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È soggetto a IRAP il professionista che si è avvalso, abitualmente, dei servizi prestati da una società. È quanto emerge dalla sentenza n. 1858/03/14 (depositata il 13 ottobre) della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro.
La controversia è scaturita dal silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso IRAP avanzata da un consulente finanziario e aziendale con riguardo agli anni d’imposta dal 2005 al 2008. La CTR per la Calabria si è uniformata al verdetto pro-fisco già pronunciato dal collegio di prime cure avendo ravvisato, in capo all’istante, il requisito dell’autonoma organizzazione.
Il giudice dell’appello ha ricordato che l'IRAP è un'imposta che colpisce un fattore economico diverso dal reddito, espressivo di capacità contributiva propria, il cui presupposto risiede nell'esistenza di un'organizzazione di capitali o di lavoro altrui. Nel caso del lavoro autonomo occorre stabilire, di volta in volta, se l'attività sia svolta “nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi” perché da ciò dipende l’applicabilità o meno del tributo.
A tal proposito è stato chiarito (cfr. Cass. SS.UU. n. 12108/2009) che il requisito dell’autonoma organizzazione dev’essere fatto discendere dal concorso di due elementi: l'uno oggettivo, consistente nell'utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente stimato come indispensabile per l'esercizio dell'attività o, in alternativa, nell'impiego in forma non occasionale del lavoro altrui; l'altro soggettivo, consistente nella titolarità dell'organizzazione in capo al lavoratore autonomo, che ne è il responsabile e che la dirige in modo funzionale alla propria attività.
Peraltro, allo scopo di prevenire meccanismi elusivi del disposto di legge, la struttura organizzativa non deve essere imprescindibilmente formata da personale dipendente dal contribuente o a questi subordinato, ben potendo i servizi a sostegno e potenziamento dell'attività professionale essere forniti da terzi sulla base di un contratto di fornitura (cfr. Cass. civ n. 10151/2010).
E allora la CTR di Catanzaro ha ritenuto corretta la sentenza di prime cure perché, nel respingere il ricorso del contribuente – esercente l'attività di consulente finanziario e aziendale -, ha valorizzato sia il possesso di un'automobile e di altri beni strumentali ammortizzati, del valore complessivo superiore a 24 mila euro, sia i servizi al medesimo fatturati dalla una società di capitali, “in forza di un contratto, tutt'altro occasionale, il cui importo annuale, nel periodo di riferimento varia dai 1.000,00 ai 3.780,00 euro”. Per il Collegio catanzarese si tratta di fattori che denunciano l'esistenza di un'organizzazione di capitali dotata di autonomia, ossia “di un apparato esterno alla persona del professionista e da lui distinto, frutto della predisposizione di beni strumentali e/o di lavoro altrui e come una fonte autonoma di creazione di maggiore ricchezza”.
Ne è derivato il rigetto dell’appello, con annessa condanna del professionista al pagamento delle spese processuali e di un importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato per l’impugnazione (ex art. 13 co. 1-quater TUSG).