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È tenuto al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive il commercialista che si avvale del lavoro di una segretaria. Tanto basta a rinvenire nei confronti del professionista il requisito dell’autonoma organizzazione che legittima il prelievo.
La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 163/06/13, pubblicata il 28 maggio.
Il caso. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva i ricorsi (riuniti) proposti da un commercialista avverso due avvisi di accertamento IRAP per gli anni 2004 e 2005. Il giudice di primo grado ha rinvenuto il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione con riferimento alla segreteria del ricorrente, costituita da un’impiegata dipendente.
Attività di sindaco. La decisione della CTP è stata impugnata dal commercialista, che in sede d’appello ha dedotto di svolgere prevalentemente l’attività di sindaco presso le sedi sociali, mentre nello studio di Roma, composto da due stanze, svolgeva il lavoro “cartaceo”. Quanto alla segretaria non contribuiva all’autonoma organizzazione. L’appellante ha comunque chiesto alla CTR capitolina di disapplicare le sanzioni, alla luce delle oscillazioni della giurisprudenza di legittimità in tema di IRAP e professionisti.
La segretaria legittima il prelievo. Ebbene i giudici di secondo grado hanno accolto il ricorso, limitatamente alle sanzioni. La CTR ha concordato con la CTP in merito all’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, visto e considerato che il contribuente – si legge in sentenza - “dispone di una segretaria con contratto di lavoro dipendente, alla quale corrisponde un compenso annuo di € 20.000”. Sul punto il collegio di secondo grado ha richiamato l’orientamento della Cassazione secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione è presente quando il professionista può disporre dell’attività lavorativa di soggetti con contratto di lavoro dipendente; elemento appunto significativo per individuare un complesso organizzativo autonomo con creazione autonoma di “ricchezza” (cfr. Cass. n. 8971 del 2007).
La giurisprudenza non è chiara. Pur avendo rinvenuto i presupposti dell’autonoma organizzazione e stabilito la debenza dell’imposta, la CTR ha riformato il capo della sentenza di prime cure relativo all’applicabilità delle sanzioni, avendo ritenuto “innegabile che sui presupposti per l’applicazione dell’IRAP si è sviluppata una giurisprudenza tutt’altro che chiara e univoca”. Spese del giudizio compensate tra le parti.