6 giugno 2026

Commercialisti, la procura institoria non esclude automaticamente l’incompatibilità con l’iscrizione all’Albo

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il conferimento a terzi di una procura institoria per la gestione di un’impresa individuale commerciale non è, di per sé, sufficiente a escludere la causa di incompatibilità con l’iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 32/2026 del CNDCEC, reso in risposta a un quesito dell’Ordine di Bari, riguardante il caso di un soggetto titolare di impresa individuale commerciale, esercente attività di affittacamere, impossibilitato a cessare formalmente l’attività per ragioni connesse a finanziamenti regionali e intenzionato a delegarne la gestione a un terzo mediante procura institoria.

Il Consiglio Nazionale richiama preliminarmente l’articolo 4 del D.lgs. n. 139/2005, che prevede l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista o esperto contabile e lo svolgimento, anche non prevalente né abituale, di attività d’impresa commerciale in nome proprio o altrui.

Ai fini della verifica dell’incompatibilità, precisa il CNDCEC, non assume rilievo esclusivo la titolarità formale dell’impresa, dovendosi invece valutare l’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale e la concreta riconducibilità della gestione al professionista.

La procura institoria, disciplinata dagli articoli 2203 e seguenti del codice civile, attribuisce all’institore ampi poteri gestori e rappresentativi. Tuttavia, tale strumento non determina il venir meno dell’imputazione giuridica dell’attività d’impresa in capo al titolare. L’impresa, infatti, continua a fare formalmente capo al soggetto iscritto o iscrivendo all’Albo, che ne mantiene la titolarità e il relativo rischio economico.

In tale prospettiva, il mero affidamento della gestione a un terzo, anche se munito di procura institoria, non appare sufficiente a escludere automaticamente l’incompatibilità prevista dalla normativa professionale. La circostanza che il soggetto incaricato sia legato da vincoli di parentela con il titolare può inoltre costituire un ulteriore elemento da valutare in concreto, ai fini dell’accertamento dell’effettiva estraneità del professionista alla gestione dell’attività commerciale.

Resta quindi rimessa all’Ordine territoriale la verifica dell’assetto sostanziale dei rapporti, dell’eventuale carattere meramente conservativo della titolarità dell’impresa e dell’assenza di un coinvolgimento diretto del professionista nell’attività commerciale.

In conclusione, salvo la presenza di ulteriori elementi di fatto idonei a dimostrare l’assenza di qualsiasi partecipazione alla gestione, la sola procura institoria non consente di escludere la causa di incompatibilità di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 139/2005.

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