25 febbraio 2014

IRAP. Esborsi per lavoro dipendente

Il professionista con dipendenti non deve necessariamente versare l’IRAP
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’imposta regionale sulle attività produttive non è dovuta se il dipendente non è strutturalmente inserito nell’organizzazione del professionista. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – T con l’ordinanza del 20 febbraio 2014 n. 4111.

Il caso. Un professionista bresciano chiedeva il rimborso della somme versate a titolo di IRAP per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006. In conseguenza del diniego dell’Agenzia delle Entrate, l’uomo si rivolgeva alla CTP di Brescia che dichiarava infondata l’impugnazione con sentenza poi confermata dalla CTR della Lombardia. A questo punto il giudizio è proseguito in Cassazione.

Orientamento consolidato. Con l’ordinanza in rassegna, la Sesta Sezione Tributaria del Palazzaccio ha ribaltato le sorti del giudizio, facendo leva sul ben noto indirizzo secondo il quale, a norma del combinato disposto degli articoli 2, primo periodo, e 3 comma primo lett. c) del D.Lgs. n. 446 del 1997, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate.

Ad avviso del Collegio di legittimità, l’impugnata decisione dei giudici meneghini ha disatteso questi principi, avendo affermato che l'esborso per lavoro dipendente, di per sé, è condizione per integrare il presupposto impositivo. Ciò vuol dire che il giudice dell’appello non ha considerando che solo il lavoro dipendente non occasionale, cioè strutturalmente inserito nell'organizzazione del professionista, può assumere rilievo ai fini impositivi.

Il rinvio per nuovo esame. Alla luce quest’ultima considerazione la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, per nuovo esame.

L’imposta regionale sulle attività produttive non è dovuta se il dipendente non è strutturalmente inserito nell’organizzazione del professionista. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – T con l’ordinanza del 20 febbraio 2014 n. 4111.

Il caso. Un professionista bresciano chiedeva il rimborso della somme versate a titolo di IRAP per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006. In conseguenza del diniego dell’Agenzia delle Entrate, l’uomo si rivolgeva alla CTP di Brescia che dichiarava infondata l’impugnazione con sentenza poi confermata dalla CTR della Lombardia. A questo punto il giudizio è proseguito in Cassazione.

Orientamento consolidato. Con l’ordinanza in rassegna, la Sesta Sezione Tributaria del Palazzaccio ha ribaltato le sorti del giudizio, facendo leva sul ben noto indirizzo secondo il quale, a norma del combinato disposto degli articoli 2, primo periodo, e 3 comma primo lett. c) del D.Lgs. n. 446 del 1997, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate.

Ad avviso del Collegio di legittimità, l’impugnata decisione dei giudici meneghini ha disatteso questi principi, avendo affermato che l'esborso per lavoro dipendente, di per sé, è condizione per integrare il presupposto impositivo. Ciò vuol dire che il giudice dell’appello non ha considerando che solo il lavoro dipendente non occasionale, cioè strutturalmente inserito nell'organizzazione del professionista, può assumere rilievo ai fini impositivi.

Il rinvio per nuovo esame. Alla luce quest’ultima considerazione la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, per nuovo esame.

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