURC, non è possibile procedere a nuove richieste.

REGOLARIZZAZIONE: In caso di regolarizzazione della posizione contributiva, è rilasciato un documento attestante la regolarità (DURC), che comporta il riconoscimento del diritto ai benefici previsti. 

Benefici contributivi e Durc 

l possesso di un DURC regolare, unitamente all’adempimento degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi applicabili, consente l’accesso ai benefici contributivi e normativi previsti dall’ordinamento interno e, ove previsto, dalla disciplina comunitaria. A tal proposito, occorre utile specificare come la circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008 ha chiarito che il concetto di beneficio richiama il rapporto fra “regola ed eccezione” in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una «eccezione» nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato. 

Si parla propriamente di “beneficio contributivo” quando lo sgravio è collegato alla costituzione o alla gestione di un rapporto di lavoro che deroga al regime contributivo ordinario. Non rientra nello sgravio in senso stretto la riduzione contributiva prevista per i rapporti di apprendistato, poiché l’aliquota ridotta costituisce la regola legale per questa specifica tipologia contrattuale.  

Non rientra nello sgravio in senso stretto la riduzione contributiva prevista per i rapporti di apprendistato, poiché l’aliquota ridotta costituisce la regola legale per questa specifica tipologia contrattuale.  

  • Pertanto, in tal caso il datore di lavoro è legittimato ad applicare l’aliquota ridotta anche in assenza di DURC regolare, nonché in assenza di tutte le altre condizioni previste dalla legge per l’accesso ai benefici contributivi ed economici.  
     

Nella prassi, il recupero di agevolazioni contributive può generare una reazione a catena. Da un’irregolarità di importo leggermente superiore allo “scostamento non grave” (150 euro) possono derivare recuperi di somme molto elevate, che spesso non vengono pagate perché ritenute illegittime, alimentando così ulteriori contestazioni e nuovi recuperi. 

In tal contesto, la Sentenza del Tribunale di Roma n. 66/2022 ha precisato che: ai fini della regolarità contributiva, l’interessato deve autocertificare all’ITL, tramite apposita procedura telematica, l’assenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi a suo carico. L’INPS non può revocare le agevolazioni in presenza di sole irregolarità formali (ad esempio errori nelle denunce Uniemens), poiché per il rilascio del DURC rileva la sola regolarità sostanziale, ossia il corretto versamento dei contributi; inoltre, l’Istituto non può disporre la revoca retroattiva delle agevolazioni fruite in periodi precedenti al verificarsi dell’irregolarità contributiva. Ai fini della regolarità contributiva, l’interessato è tenuto ad autocertificare al competente ITL, attraverso un’autocertificazione telematica predisposta dal Ministero, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.

Il Sistema Dpa

Per ottenere il DURC necessario alla fruizione dei benefici contributivi, l’azienda può utilizzare il sistema DPA (Dichiarazione Preventiva di Agevolazione) per attivare in anticipo la verifica di regolarità contributiva e acquisire l’esito del DURC già dal mese in cui inizia a godere dell’agevolazione. 

Attraverso un apposito modello telematico, il datore di lavoro dichiara la volontà di usufruire dei benefici a partire dal mese in cui maturano i requisiti e per l’intero periodo in cui l’agevolazione è spettante.

L’invio di questo modello determina l’avvio immediato dell’interrogazione della procedura DURC online; l’esito della verifica viene registrato nel sistema DPA e consente all’utente di verificare la legittimità della fruizione dei benefici contributivi, secondo quanto previsto dal messaggio INPS n. 2648/2018. Per rappresentare in modo immediato l’esito delle verifiche, l’INPS ha predisposto un sistema di consultazione che utilizza un “semaforo” con diversi colori, ognuno dei quali corrisponde a una specifica situazione del soggetto:

Colore Semaforo

Stato della Posizione

Significato

Grigio

Inattivo / Nessuna Richiesta

Non risulta alcuna richiesta di verifica per il periodo selezionato.

Arancione

In Corso di Definizione

Richiesta inoltrata (trasmissione DPA o avvio automatico), ma l'esito non è ancora disponibile.

Azzurro

Regolare

La posizione dell'azienda risulta regolare ai fini contributivi.

Rosso

Irregolare

La posizione dell'azienda risulta non regolare.

Nero

Sospesa o Cessata

L'azienda risulta aver sospeso l'attività o è stata definitivamente cessata.

Per consentire alle aziende di sistemare eventuali irregolarità maturate durante i 120 giorni di validità di un DURC regolare, INPS e INAIL hanno introdotto procedure che permettono di “mettere a posto” la posizione prima di richiedere un nuovo DURC. 

La procedura “VeRA/Simulazione DURC”

Dal gennaio 2024 l’INPS ha attivato il “Servizio per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva”, accessibile al titolare/legale rappresentante e all’intermediario munito di delega “master”. Il servizio è articolato in due sezioni, Ve.R.A. e Simulazione DURC:

  • nella sezione Ve.R.A. vengono elencati tutti i debiti contributivi del contribuente, con il dettaglio della natura del credito e del relativo stato (es. scaduto, in rateazione, in contenzioso);
  • nella sezione Simulazione DURC sono invece evidenziate le situazioni che impedirebbero il rilascio automatico del DURC regolare e che, se non sanate prima, farebbero scattare l’invito a regolarizzare.

Nei 30 giorni che precedono la scadenza del “DURC online” o nel tempo inferiore di 15 giorni scelto dal referente delegato dell’azienda, la funzionalità pre‑DURC prevede l’inserimento automatico di un’interrogazione nella piattaforma e la successiva comunicazione, tramite PEC, e‑mail o SMS, al referente delegato del ticket generato dal sistema, attraverso il quale potranno essere visualizzate le eventuali irregolarità che si sono prodotte nel corso del periodo della sua validità (120 giorni), al fine di attivare il processo di regolarizzazione della posizione prima dell’attivazione di una nuova richiesta di DURC. 

Simulazione Regolarità Contributiva InailInizio moduloFine modulo

L’INAIL rende disponibile il servizio telematico “Simulazione regolarità contributiva INAIL”, finalizzato a una verifica preventiva della posizione assicurativo‑contributiva del soggetto interessato. 

In assenza di un DURC in corso di validità riferito al medesimo codice fiscale, la simulazione effettua il controllo con riferimento alla data della richiesta, prendendo in considerazione i contributi esigibili fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente. L’esito è qualificato come “da verificare” in presenza di possibili profili di irregolarità, ovvero come “regolare” qualora non emergano criticità.

Qualora, invece, sia già presente un DURC valido, la simulazione è esperibile esclusivamente nel periodo compreso nei 15 giorni anteriori alla scadenza del documento e restituisce la situazione contributiva aggiornata al secondo mese che precede la data di scadenza del DURC stesso. 

 

In che modo il sistema DURC online gestisce una nuova richiesta di verifica della posizione contributiva presentata da un soggetto durante il periodo di validità di un DURC già emesso?

Qualora un soggetto richieda una verifica della sua posizione contributiva prima della scadenza di validità del DURC già emesso, il sistema rinvierà al medesimo documento.

Cosa succede se l'impresa richiedente il DURC non risulta iscritta presso uno degli enti previdenziali (INPS o INAIL)?

Nel caso in cui il soggetto richiedente (impresa o lavoratore autonomo) non risulti censito negli archivi di uno dei due enti (INPS o INAIL), la procedura di verifica non si blocca, ma genera un esito specifico:

Dicitura nel documento: Nella sezione relativa all'ente presso il quale non esiste una posizione aperta, verrà riportata espressamente la dicitura "Non iscritto".
Valore della regolarità: In questa circostanza, il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso attesterà la regolarità esclusivamente nei confronti dell'ente che ha potuto procedere alla verifica dei versamenti e degli adempimenti.
 

Il documento è valido e regolare, ma la sua efficacia è limitata all'istituto (INPS o INAIL) presso cui l'attività risulta effettivamente iscritta.

Nel contesto dell’utilizzo della piattaforma DPA il datore di lavoro che abbia già trasmesso una DPA indicando il proprio codice fiscale/matricola aziendale e il numero di mesi di fruizione dell’agevolazione è tenuto a ripetere la comunicazione DPA per ciascun mese di competenza?

Al fine di consentire un sistema di maggiore garanzia per le aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel momento della loro fruizione, l’INPS ha realizzato il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione – D.P.A. – attraverso il quale è possibile anticipare l’attivazione della verifica ed acquisire l’esito del Durc a partire dal mese in cui l’agevolazione/beneficio viene fruito.

 

PROCEDURA DA SEGUIRE:

  • Sul sito istituzionale dell’INPS, è necessario digitare nella barra di ricerca "Portale delle Agevolazioni" e all'esito della ricerca cliccare su "Approfondisci" quindi cliccare su "Utilizza lo strumento";
  • occorrerà inserire le proprie credenziali SPID o gli altri strumenti previsti;
  • ad accesso avvenuto occorre selezionare il Menù in alto a sinistra e selezionare "Accesso al Portale DiResCo" e accedere alla pagina "Menu Dichiarazioni di Responsabilità" over sarà presenta la sezione "DPA" interessata;
  • accedendo a tale sezione, al datore di lavoro verrà chiesto di inserire la matricola sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di regolarità contributiva;
  • una volta inserita la matricola apparirà la seguente schermata in cui dovrà essere indicato da quale mese dovrà partire la verifica e per quanti mesi successivi (si consiglia di inserire 12 mesi);
  •   selezionare la casella relativa alla dichiarazione richiesta e, per concludere, premere il pulsante “Invia domanda”.

Il datore di lavoro non dovrà effettuare la comunicazione ogni mese, poiché la comunicazione, già presente e in corso di validità, determina la verifica della regolarità per l’intero codice fiscale.

Riferimenti normativi

  • Circolare Ministero del Lavoro n. 19/2015;
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 5/2008;
  • Art. 90, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008;
  • D.P.R. n. 445/2000;
  • Art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006;
  • Circolare INPS n. 80/2017;
  • Messaggio INPS n. 142/2018;
  • Messaggio INPS n. 4844/2018;
  • Messaggio INPS n. 2648/2018;
  • Interpello Ministero del Lavoro n. 3/2025;
  • Sentenza Tribunale di Roma n. 66/2022.
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