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Cassazione, ordinanza n. 16337 del 26 luglio 2011. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16337 del 26 luglio scorso è tornata sul tema dell’applicazione Irap al professionista che si avvale di uno studio associato. La Corte ha ribadito che il professionista, pur svolgendo un’altra attività, ma comunque inserito in uno studio associato, è tenuto al versamento dell’Irap, a meno che non dimostri di non fruire di alcun vantaggio derivante dalla sua adesione all’associazione.
La vicenda. La vicenda ha riguardato un ingegnere, il quale sosteneva di svolgere la propria attività, seppur in forma associata, in assenza di collaborazione e con macchinari costituiti da mobili di arredamento, telefoni, computer; tutti elementi che farebbero ritenere che il lavoro sia svolto dal solo titolare dello studio.
Studio associato. L’Agenzia ha, invece, ritenuto quale elemento determinante il rilievo che l’associazione “è uno strumento non solo per consentire il lavoro del professionista, ma anche per potenziarne le capacità”. Pertanto, lo studio associato deve essere considerato come “qualcosa di più” di un’attività professionale, ovvero una struttura organizzata, di cui il professionista si avvantaggia.
Decisione. La sezione tributaria, nel caso di specie, ha ribadito che qualora il professionista sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, per sottrarsi all’applicazione dell’Irap dovrebbe provare di non fruire in nessun modo dei benefici organizzativi derivanti dalla sua partecipazione all’associazione.
Associazione che, proprio in virtù della sua forma collettiva, fa normalmente conseguire ai suoi associati vantaggi organizzativi ed economici, quali, ad esempio, la possibilità di essere sostituito dal collega in caso di impedimento, l’uso di una segreteria comune o di locali di lavoro comuni, l’utilizzazione di servizi collettivi, la possibilità di conferenze e colloqui professionali.
Pertanto, può essere considerato esente dall’Irap soltanto il professionista che dimostri di non conseguire alcun vantaggio dalla sua adesione ad uno studio associato.