22 luglio 2011

Irap: commercialista svolgente attività di sindaco

Autore: Redazione Fiscal Focus

Cassazione, ordinanza n. 15803 del 19.07.2011. La Cassazione, con ordinanza n. 15803 del 19 luglio 2011, ha riconfermato il principio per cui i compensi derivanti dall'attività di sindaco o amministratore non sono soggetti a Irap, ma ha anche stabilito che per poter usufruire della non assoggettabilità al tributo il contribuente deve fornire la prova dell’inesistenza di un'attività autonomamente organizzata.

La vicenda. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso di un dottore commercialista, in merito ad un’istanza di rimborso Irap.
In particolare, il rimborso era stato chiesto sul presupposto della mancanza del profilo impositivo, data l’inesistenza di una struttura organizzata nello svolgimento dell’attività professionale.
Nel caso di specie, il commercialista, infatti, svolgeva prevalentemente attività di sindaco nei collegi sindacali.
Pertanto, veniva evidenziato come la produzione del reddito dello stesso derivasse esclusivamente dalle sue capacità.

Irap. La Corte ha ribadito il consolidato principio per cui non sono soggetti ad Irap i redditi realizzati dal libero professionista nell’esercizio delle attività contemplate dall’art. 49, comma 2, del D.P.R. n. 917/86 (quale, ad esempio, il reddito risultante dall’attività di amministratore di società).
Tuttavia, è stato sottolineato che tale principio sta a significare che non è soggetta ad Irap la parte di ricavo netto risultante dall’esercizio di quella attività (nel caso di specie, dell’attività di sindaco).

Autonoma organizzazione. I supremi giudici evidenziano, quindi, alcuni principi di carattere generale:
a) è escluso dall’applicazione dell’imposta il professionista che svolga attività non autonomamente organizzata;
b) il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: 1) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; 2) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione; 3) si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
c) costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta non dovuta, fornire la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Decisione. Nel caso esaminato dalla Corte è stata, dunque, confermata la non assoggettabilità ad Irap del professionista che svolga prevalentemente attività sindacale.
Tuttavia, viene accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria fondato sul fatto che il contribuente non ha evidenziato la parte di ricavo netto riferibile all’attività in questione e, soprattutto, non ha fornito la prova dell’inesistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy