17 gennaio 2012

Ingiunzione di pagamento: dieci giorni per opporsi al decreto

Una legge ad hoc per porre rimedio all’overrulling causato dalla decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il principio. Il legislatore ha finalmente posto rimedio al caos generato dalla sentenza numero 19246/2010 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, che aveva impresso un’improvvisa inversione di tendenza circa i termini per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, in favore del creditore. Il provvedimento normativo in parola, è stato approvato dalla Camera dei deputati, il 6 dicembre scorso, ed entrerà in vigore il 20 gennaio 2012.

Prassi consolidata. Giova premettere che, prima dell’intervento della citata sentenza della Cassazione, si riteneva che i termini fossero "ridotti alla metà" solo nel caso in cui il debitore che facesse opposizione avesse scelto di fissare la prima udienza di comparizione, usufruendo dei termini abbreviati.

Il cambio di rotta. Dal settembre 2010, in poi, lo scenario è cambiato. La Cassazione ha, infatti, sostenuto che la scelta di accelerare il processo generasse una riduzione anche di altri termini della medesima procedura, in particolare, contraendo da 10 a 5 giorni il termine che l'opponente ha per procedere all’iscrizione della causa a ruolo. In altre parole, le Sezioni Unite hanno proposto un'interpretazione in grado di far scattare il dimezzamento automatico dei termini, sia per l'opponente, sia per l'opposto, per il solo fatto che l'opposizione fosse stata presentata. Ed è proprio tale automatismo (riduzione da 10 a 5 giorni) che ha innescato un forte contrasto, con un considerevole numero di ingiunzioni già pendenti a rischio di improcedibilità per meri motivi formali e non di merito, come nel caso della reale esistenza del credito azionato.

Ritorno al passato. Come anticipato, il Parlamento, dietro sollecito del CNF, ha sanato la descritta situazione di incertezza, attraverso l’opportuna revisione dell’articolo del codice di procedure di civile che regola il procedimento di opposizione. Nella specie, l’articolo 1 della Legge 218/2011, ha modificato l'articolo 645, II comma, del Codice di rito, sopprimendo le parole: "ma i termini di comparizione sono ridotti a metà". Inoltre, la novella legislativa ha affrontato il problema delle liti pendenti tra il settembre 2010 e il 20 gennaio 2012. Infatti, a riguardo, l'articolo 2 della legge 218/2011 prevede che la riduzione a 5 giorni del termine per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo si applichi solo se l'opponente stesso abbia citato in giudizio il creditore, prevedendo un intervallo (tra notifica della citazione e udienza) inferiore a 90 giorni.

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