28 agosto 2026

Società di servizi strumentali, il rapporto di coniugio non determina di per sé incompatibilità

La verifica del criterio di prevalenza va effettuata sul professionista che cumula interesse economico prevalente e poteri gestionali. La mera partecipazione al capitale non è sufficiente.

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il rapporto di coniugio tra due iscritti all’Albo, soci della medesima società di servizi strumentali, non determina di per sé una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 139/2005.

Il chiarimento arriva dal CNDCEC con il Pronto Ordini n. 33/2026 del 5 agosto 2026, in risposta a un quesito dell’Ordine di La Spezia relativo a una società partecipata da due coniugi iscritti all’Albo, uno dei quali amministratore unico e l’altro mero socio.

Ai fini della verifica della compatibilità, il Consiglio nazionale richiama i criteri già espressi nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità.

In particolare, nelle società di capitali, il carattere strumentale dell’attività deve essere verificato applicando il criterio della prevalenza nei confronti dell’iscritto che detenga contestualmente un interesse economico prevalente nella società e ampi, o tutti, i poteri gestionali.

Ne consegue che la mera qualità di socio, anche di maggioranza, in assenza di poteri gestori, non è di per sé idonea a integrare una situazione di incompatibilità.

Nel caso prospettato, pertanto, qualora il socio di minoranza rivesta la carica di amministratore unico e sia titolare di tutti i poteri gestionali, la verifica del criterio di prevalenza deve essere effettuata esclusivamente nei suoi confronti.

La posizione dell’altro iscritto, che partecipi invece alla società senza esercitare poteri gestionali, resta assoggettata ai principi applicabili al mero socio di società di capitali. La sola partecipazione al capitale, anche se maggioritaria, non determina quindi incompatibilità.

Il CNDCEC precisa inoltre che il rapporto di coniugio non comporta un’automatica imputazione unitaria delle partecipazioni o dei poteri gestionali.

L’art. 4 del DLgs. 139/2005, in quanto norma di stretta interpretazione, non individua infatti il rapporto coniugale né come autonoma causa di incompatibilità né come presunzione di interesse economico prevalente. La disciplina non può quindi essere estesa in via analogica o estensiva.

Resta tuttavia ferma la possibilità, per gli Ordini territoriali, di verificare l’effettivo assetto dei rapporti societari.

In presenza di elementi concreti, dovranno essere valutate eventuali situazioni di controllo o gestione di fatto, anche realizzate attraverso interposte persone o rapporti familiari, qualora l’assetto formale non corrisponda alla reale distribuzione del potere decisionale o dell’interesse economico.

A tal fine, l’Ordine può acquisire la documentazione necessaria a verificare l’esistenza di situazioni di controllo di fatto, influenza rilevante o interposizione di soggetti.

In assenza di tali elementi, conclude il CNDCEC, il rapporto di coniugio non incide sull’applicazione del criterio di prevalenza e non comporta l’estensione della relativa verifica al professionista che rivesta esclusivamente la qualità di socio senza poteri gestionali.

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy