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Il CNDCEC con l’informativa n. 11/2026 fornisce chiarimenti sull’insediamento dei nuovi Consigli dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili eletti nelle consultazioni del 15 e 16 gennaio 2026.
Il documento definisce con precisione tempi, competenze e adempimenti che spettano ai Consigli neoeletti, assicurando continuità istituzionale e corretto funzionamento degli organi.
Come già precisato dal P.O. n. 114/2025, il mandato dei Consigli dell’Ordine attualmente in carica scadrà il 22 febbraio 2026. A partire dal giorno successivo, ossia dal 23 febbraio 2026, il Consiglio dell’Ordine risultante dalle elezioni di gennaio potrà formalmente insediarsi.
Questa data segna il passaggio effettivo di consegne tra organo uscente e organo neoeletto, nel rispetto del principio di continuità amministrativa.
La convocazione della riunione di insediamento spetta al nuovo Presidente dell’Ordine. L’invito deve essere inoltrato a tutti i consiglieri proclamati eletti, anche qualora alcuni di essi abbiano già manifestato la volontà di rinunciare all’incarico. È proprio nel corso della prima riunione che il nuovo Consiglio è chiamato a prendere atto formalmente di eventuali rinunce e a procedere, se necessario, alla nomina dei primi dei non eletti.
Durante la riunione di insediamento il Consiglio dell’Ordine deve inoltre valutare l’eventuale sopravvenienza di cause di ineleggibilità o la perdita dei requisiti richiesti per l’assunzione della carica. Anche in questo caso, qualora emergano situazioni ostative, il Consiglio dovrà procedere alle conseguenti sostituzioni mediante la nomina dei primi dei non eletti.
Nel corso della stessa seduta è possibile procedere all’elezione delle cariche interne, vale a dire Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
Il Consiglio dell’Ordine neoeletto è tenuto a designare, tra i propri membri, un componente del CPO entro dieci giorni dal suo insediamento. L’Informativa chiarisce che tale termine non ha natura perentoria ma ordinatoria, in quanto la norma regolamentare non prevede effetti pregiudizievoli in caso di superamento di tale termine.
Questa interpretazione tiene conto del fatto che i nuovi Consigli si insediano solo dopo la scadenza del mandato precedente e che il rinnovo delle cariche del Consiglio dell’Ordine e del CPO avviene contestualmente. Ne deriva che tutti gli adempimenti relativi alla designazione del componente del CPO competono esclusivamente al Consiglio neoeletto.
Infatti, l’ente elettivo uscente, nelle more dell’insediamento del nuovo organo, può compiere esclusivamente atti urgenti e di ordinaria amministrazione. Non rientrano in tale ambito le designazioni fiduciari in altri organi istituzionali, come nel caso del CPO, che devono essere effettuate dal Consiglio pienamente legittimato a seguito delle elezioni.
Entro trenta giorni dall’insediamento, il nuovo Consiglio dell’Ordine è inoltre chiamato a trasmettere al Presidente del Tribunale l’elenco dei professionisti da cui attingere per la nomina dei componenti effettivi e supplenti dei Consigli di disciplina. Tale obbligo discende dal Regolamento attuativo dell’articolo 8 comma 3 del DPR n. 137/2012 e rappresenta un adempimento essenziale per garantire la funzionalità del sistema disciplinare dell’Ordine.