7 febbraio 2014

IRAP. Collaboratori esenti

Ha diritto al rimborso il professionista che è inserito in una struttura organizzativa riferibile ad altrui responsabilità.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Non è soggetto al pagamento dell'IRAP il professionista che lavora prevalentemente come collaboratore di più studi professionali senza esserne associato. Questa importante precisazione è contenuta nella sentenza n. 90/22/13 della Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Il caso. Ritenendo che l’imposta versata per gli anni dal 2002 al 2005 non fosse in realtà dovuta, un avvocato di Milano ha presentato domanda di restituzione all’Agenzia delle Entrate, ma senza successo. Di qui la decisione di rivolgersi ai giudici tributari, che gli hanno dato ragione sia in primo sia in secondo grado.

Studio presso l’abitazione. Il legale ha dimostrato di essere privo di un’autonoma e reale organizzazione di capitali e lavoro altrui, svolgendo la propria attività professionale presso gli studi legali di proprietà di terzi, quindi con mezzi prevalentemente etero-organizzati. La sua “base operativa” era invece l’abitazione, utilizzata a uso promiscuo.

Osservazioni dei giudici.
In effetti, osserva i giudici tributari meneghini, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai lavoratori autonomi, ha rilevato che “mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d’impresa, altrettanto non può dirsi per l’attività di lavoro autonomo, anche se svolto con carattere di abitualità, perché è ipotizzabile una attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui”. È evidente pertanto che nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione “risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’articolo 2 del D.Lgs. 466/97, dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazioni di servizi con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”.

Alla luce di questo principio di diritto, affermato dai supremi giudici con la sentenza n. 156 del 2001, il Collegio meneghino di secondo grado ha ritenuto corretta la sentenza di prime cure che ha accertato che parte contribuente esercitava la propria attività in assenza di elementi di organizzazione, mancando dipendenti o collaboratori, e non essendoci il possesso di attrezzature particolari. Né si sono potuti individuare altri elementi dai quali desumere l’esistenza di un’organizzazione di capitali. Nel caso in esame, quindi, si è giustamente escluso “quel valore aggiunto dell’attività autonomamente organizzata” assimilabile “all’attività d’impresa”.

L’A.E. paga le spese. Insomma, la documentazione prodotta dal contribuente è risultata idonea a escludere la sussistenza di un’attività autonomamente organizzata. La CTR, pertanto, ha respinto l’appello dell’Ufficio finanziario e confermato la sentenza del primo giudice. Le spese del giudizio sono state liquidate in favore del professionista in complessivi euro 500 oltre oneri di legge.

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