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Il Pronto Ordini n. 132/2026 pubblicato il 27 febbraio 2026 del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili interviene su due quesiti arrivati dall’Ordine di Cremona: l’iscrivibilità al registro tirocinanti di un dipendente a tempo pieno dell’Agenzia delle Entrate e la validità, ai fini dell’iscrizione, di un diploma universitario ex L. 341/1990.
La risposta offre un punto fermo: il tirocinio non è automaticamente “incompatibile” con un rapporto di lavoro pubblico, ma l’effettivo svolgimento e la compatibilità con le regole dell’amministrazione sono condizioni decisive, da verificare caso per caso.
Nessuna incompatibilità “ordinamentale” per il tirocinio, ma contano effettività e continuità
Il CNDCEC ricorda che la disciplina del tirocinio (D.lgs. 139/2005 e DM 143/2009) non prevede cause generali di incompatibilità per lo svolgimento della pratica, a differenza di quanto accade per l’esercizio della professione (art. 4, D.lgs. 139/2005).
In questa cornice si inserisce anche il DPR 137/2012: il tirocinio può essere svolto in costanza di pubblico impiego o lavoro privato, purché orari e modalità rendano possibile lo svolgimento “effettivo” e, l’Ordine locale vigila sul rispetto di tale requisito. In sostanza, non basta essere iscritti, serve una frequenza reale e continuativa, oggi concretizzata nel parametro delle 20 ore settimanali presso lo studio del dominus (DM 143/2009).
Dipendenti Agenzia delle Entrate: via libera solo con compatibilità e (se serve) autorizzazione preventiva
Se sul piano ordinamentale non c’è un divieto generale, il documento sposta l’attenzione sul piano “esterno”: la normativa che disciplina il rapporto di lavoro pubblico. Qui l’onere è dell’aspirante tirocinante, che deve verificare eventuali impedimenti legati al proprio status di dipendente.
Per l’Agenzia delle Entrate, il PO richiama l’art. 4 del DPR 18/2002, che inibisce al personale delle Agenzie fiscali lo svolgimento di attività fiscali/tributarie tipiche (tra gli altri) di dottori commercialisti, e in generale di ogni attività incompatibile con imparzialità e corretto svolgimento delle funzioni. Viene inoltre citata una nota interna (prot. 2004/74427) secondo cui tirocinio/praticantato sono consentiti previa comunicazione, a condizione che sia gratuiti, svolti fuori dall’orario di lavoro e con l’impegno ad astenersi da questioni interferenti con l’attività istituzionale.
Da qui la conclusione operativa: l’ammissione al tirocinio va subordinata a una valutazione preventiva (ed eventualmente ad autorizzazione) da parte dell’Agenzia, proprio per accertare compatibilità e prevenire conflitti di interessi.