20 giugno 2012

Impresa familiare: i superminimi hanno dei limiti

Parere n. 18/2012 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il regime dei superminimi - Nel parere n. 18 del 2012 la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro sono stati illustrati i criteri che regolano i rapporti tra le realtà imprenditoriali di stampo familiare e il regime dei superminimi. Tale regime fiscale era stato introdotto nel panorama tributario italiano lo scorso anno con il D.L. 98, vale a dire con la prima manovra estiva. In sostanza esso si riferisce alla persone fisiche che svolgono attività imprenditoriali, artistiche o professionali e può essere adottato solo nelle condizioni in cui prima di accedervi tali soggetti, nel triennio precedente, non abbiano già svolto le medesime attività anche in forma associata o familiare.

Il parere n. 18 - Alla luce del già citato parere n. 18/12 dei consulenti del lavoro, il collaboratore familiare, qualora decidesse di porre fine al rapporto con l’impresa di famiglia e aprisse una propria partita Iva per attività imprenditoriale individuale, non può accedere “regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità”. Siffatta preclusione ricorre anche nel caso in cui la nuova attività non sia la medesima di quella svolta in seno alla famiglia.

Perché questo impedimento? – Ebbene, la Fondazione studi presieduta da Rosario De Luca ritiene che l’impedimento ad accedere al regime fiscale agevolato si origina dal fatto che nei tre anni precedenti il soggetto ha comunque svolto un’attività imprenditoriale in forma associata. In aggiunta a ciò, poi, il centro di ricerca spiega che “in base al tenore letterale della norma che fa riferimento agli 'anni' e non a 'periodi d'imposta', il termine dei tre anni debba essere individuato 'da data a data' e dunque, trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di collaborazione con l'impresa familiare, il familiare medesimo potrà iniziare una nuova attività nel regime dei superminimi”.

Il collaboratore familiare - Qualora invece un soggetto, che abbia svolto nel triennio precedente una propria attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, venga coinvolto in qualità di collaboratore da un familiare che si sia aperto la partita Iva e abbia costituito un’impresa a carattere familiare, la situazione cambia. “In conformità a quanto già previsto nell'originario regime dei minimi – chiarisce la Fondazione studi dei consulenti del lavoro - è da ritenersi che nell'ipotesi di impresa familiare l'unico soggetto obbligato al calcolo e versamento dell'imposta (sostitutiva) dell'Irpef sia il titolare dell'impresa”. In questa eventualità, a carico del collaboratore dell’impresa familiare non pende alcun obbligo al versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla propria qualifica. Ciò, però, a condizione che “l'imposta medesima, anche per la parte astrattamente di sua pertinenza, è versata dal titolare dell'impresa. In altre parole – conclude la Fondazione - il collaboratore familiare non ha mai assunto la veste di 'contribuente', non avendo alcuna soggettività fiscale. In questo caso, dunque, è da ritenersi che nulla osti per l'imprenditore individuale ad accedere al regime dei superminimi associando il suddetto collaboratore familiare”.

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