27 marzo 2014

IRAP & avvocati. Fisco battuto sulle spese

Cassazione Tributaria ordinanza del 26 marzo 2014
Autore: Redazione Fiscal Focus

Le spese sostenute dall’avvocato, ad esempio, per le trasferte di lavoro o per i compensi ai domiciliatari, non rilevano ai fini della sottoponibilità all’IRAP dei suoi redditi professionali. Né assumono valore decisivo gli esborsi per personale dipendente, ove si tratti di importi modesti. È quanto emerge dalla brevissima ordinanza 26 marzo 2014 n. 7153 della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – T.

Il caso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui la CTR dell’Abruzzo ha rigettato l’appello dell’Ufficio affermando la spettanza al contribuente – avvocato – del rimborso IRAP per gli anni d’imposta dal 2000 al 2004.

Ricorso respinto. Ebbene, la Sesta Sezione Civile – T, condividendo il parere del consigliere relatore, ha dichiarato infondato il ricorso depositato dalla difesa erariale e confermato, per l’effetto, il verdetto pro-contribuente espresso dai giudici tributari di Pescara.

Le motivazioni. Nelle brevi motivazioni dell’ordinanza si legge: “Il ricorso deve essere rigettato, in quanto la Agenzia non contesta adeguatamente la valutazione in fatto del giudice di secondo grado, limitandosi a sottolineare la quantità di spese affrontate dal professionista. Fattore di per sé non decisivo se considerato nel suo importo globale, in quanto — ad esempio - le spese per trasferte o per i compensi ai domiciliatari non sono significative ai fini della sussistenza di una autonoma organizzazione. Né assume valore decisivo la presenza di una segretaria, così come ribadito anche di recente da questa Corte”.

Spese per dipendenti. In effetti, già con la sentenza n. 22020 del 2013 la Sesta Sezione Tributaria ha chiarito che le spese modeste per personale dipendente non sono sufficienti a determinare l’automatica soggezione del professionista a IRAP. Del resto, la presenza di dipendenti non è di per sé elemento costitutivo dell’autonoma organizzazione, bensì elemento presuntivo da cui essa può essere dedotta. Di conseguenza, se il dipendente non contribuisce in maniera significativa all’aumento del reddito, il professionista non deve pagare l’IRAP.

Il valore aggiunto. Nelle interessanti motivazioni della sentenza n. 22020/13, cui rinvia l’ordinanza n. 7153 depositata ieri, la S.C. ha spiegato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva che deve essere impersonale e aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista. Pertanto, l’imposta colpisce un reddito che contiene una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa esterna, cioè da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale del professionista. È quindi il “surplus” di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva e integra il professionista a essere interessato dall'imposizione; imposizione che colpisce l'incremento potenziale, o “quid pluris”, realizzabile rispetto alla produttività auto-organizzata del solo lavoro personale. Spetta al giudice accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore e aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l’IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi da lavoro autonomo”. La sottoposizione a tassazione aggiuntiva di chi assume un dipendente anche quando tale dipendente non determini un qualche rilevante aumento del reddito, quindi manchi il presupposto giuridico dell'IRAP, costituirebbe una sorta di sanzione che scoraggerebbe l’assunzione di dipendenti.

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