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Il Documento Unico di Regolarità Contributiva rappresenta il presupposto indispensabile per l'esercizio dell'attività d'impresa e l'accesso ai benefici normativi e contributivi. L'attuale sistema digitale di verifica tra INPS e INAIL richiede un monitoraggio costante da parte dei soggetti abilitati, rendendo gli strumenti di simulazione preventiva fondamentali per prevenire irregolarità bloccanti. Questo approfondimento esamina l'evoluzione procedurale del DURC, delineando i confini tra conformità sostanziale e corretta gestione dei portali telematici.
Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è una certificazione che attesta la regolarità nei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi, che le aziende e i lavoratori autonomi sono tenuti ad effettuare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e nei confronti delle Casse Edili qualora si trattasse di imprese che operano nel settore dell’edilizia o che applicano il relativo CCNL.
Con la circolare n. 19/2015 il Ministero ha chiarito che, con riguardo agli obblighi contributivi in questione, si fa riferimento agli adempimenti cui l’azienda è tenuta con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, ai rapporti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e a tutti i soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata che operano nell’impresa.
La rilevanza del DURC emerge in particolare quando l’azienda intende:
Hanno facoltà di effettuare la verifica della regolarità contributiva:
A far data dal 1° luglio 2015 la regolarità contributiva viene controllata solo tramite modalità telematiche, consentendo ai soggetti legittimati, se muniti di apposita delega, di consultare in tempo reale la posizione contributiva dell’impresa. La richiesta del DURC avviene quindi mediante il servizio “DURC online” di INPS, INAIL e delle Casse Edili a cui si accede con credenziali\PIN indicando solo il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo PEC a cui verrà trasmesso l’esito del controllo.
Mediante il servizio DURC online è possibile scegliere una delle seguenti funzionalità:
richiesta regolarità;
consultazione regolarità;
lista richieste.
In seguito all’invio della richiesta tramite i servizi telematici, se la posizione contributiva risulta regolare viene generato un documento in formato PDF non modificabile, il cui esito è trasmesso all’indirizzo PEC indicato in fase di domanda.

Il documento riporta una serie di informazioni, tra cui:
Il DURC così prodotto ha una validità di 120 giorni dalla data della richiesta ed è consultabile, da parte di chiunque ne abbia interesse, a condizione che sia stata rilasciata apposita delega.
siti della verifica contributiva
Ai fini del rilascio del DURC, si considerano i contributi che risultano scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese precedente a quello in cui viene effettuata la verifica, purché, per quei periodi, sia già scaduto anche il termine per la presentazione delle corrispondenti denunce retributive.
La disciplina sul DURC prevede che, ai fini della regolarità contributiva, sia tollerato un “modesto scostamento” tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato. In particolare, è considerato “scostamento non grave” – e quindi non impedisce il rilascio del DURC regolare – un debito complessivo (contributi, sanzioni e interessi sommati) non superiore a 150 euro.
Il Ministero del Lavoro, attraverso l'interpello n. 3/2025, ha precisato un punto fondamentale: un'azienda non può ottenere il DURC regolare se ha debiti aperti per sanzioni civili, anche nel caso in cui abbia già pagato integralmente la quota capitale dei contributi (ovvero l'importo originario dovuto).
In sintesi, il Ministero spiega che:
La regolarità contributiva sussiste anche nelle ipotesi di:
IRREGOLARITA’: In caso di mancata attestazione immediata della regolarità contributiva, INPS, INAIL e le Casse edili inviano all’interessato, o al soggetto da lui delegato, un invito a regolarizzare tramite PEC.
L’invito indica in modo analitico le cause di irregolarità e gli importi dovuti. Per recuperare la regolarità contributiva, i pagamenti necessari devono essere effettuati entro il termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell’invito; se la regolarizzazione avviene entro tale termine, viene generato il documento di regolarità (DURC on line). Durante tale periodo e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla richiesta di rilascio del DURC, non è possibile procedere a nuove richieste.
REGOLARIZZAZIONE: In caso di regolarizzazione della posizione contributiva, è rilasciato un documento attestante la regolarità (DURC), che comporta il riconoscimento del diritto ai benefici previsti.
l possesso di un DURC regolare, unitamente all’adempimento degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi applicabili, consente l’accesso ai benefici contributivi e normativi previsti dall’ordinamento interno e, ove previsto, dalla disciplina comunitaria. A tal proposito, occorre utile specificare come la circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008 ha chiarito che il concetto di beneficio richiama il rapporto fra “regola ed eccezione” in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una «eccezione» nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato.
Si parla propriamente di “beneficio contributivo” quando lo sgravio è collegato alla costituzione o alla gestione di un rapporto di lavoro che deroga al regime contributivo ordinario. Non rientra nello sgravio in senso stretto la riduzione contributiva prevista per i rapporti di apprendistato, poiché l’aliquota ridotta costituisce la regola legale per questa specifica tipologia contrattuale.
Non rientra nello sgravio in senso stretto la riduzione contributiva prevista per i rapporti di apprendistato, poiché l’aliquota ridotta costituisce la regola legale per questa specifica tipologia contrattuale.
Nella prassi, il recupero di agevolazioni contributive può generare una reazione a catena. Da un’irregolarità di importo leggermente superiore allo “scostamento non grave” (150 euro) possono derivare recuperi di somme molto elevate, che spesso non vengono pagate perché ritenute illegittime, alimentando così ulteriori contestazioni e nuovi recuperi.
In tal contesto, la Sentenza del Tribunale di Roma n. 66/2022 ha precisato che: ai fini della regolarità contributiva, l’interessato deve autocertificare all’ITL, tramite apposita procedura telematica, l’assenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi a suo carico. L’INPS non può revocare le agevolazioni in presenza di sole irregolarità formali (ad esempio errori nelle denunce Uniemens), poiché per il rilascio del DURC rileva la sola regolarità sostanziale, ossia il corretto versamento dei contributi; inoltre, l’Istituto non può disporre la revoca retroattiva delle agevolazioni fruite in periodi precedenti al verificarsi dell’irregolarità contributiva. Ai fini della regolarità contributiva, l’interessato è tenuto ad autocertificare al competente ITL, attraverso un’autocertificazione telematica predisposta dal Ministero, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.
Per ottenere il DURC necessario alla fruizione dei benefici contributivi, l’azienda può utilizzare il sistema DPA (Dichiarazione Preventiva di Agevolazione) per attivare in anticipo la verifica di regolarità contributiva e acquisire l’esito del DURC già dal mese in cui inizia a godere dell’agevolazione.
Attraverso un apposito modello telematico, il datore di lavoro dichiara la volontà di usufruire dei benefici a partire dal mese in cui maturano i requisiti e per l’intero periodo in cui l’agevolazione è spettante.
L’invio di questo modello determina l’avvio immediato dell’interrogazione della procedura DURC online; l’esito della verifica viene registrato nel sistema DPA e consente all’utente di verificare la legittimità della fruizione dei benefici contributivi, secondo quanto previsto dal messaggio INPS n. 2648/2018. Per rappresentare in modo immediato l’esito delle verifiche, l’INPS ha predisposto un sistema di consultazione che utilizza un “semaforo” con diversi colori, ognuno dei quali corrisponde a una specifica situazione del soggetto:
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Colore Semaforo |
Stato della Posizione |
Significato |
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Grigio |
Inattivo / Nessuna Richiesta |
Non risulta alcuna richiesta di verifica per il periodo selezionato. |
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Arancione |
In Corso di Definizione |
Richiesta inoltrata (trasmissione DPA o avvio automatico), ma l'esito non è ancora disponibile. |
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Azzurro |
Regolare |
La posizione dell'azienda risulta regolare ai fini contributivi. |
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Rosso |
Irregolare |
La posizione dell'azienda risulta non regolare. |
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Nero |
Sospesa o Cessata |
L'azienda risulta aver sospeso l'attività o è stata definitivamente cessata. |
Per consentire alle aziende di sistemare eventuali irregolarità maturate durante i 120 giorni di validità di un DURC regolare, INPS e INAIL hanno introdotto procedure che permettono di “mettere a posto” la posizione prima di richiedere un nuovo DURC.
Dal gennaio 2024 l’INPS ha attivato il “Servizio per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva”, accessibile al titolare/legale rappresentante e all’intermediario munito di delega “master”. Il servizio è articolato in due sezioni, Ve.R.A. e Simulazione DURC:
Nei 30 giorni che precedono la scadenza del “DURC online” o nel tempo inferiore di 15 giorni scelto dal referente delegato dell’azienda, la funzionalità pre‑DURC prevede l’inserimento automatico di un’interrogazione nella piattaforma e la successiva comunicazione, tramite PEC, e‑mail o SMS, al referente delegato del ticket generato dal sistema, attraverso il quale potranno essere visualizzate le eventuali irregolarità che si sono prodotte nel corso del periodo della sua validità (120 giorni), al fine di attivare il processo di regolarizzazione della posizione prima dell’attivazione di una nuova richiesta di DURC.
L’INAIL rende disponibile il servizio telematico “Simulazione regolarità contributiva INAIL”, finalizzato a una verifica preventiva della posizione assicurativo‑contributiva del soggetto interessato.
In assenza di un DURC in corso di validità riferito al medesimo codice fiscale, la simulazione effettua il controllo con riferimento alla data della richiesta, prendendo in considerazione i contributi esigibili fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente. L’esito è qualificato come “da verificare” in presenza di possibili profili di irregolarità, ovvero come “regolare” qualora non emergano criticità.
Qualora, invece, sia già presente un DURC valido, la simulazione è esperibile esclusivamente nel periodo compreso nei 15 giorni anteriori alla scadenza del documento e restituisce la situazione contributiva aggiornata al secondo mese che precede la data di scadenza del DURC stesso.
In che modo il sistema DURC online gestisce una nuova richiesta di verifica della posizione contributiva presentata da un soggetto durante il periodo di validità di un DURC già emesso?
Qualora un soggetto richieda una verifica della sua posizione contributiva prima della scadenza di validità del DURC già emesso, il sistema rinvierà al medesimo documento.
Cosa succede se l'impresa richiedente il DURC non risulta iscritta presso uno degli enti previdenziali (INPS o INAIL)?
Nel caso in cui il soggetto richiedente (impresa o lavoratore autonomo) non risulti censito negli archivi di uno dei due enti (INPS o INAIL), la procedura di verifica non si blocca, ma genera un esito specifico:
Dicitura nel documento: Nella sezione relativa all'ente presso il quale non esiste una posizione aperta, verrà riportata espressamente la dicitura "Non iscritto".
Valore della regolarità: In questa circostanza, il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso attesterà la regolarità esclusivamente nei confronti dell'ente che ha potuto procedere alla verifica dei versamenti e degli adempimenti.
Il documento è valido e regolare, ma la sua efficacia è limitata all'istituto (INPS o INAIL) presso cui l'attività risulta effettivamente iscritta.
Nel contesto dell’utilizzo della piattaforma DPA il datore di lavoro che abbia già trasmesso una DPA indicando il proprio codice fiscale/matricola aziendale e il numero di mesi di fruizione dell’agevolazione è tenuto a ripetere la comunicazione DPA per ciascun mese di competenza?
Al fine di consentire un sistema di maggiore garanzia per le aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel momento della loro fruizione, l’INPS ha realizzato il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione – D.P.A. – attraverso il quale è possibile anticipare l’attivazione della verifica ed acquisire l’esito del Durc a partire dal mese in cui l’agevolazione/beneficio viene fruito.
PROCEDURA DA SEGUIRE:
Il datore di lavoro non dovrà effettuare la comunicazione ogni mese, poiché la comunicazione, già presente e in corso di validità, determina la verifica della regolarità per l’intero codice fiscale.
(prezzi IVA esclusa)