13 marzo 2026

Commercialisti: compatibile l’incarico dirigenziale in ente pubblico economico, salvo vincoli di esclusività

Il CNDCEC chiarisce quando l’incarico dirigenziale è compatibile con la professione di commercialista

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Pronto Ordini n. 93 inviato all’Ordine di Ferrara il 12 marzo 2026, è intervenuto sul tema della compatibilità tra l’incarico di dirigente presso un ente pubblico economico e l’esercizio della professione di dottore commercialista. Il quesito riguarda, in particolare, il caso di un ente costituito ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2001. 

Nel parere, il CNDCEC precisa che non è possibile applicare automaticamente la disciplina del pubblico impiego e che l’eventuale incompatibilità deve essere verificata in concreto, alla luce della normativa effettivamente applicabile al rapporto di lavoro, del contratto collettivo di settore e del contratto individuale, con particolare attenzione a eventuali clausole di esclusività o divieti di svolgere attività libero-professionali.

Il perimetro del quesito e i limiti del Pronto Ordini 

Nel documento, il Consiglio nazionale ricorda anzitutto che il servizio Pronto Ordini non è finalizzato a risolvere singole fattispecie concrete, ma a fornire chiarimenti interpretativi di carattere generale. La valutazione del caso specifico, quindi, resta rimessa all’autonoma ed esclusiva competenza degli Ordini territoriali. Questo passaggio è centrato perché delimita la portata del parere: il CNDCEC non offre una soluzione automatica, ma indica i criteri da seguire per esaminare correttamente la posizione del professionista interessato. 

Niente automatismi con la disciplina del pubblico impiego 

Il parere parte dall’articolo 4, comma 3, del D.lgs. n. 139/2005, secondo cui non possono iscriversi all’Albo i soggetti ai quali, in base all’ordinamento applicabile, sia vietato l’esercizio della libera professione. Tuttavia, nel caso esaminato, il Consiglio osserva che l’ente interessato rientra tra gli enti pubblici economici derivanti dal riordino degli IACP previsto dalla legge regionale n. 24/2001 e che, per il personale dipendente di ACER, trovano applicazione gli istituti propri degli enti pubblici economici di settore. Da qui la conclusione: la compatibilità non può essere valutata richiamando in modo automatico le regole del pubblico impiego. 

La verifica passa da contratto, CCNL e conflitto di interessi

Secondo il CNDCEC, l’eventuale esistenza di una causa di incompatibilità deve essere verificata guardando alla disciplina concretamente applicabile al rapporto di lavoro. In particolare, occorre esaminare il CCNL di settore e il contratto individuale, per accertare la presenza di eventuali clausole di esclusività o divieti espressi allo svolgimento di attività libero-professionali. In assenza di tali previsioni, non è possibile affermare in via generale l’incompatibilità tra incarico dirigenziale e professione di commercialista. Resta però fermo un ulteriore passaggio: la necessità di valutare in concreto che non vi siano conflitti di interesse o interferenze tra l’attività professionale e le funzioni esercitate presso l’ente. 

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