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Il commercialista assunto come dipendente del Ministero dell’Istruzione con contratto a tempo determinato non può esercitare la professione per tutta la durata del rapporto di lavoro, salvo che si trovi nella particolare condizione prevista per i dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%.
In presenza dell’incompatibilità, l’iscritto può essere trasferito nell’Elenco Speciale. Quando, però, il contratto termina e non è ancora stato stipulato un nuovo incarico, la permanenza nell’elenco non può essere considerata automatica: se il rapporto di lavoro è effettivamente cessato e non sussistono altre cause di incompatibilità, vengono meno anche i presupposti dell’iscrizione speciale.
È quanto precisato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel Pronto Ordini n. 37/2026 del 14 luglio 2026, in risposta a un quesito formulato dall’Ordine di Alessandria sul caso di un insegnante precario.
L’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2005 vieta l’iscrizione nell’Albo ai soggetti ai quali, in base all’ordinamento applicabile, non è consentito esercitare la libera professione.
Per i dipendenti pubblici, il regime di incompatibilità discende dall’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957. In linea generale, il pubblico dipendente non può svolgere contemporaneamente un’attività libero-professionale.
Il divieto si applica anche quando il rapporto di lavoro è a tempo determinato. La natura temporanea dell’incarico non elimina, infatti, l’incompatibilità, che permane fino alla scadenza o alla cessazione del contratto.
Fa eccezione l’ipotesi disciplinata dall’articolo 1, comma 56, della legge n. 662/1996, che consente l’esercizio della libera professione ai dipendenti pubblici con rapporto a tempo parziale non superiore al 50%, ferma restando l’assenza di conflitti di interesse e il rispetto degli ulteriori vincoli previsti dall’amministrazione di appartenenza.
Quando il rapporto con il Ministero dell’Istruzione determina l’incompatibilità, l’iscritto può essere trasferito nell’Elenco Speciale previsto dall’articolo 34, comma 8, del D.Lgs. n. 139/2005.
Tale iscrizione è riservata a coloro che, pur mantenendo il collegamento con l’Ordine professionale, non possono esercitare la professione a causa di una delle situazioni indicate dall’articolo 4 dello stesso decreto.
La permanenza nell’Elenco Speciale è quindi legata alla durata della causa di incompatibilità. Non si tratta di una posizione che può essere mantenuta indipendentemente dalla situazione lavorativa dell’iscritto, ma di un regime che richiede la continua sussistenza dell’impedimento all’esercizio professionale.
Alla scadenza del contratto scolastico occorre verificare se il rapporto di lavoro con l’amministrazione sia effettivamente cessato. Se non vi sono proroghe, rinnovi immediati o altre cause di incompatibilità, il presupposto per l’iscrizione nell’Elenco Speciale viene meno.
Non è sufficiente, quindi, la possibilità che l’interessato ottenga in futuro un nuovo incarico. Durante il periodo compreso tra due contratti, la posizione deve essere valutata sulla base della situazione concretamente esistente.
Spetta al Consiglio dell’Ordine territoriale esaminare la documentazione prodotta dall’iscritto e accertare la cessazione del rapporto, l’eventuale continuità dell’incarico e la presenza di ulteriori condizioni incompatibili.
In assenza di impedimenti, il professionista potrà chiedere il trasferimento nell’Albo ordinario. Qualora venga successivamente sottoscritto un nuovo contratto con la Pubblica amministrazione, l’Ordine dovrà valutare nuovamente la sussistenza dell’incompatibilità e l’eventuale ritorno nell’Elenco Speciale.