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Ai fini della verifica della sussistenza di situazioni di incompatibilità, il fatturato delle società di servizi costituite in forma di società di persone deve essere imputato al professionista in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, anziché alla quota di partecipazione al capitale sociale. Il criterio da adottare deve infatti consentire di valutare l’effettiva rilevanza economica dell’attività d’impresa rispetto a quella professionale, tenendo conto della partecipazione del professionista ai risultati economici della società.
È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il Pronto Ordini n. 51/2026 del 9 ottobre 2026, in materia di criteri di attribuzione del fatturato al professionista ai fini della verifica dell’incompatibilità.
La richiesta di chiarimento è stata formulata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, che ha interpellato il Consiglio Nazionale in merito alle modalità di determinazione del fatturato imputabile al professionista, ai fini della verifica della sussistenza di una situazione di incompatibilità, qualora l’attività sia esercitata mediante una società di servizi costituita in forma di società di persone.
In particolare, l’Ordine ha evidenziato che, nelle società di persone, la quota di partecipazione al capitale sociale può non coincidere con la quota di partecipazione agli utili, chiedendo se, ai fini dell’applicazione dei criteri individuati nell’Informativa CNDCEC n. 70/2026, il fatturato societario debba essere attribuito al professionista sulla base della partecipazione al capitale oppure in proporzione alla quota di utili prevista dall’atto costitutivo o dai patti sociali.
Il Consiglio Nazionale chiarisce, innanzitutto, che, ai fini della verifica della prevalenza dell’attività professionale rispetto a quella d’impresa, l’imputazione del fatturato della società di servizi deve essere effettuata sulla base della partecipazione economica effettivamente riferibile al professionista, piuttosto che della mera percentuale di partecipazione al capitale sociale.
Al riguardo, il CNDCEC richiama la metodologia individuata nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 139/2005. La metodologia è finalizzata a consentire una valutazione sostanziale della rilevanza economica dell’attività d’impresa rispetto a quella professionale, attribuendo rilievo all’effettiva partecipazione del professionista ai risultati economici della società, anziché alla sola percentuale di partecipazione al capitale sociale.
Tale considerazione assume rilevanza nelle società di persone, nelle quali la ripartizione degli utili può essere convenzionalmente disciplinata dai patti sociali in misura differente rispetto alle quote di partecipazione al capitale. In queste ipotesi, l’adozione del criterio basato sulla partecipazione al capitale potrebbe determinare l’attribuzione al professionista di una quota di fatturato non corrispondente alla sua effettiva partecipazione economica ai risultati dell’attività d’impresa.
Secondo il CNDCEC, ai fini dell’applicazione del criterio di prevalenza richiamato dall’Informativa n. 70/2026, il fatturato della società di servizi deve essere imputato al professionista facendo riferimento alla quota di partecipazione agli utili risultante dall’atto costitutivo o dai patti sociali, e non alla percentuale di partecipazione al capitale sociale.