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Non è assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttiva il commercialista che svolge prevalente attività di Sindaco di società con dipendente part-time e che dispone di beni strumentali modesti.
È quanto emerge dalla sentenza n. 2855/01/15 (depositata il 25 febbraio) della Commissione Tributaria Provinciale di Messina.
Il caso riguarda un dottore commercialista cui è stato negato il rimborso IRAP per gli anni 2005 e 2006, tramite il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza ritualmente presentata.
A fondamento del ricorso, il professionista ha dedotto l’assenza del requisito impositivo avendo svolto, per il biennio considerato, prevalente attività di Sindaco di società con dipendente part-time.
Ebbene, i giudici tributari di Messina hanno dichiarato illegittimo il diniego dell’Ufficio finanziario, facendo leva sull’insegnamento della Cassazione.
Per la Suprema Corte, infatti, il contribuente che abbia provveduto al pagamento dell’imposta, con ciò riconoscendo in prima istanza di esservi tenuto, deve fornire la prova puntuale delle caratteristiche dell’attività svolta e, in particolare, della mancanza di quel minimo sostrato organizzativo sufficiente a rendere il professionista soggetto passivo dell’imposta (Sez. V, ordinanza n. 4491 del 2012).
Nella specie, secondo la Commissione adita, tale prova è stata fornita, posto che dalle dichiarazioni reddituali prodotte dal contribuente è emerso che lo stesso “era privo”, si legge in sentenza, “di personale dipendente e che disponeva di beni strumentali all’attività di scarsissimo valore.”
E allora la CTP di Messina non ha potuto fare altro che accogliere la domanda del commercialista, con conseguente condanna dell’Ufficio finanziario a restituirgli la somma di euro 10.089,75, oltre interessi legali con decorrenza dalla presentazione dell’istanza di rimborso.
I giudici hanno ravvisato giusti motivi per compensare le spese di lite (infatti, l’orientamento giurisprudenziale cui si è ispirata la decisione si è formato solamente dopo la presentazione della domanda di rimborso in questione).