Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 94/2025, affronta la verifica della sussistenza di una situazione di incompatibilità quando l’iscritto produce un mandato fiduciario in forma di scrittura privata, privo di autenticazione e di data certa.
Il quesito nasce dalla necessità di comprendere se un simile documento sia idoneo, da solo, a escludere l’incompatibilità prevista dalla normativa vigente e quale livello di prova documentale debba essere richiesto per accertarne l’effettiva validità ed esistenza.
Il riferimento normativo centrale in materia di incompatibilità è l’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005, che sancisce l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e l’esercizio dell’attività di impresa svolta in nome proprio o altrui e per conto proprio, anche se non abituale o non prevalente, quando essa sia finalizzata al perseguimento di un interesse economico proprio dell’iscritto.
La valutazione dell’incompatibilità richiede un accertamento in concreto, finalizzato a stabilire se l’attività dell’iscritto configuri una gestione d’impresa per conto proprio oppure se sia riconducibile a un incarico professionale svolto nell’interesse esclusivo di un terzo.
Il CNDCEC chiarisce che l’attività di amministrazione o gestione di un’impresa non è di per sé incompatibile con la professione, qualora essa sia svolta in forza di uno specifico mandato conferito dal cliente, rientri nelle competenze professionali riconosciute dalla legge e sia orientata esclusivamente al perseguimento dell’interesse economico del mandante, senza alcun coinvolgimento imprenditoriale dell’iscritto.
Affinché il mandato fiduciario possa assumere rilievo ai fini dell’esclusione dell’incompatibilità, non è sufficiente la sua mera esistenza formale. Il CNDCEC sottolinea la necessità che il mandato presenti elementi concreti di attendibilità, certezza e verificabilità, tali da dimostrare l’effettiva natura fiduciaria e professionale dell’incarico. Un mandato privo di data certa, non autenticato e non supportato da riscontri oggettivi nei registri ufficiali o da altra documentazione probatoria rischia, infatti, di essere considerato meramente apparente o strumentale.
Il parere evidenzia che l’onere della prova grava sull’iscritto, il quale deve dimostrare in modo rigoroso sia l’esistenza di un incarico fiduciario autentico sia l’assenza di un interesse economico proprio. In tale contesto, l’Ordine territoriale è chiamato a valutare l’insieme degli elementi disponibili, verificando, tra l’altro, la legittimazione del mandante, l’assenza di partecipazioni agli utili o ad altre attribuzioni patrimoniali in capo all’iscritto e la coerenza dei compensi con la natura professionale dell’incarico. L’analisi deve essere complessiva e sostanziale, orientata a escludere che l’attività svolta integri, anche indirettamente, un esercizio di impresa per conto proprio.