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Il docente di un istituto scolastico pubblico può esercitare la professione di dottore commercialista o di esperto contabile e mantenere l’iscrizione nella sezione ordinaria dell’Albo, a condizione che abbia ottenuto la preventiva autorizzazione del dirigente scolastico e che l’attività professionale non interferisca con gli obblighi di insegnamento.
È quanto chiarito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con l’Informativa n. 102 del 22 luglio 2026, emanata in risposta ai numerosi quesiti riguardanti la compatibilità tra la professione e l’attività di docenza nelle scuole pubbliche. Il documento coordina la disciplina delle incompatibilità prevista dall’ordinamento professionale con le disposizioni speciali applicabili al personale docente.
Il riferimento generale è l’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2005, secondo cui non possono essere iscritti nell’Albo coloro ai quali l’ordinamento di appartenenza vieta l’esercizio della libera professione.
Per i dipendenti pubblici trova ordinariamente applicazione l’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, che recepisce il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego. La presenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione può quindi determinare l’incompatibilità con l’esercizio professionale, qualora la disciplina applicabile al dipendente vieti lo svolgimento di attività autonome.
Per il personale docente degli istituti scolastici pubblici opera, tuttavia, una norma speciale. L’articolo 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297/1994 consente espressamente agli insegnanti di esercitare libere professioni, previa autorizzazione del dirigente scolastico, purché l’attività esterna sia compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio e non pregiudichi l’assolvimento delle funzioni proprie del docente.
La disposizione introduce una deroga al regime generale previsto per i dipendenti pubblici. Di conseguenza, l’assunzione presso una scuola pubblica non comporta automaticamente l’incompatibilità con la professione di commercialista. Occorre invece verificare che siano rispettate le specifiche condizioni stabilite dalla normativa scolastica.
Il rilascio dell’autorizzazione da parte del dirigente scolastico rappresenta il presupposto essenziale per lo svolgimento dell’attività professionale.
Il dirigente è chiamato a valutare concretamente se gli incarichi professionali possano interferire con l’orario di servizio o compromettere il corretto svolgimento dell’attività didattica. Non è quindi sufficiente che la professione venga esercitata al di fuori dell’orario delle lezioni: deve essere escluso qualsiasi pregiudizio rispetto al complesso degli obblighi connessi alla funzione docente.
In presenza dell’autorizzazione e delle condizioni richieste dall’articolo 508 del D.Lgs. n. 297/1994, non ricorre la causa di incompatibilità prevista dall’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2005. Il docente può pertanto continuare a esercitare la professione e a rimanere iscritto nella sezione ordinaria dell’Albo.
Il chiarimento risulta coerente con le Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità predisposte dal CNDCEC e con gli orientamenti già espressi nei Pronto Ordini n. 8/2025 e n. 29/2025.
Dal punto di vista operativo, il professionista interessato dovrà conservare l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione scolastica, così da poterla produrre al Consiglio dell’Ordine qualora venga avviata una verifica sulla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità.
La situazione cambia qualora il docente non abbia richiesto l’autorizzazione oppure il dirigente scolastico ne abbia negato il rilascio.
In tali ipotesi, il professionista non può beneficiare della deroga prevista per il personale docente e non può continuare a esercitare la professione né permanere nella sezione ordinaria dell’Albo. Può tuttavia chiedere l’iscrizione nell’Elenco Speciale dei non esercenti, ai sensi dell’articolo 34, comma 8, del D.Lgs. n. 139/2005.
Il passaggio all’Elenco Speciale non avviene d’ufficio, ma richiede un’apposita istanza dell’interessato. Spetta invece al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente accertare la sussistenza della causa di incompatibilità, esaminando la documentazione prodotta dall’iscritto e adottando, al termine dell’istruttoria, i provvedimenti relativi alla permanenza nell’Albo.
L’Informativa precisa, infine, la portata del precedente Pronto Ordini n. 37/2026, che aveva richiamato la disciplina generale delle incompatibilità del pubblico impiego con riferimento a un quesito riguardante genericamente un dipendente del Ministero dell’Istruzione con contratto a tempo determinato.
Quel chiarimento non aveva affrontato specificamente la deroga prevista per il personale docente. Per gli insegnanti delle scuole pubbliche resta quindi applicabile l’articolo 508 del D.Lgs. n. 297/1994: la professione è consentita, ma solo dopo il rilascio dell’autorizzazione e a condizione che non interferisca con il servizio scolastico.