15 maggio 2026

Commercialista e imprenditore agricolo professionale, il CNDCEC si esprime sui profili di incompatibilità

La qualifica di IAP come indice di esercizio effettivo dell’attività agricola: il CNDCEC chiarisce i limiti di compatibilità con la professione di commercialista

Autore: Lucia Giampà

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il Pronto Ordini n. 7/2026, è tornato sul tema della compatibilità tra l’esercizio della professione di commercialista e lo svolgimento di attività agricola, con particolare riferimento alla qualifica di imprenditore agricolo professionale, alla partecipazione in società agricole e all’assunzione di cariche sociali.

Il quesito sottoposto al Consiglio Nazionale riguardava, in particolare, la possibilità per un iscritto all’Albo di mantenere la qualifica di IAP e, al contempo, partecipare o assumere incarichi in una società agricola di capitali, anche nell’ipotesi in cui l’attività operativa fosse svolta da dipendenti e le attività professionale e agricola fossero mantenute separate sotto il profilo soggettivo, organizzativo e fiscale.

Il parare del CNDCEC

Il CNDCEC richiama, in via preliminare, l’articolo 4 del decreto legislativo n. 139/2005, che prevede l’incompatibilità dell’esercizio della professione con lo svolgimento di attività d’impresa, anche ove questa non sia prevalente né abituale. Le Note interpretative aggiornate sulla disciplina delle incompatibilità chiariscono inoltre che l’attività agricola rientra tra le attività d’impresa rilevanti ai fini dell’incompatibilità, salvo il caso in cui assuma carattere meramente patrimoniale o conservativo. 

Particolare attenzione viene riservata alla qualifica di imprenditore agricolo professionale. Secondo il Consiglio Nazionale, tale qualifica presuppone, per definizione, lo svolgimento abituale e prevalente dell’attività agricola, nonché un apporto personale significativo in termini di tempo e reddito. L’IAP, infatti, deve dedicare alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavare da esse almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, percentuali ridotte al 25% nelle aree svantaggiate. Tali elementi rendono difficilmente sostenibile, in concreto, l’assenza di un effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale agricola.

Il principio centrale affermato dal CNDCEC è che l’incompatibilità non deriva dalla mera qualifica formalmente assunta ma dall’effettivo esercizio di un’attività d’impresa. Tuttavia, proprio la qualifica di IAP costituisce un indice particolarmente rilevante di coinvolgimento diretto nell’attività agricola, rendendo complessa la dimostrazione contraria da parte del professionista.

Quanto alla partecipazione o all’assunzione di cariche in una società agricola, il Consiglio Nazionale precisa che il ricorso allo schema societario non è, di per sé, sufficiente a escludere l’incompatibilità. La valutazione deve essere condotta in concreto, verificando se il professionista abbia un interesse economico prevalente, poteri gestori ampi o comunque un’influenza rilevante sull’attività imprenditoriale.

Analoga conclusione vale per la separazione tra attività professionale e attività agricola. La distinzione soggettiva, organizzativa e fiscale può rappresentare un elemento utile nella valutazione, ma non è automaticamente idonea a superare il profilo di incompatibilità qualora emerga, nella sostanza, l’esercizio di un’attività d’impresa agricola.

Restano invece potenzialmente compatibili con la professione le ipotesi in cui l’attività agricola non sia svolta in forma professionale e non presenti carattere prevalente o imprenditoriale in senso proprio. Il CNDCEC richiama, a titolo esemplificativo, i casi di attività agricola finalizzata al mero godimento o alla conservazione del fondo, nonché l’attività esercitata in assenza dei requisiti propri dell’imprenditore agricolo professionale.

In conclusione, il Consiglio Nazionale conferma un orientamento sostanzialistico: ai fini dell’incompatibilità rileva l’attività concretamente esercitata e non la sola veste formale assunta. Tuttavia, la qualifica di IAP rappresenta un elemento fortemente indicativo dell’esercizio effettivo e prevalente di attività agricola d’impresa, potenzialmente incompatibile con l’esercizio della professione di commercialista. Resta ferma, in ogni caso, la competenza degli Ordini territoriali nella valutazione delle singole fattispecie concrete.

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