7 novembre 2014

IRAP & professionisti: collaborazione di un familiare

Per la Cassazione, l’apporto lavorativo di un familiare rende assoggettabili al tributo
Autore: Redazione Fiscal Focus

È soggetto all’imposta regionale sulle attività produttive chi si avvale, nell’esercizio della professione, della collaborazione di un familiare che contribuisce in maniera incisiva all’aumento del reddito.

È quanto emerge dall'ordinanza n. 22628, pubblicata il 24 ottobre scorso dalla Sesta Sezione Civile – T della Suprema Corte.

La Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia ha confermato l’illegittimità di un provvedimento di silenzio – rifiuto su un’istanza di rimborso IRAP presentata da un professionista in relazione agli anni dal 1998 al 2001.

Ad avviso del giudice dell’appello, le spese generali e i beni strumentali riscontrati non modificavano il carattere strettamente personale dell’attività svolta dal contribuente, mentre l’ausilio del collaboratore in impresa familiare non poteva avere “assicurato l’ampliamento delle capacità personali”.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha messo a parte della controversia i supremi giudici, i quali hanno ritenuto il verdetto della CTR passibile di censura.

Con i motivi accolti, l’Agenzia ha lamentato:
• l’erronea esclusione del requisito dell’autonoma organizzazione in capo al contribuente nonostante la presenza di lavoro organizzato;
• l’omesso esame delle dichiarazioni dei redditi, prodotte in allegato con il ricorso, che davano conto dell’ingente importo corrisposto al collaboratore - circostanza dimostrativa dell’utilità e rilevanza economica del medesimo.

Nel condividere le doglianze dell’Amministrazione, i supremi giudici osservano che la CTR avrebbe dovuto considerare che “la collaborazione dei partecipanti all'impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare”.

Per altro verso la CTR “ha omesso di ponderare comparativamente i dati attestanti i corrispettivi elargiti a detto collaboratore con quelli del reddito prodotto dall'imprenditore dai quali risulta la corresponsione di compensi di poco inferiori a quelli integranti il reddito del professionista, con ciò ulteriormente dimostrando il carattere illogico e apodittico dell'affermazione del giudice di appello in ordine all'inidoneità dell'attività del collaboratore ad incidere sull'attitudine a generare reddito in favore del contribuente”.

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio ad altra Sezione della CTR Lombardia per nuovo giudizio.

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